AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.154
Data decisione, Autorità:
14.11.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00154
Lugano
14 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 settembre 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1995-96 __________ __________, di professione grafico, ha
chiesto la deduzione dal proprio reddito di un importo di fr. 1'605.-- di media
annua per spese di malattia e, meglio, per le spese di malattia da lui pagate
ai genitori, come pure la deduzione di un importo di fr. 6'000.-- per persone a
carico.
L’UT di __________ ha
negato al contribuente tali deduzioni (cfr. decisione su reclamo dell’11 agosto
1997), argomentando testualmente:
“I costi per le spese
mediche sostenute per conto dei genitori non possono essere considerate quale
deduzione ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 lett. l della LT e per analogia
dell’art. 33 cpv. 1 lett. h della LIFD poiché nel caso specifico non sono
adempiuti i requisiti degli art. 34 cpv. 1 lett. b LT e art. 35 cpv. 1 lett. b
LIFD. Al 01.01.1995 i genitori beneficiavano sia di una rendita AVS annua
superiore ai fr. 24'000.-- nonché dei proventi della sostanza immobiliare a
Locarno in comunione con i figli superiore a fr. 6'000.-- annui. Sono stati
pure dedotti quali oneri per assicurazione C.M. gli importi massimi previsti
dalla legge ossia fr. 7’200.-- per IC e fr. 3'900.-- per IFD. In questo
contesto e come già menzionato non possono essere considerate persone bisognose;
non è quindi possibile concedere la relativa deduzione richiesta”
(cfr. decisione su reclamo
del’11 agosto 1997).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ ripropone la richiesta di poter
dedurre dal proprio reddito le spese di malattia pagate ai genitori, come pure
l’importo di fr. 6'000.-- per persone bisognose a carico.
-
3.1.
Secondo gli art. 34 cpv.1
lett. b LT 1994 e 35 cpv. 1 lett. b LIFD sono dedotti dal reddito netto, per
ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di
esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre
che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, fr. 6'000.-- per
l'imposta cantonale e fr. 4'700.-- per l'imposta federale diretta; questa
deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già
accordata la deduzione della lettera a.
3.1.1
Secondo la lettera della
norma cantonale e di quella federale, non basta che la persona assistita sia
bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di esercitare
attività lucrativa (erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person).
La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale allude alla definizione
della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni sociali e
comune a diverse leggi: LAI, LAInf, LAM, LAMal, LPP. Essa sta sostanzialmente a
significare che la persona bisognosa d'aiuto deve essere limitata nella sua
capacità di guadagno a seguito di incapacità al lavoro dovuta a infortunio,
malattia professionale, malattia o infermità congenita (cfr. ad es. art. 4 LAI)
o comunque più in generale a impedimenti d'ordine fisico o psichico.
La condizione che si
tratti di “erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person” è stata
verosimilmente ripresa dalla legge tributaria zurighese, la quale prevede
appunto la deduzione per persone bisognose “für erwerbsunfähige oder
beschränkt erwerbsfähige Personen”, che vengono mantenute dal contribuente
(cfr. § 31 cpv. 4). Tale norma non viene quindi in nessun caso incontro a
qualsivoglia diminuzione della capacità economica (“wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit”). L'assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da
sola la necessità di aiuto. L'assenza di lavoro deve essere dovuta all'età
avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per impedimenti fisici o
psichici (Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz -
Kurzkommentar, pp. 220 e 224; inoltre CDT n. 80.97.008 del 20 febbraio
1997 in re M.C.).
3.1.2
Oltre al requisito della
parziale o totale incapacità di esercitare un'attività lucrativa, la legge
subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione
all'ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e
di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni
perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l'entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; Circolare
n. 1 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 14 luglio 1988, p.
3; Circolare n. 18 della Divisione cantonale delle contribuzioni del 16
gennaio 1995, p. 2; inoltre CDT n. ..__________ del
15 settembre 1995 in re P.B.; CDT n. ..__________
del 13 gennaio 1997 in re G.P.).
Per stabilire se uno si
trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di mantenersi occorre, a
giudizio di questa Camera, riferirsi alla tabella del minimo d'esistenza
stabilita dalla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (CDT
n. 80.95.00122 del 15 settembre 1995 in re P.B.; CDT n. 363 dell'8
ottobre 1986 in re P.S.; inoltre RF 1983, p. 491).
3.1.3.
La deduzione per persone
bisognose a carico può inoltre essere concessa solo nella misura in cui la
capacità economica del contribuente che fa valere sia effettivamente diminuita
dalle spese sostenute (CDT n. 125 del 21 giugno 1993 in re O.M).
La funzione delle
deduzioni sociali è in effetti proprio di tener conto della situazione
economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile
alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des
Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; inoltre: CDT n.
..__________ del 15 settembre 1995 in re P.B.).
Perché la deduzione possa
essere ammessa, occorre quindi che la prestazione assistenziale sia effettiva.
Essa lo è comunque soltanto nella misura in cui serve a colmare la differenza
tra reddito effettivo e minimo vitale, se inferiore all'importo legale della
deduzione (CDT n. 80.95.00122 del 15 settembre 1995 in re P.B.; CDT
n. 469 del 28 novembre 1984 in re F.F.; Känzig, Direkte Bundessteuer, II
ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 712 ss.).
3.2.
Nel suo ricorso __________
__________ chiede la deduzione per persone bisognose a carico in ragione di fr.
6'000.-- per l’IC e di fr. 4'700.-- per l’IFD, facendo valere di dover
provvedere al sostentamento dei propri genitori, poiché i redditi a loro
disposizione non sarebbero sufficienti per far fronte al costo della vita.
Contesta in particolare che i suoi genitori dispongano di una rendita AVS di
oltre fr. 24'000.-- annui.
Questa Camera, per meglio
valutare le condizioni economiche dei genitori del ricorrente, ha richiamato il
loro incarto fiscale. Orbene, il reddito imponibile dei genitori dei ricorrenti
risultava essere, senza tener conto della quota esente per i beneficiari di
rendite AVS, di fr. 15'732.--. Se si considera, da un lato, che tale reddito
include il valore locativo del proprio appartamento di fr. 6'000.--, ma che,
dall’altro, considera la deduzione per premi all’assicurazione contro le
malattie di fr. 7’200.-- e una deduzione forfetaria per spese di manutenzione
di fr. 1'500.--, si ha una disponibilità che non si situa ancora nei limiti del
minimo vitale.
Non va poi disatteso che i
beneficiari di rendite AVS, qualora cadessero nel bisogno, possono postulare
l’erogazione di una prestazione complementare alla rendita AVS. Il fatto che i
genitori del ricorrente non beneficiassero di tale prestazione, è ulteriore
indizio a conferma di una situazione economica non tale da giustificare la
decisione dell’ UT di non concedere la deduzione per persone bisognose a
carico.
- 4.1.
Per l'art. 32 cpv. 1 lett.
i LT 1994 sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità del
contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali
spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento del
reddito imponibile.
Con una disposizione
analoga a quella della legge cantonale, anche la legge federale sull'imposta
federale diretta prevede all'art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD che sono deducibili le
spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al
cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal
contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo
le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33.
4.2.
Il ricorrente chiede una
deduzione per spese di malattia in ragione di complessivi fr. 3'378,30 per le
spese di cura da lui pagate ai genitori.
Orbene, dal momento che al
ricorrente non può essere riconosciuta, per i motivi precedentemente esposti,
la deduzione per persone bisognose a carico in relazione, non può essere
concessa nemmeno la deduzione per le spese di malattia dei genitori, che egli
asserisce d’avere assunto.
A titolo abbondanziale,
occorre comunque ricordare al ricorrente che la deduzione delle spese potrebbe
al massimo essere ammessa nella misura in cui le spese superassero la soglia
del 5% del suo reddito imponibile, vale a dire la soglia di fr. 1'457.--per
l’IC e di fr. 1'536.-- per l’IFD. Anche ammettendo senza ulteriore controllo
tutte le spese fatte valere, fr. 1'690.-- di media annua, la deduzione non
sarebbe quella calcolata dal ricorrente, ma di soli fr. 233.-- per l’IC e di
fr. 154.—per l’IFD.
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster