Correction of final intermunicipal tax allocation denied

80.1997.150Altro tribunale5 dic 1997Granted

Sintesi

The municipality appealed against a revised intermunicipal tax apportionment issued in 1997, arguing that the original 1995 apportionment had become final and could not be replaced. The court held that Art. 235 LT 1994 permits only correction of calculation or writing errors, not substantive errors in the drawing up of the allocation. Since the alleged defect concerned the allocation itself, it had to be raised by timely objection. The appeal was therefore upheld, and both the objection decision and the 21 April 1997 apportionment were annulled. No court costs were levied.

Regest

Art. 235 LT 1994; correction of calculation and writing errors in final tax decisions does not extend to substantive errors in the allocation of taxable elements. A calculation error presupposes a merely mechanical mistake in the drafting or computation phase, not a defect in the formation of the authority’s will or in the legal allocation of tax factors. Where the alleged error concerns the apportionment itself, the remedy is timely objection and appeal under Art. 256 cpv. 1 and 257 cpv. 1 LT 1976, not rectification ex officio after finality. A final apportionment may be annulled on appeal if the correction procedure was wrongly invoked (consid. on Art. 235 LT 1994).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1997.150

Data decisione, Autorità: 05.12.1997, CDT

Incarto n. 80.97.00150

Lugano 5 dicembre 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

vicecancelliere:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 5 settembre 1997

in materia di: riparto intercomunale

presentato da:

Comune di __________, __________ __________, rappr. da: Municipio di __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che, con decisione del 30 gennaio 1995, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava alle parti (contribuente e Comuni interessati al riparto) la tassazione IC/IFD 1993/94, nella quale commisurava l’imposta dovuta dal __________. __________ __________ e dalla moglie __________ e ripartiva i fattori imponibili fra i Comuni, ai fini del prelievo dell’imposta comunale;

  • che, a quest’ultimo proposito, al Comune di domicilio (__________) era attribuita una quota dell’imposta cantonale sul reddito pari a fr. 44’557.20, al Comune di __________ una quota di fr. 9’720.35 ed a __________ una quota di fr. 1’974.45;

  • che, non essendo stata contestata da nessuna delle parti, la suddetta decisione passava in giudicato;

  • che, in data 21 aprile 1997, l'Ufficio di tassazione notificava alle parti un nuovo riparto intercomunale dell’imposta, in cui attribuiva al Comune di __________ una quota dell’imposta sul reddito pari a fr. 24’930.90 ed al Comune di __________ una quota di fr. 29’346.65, con la seguente motivazione: «annulla e sostituisce il precedente riparto»;

  • che, con ulteriore decisione del 26 maggio 1997, l’autorità fiscale notificava alle parti una tassazione intermedia per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 dicembre 1994, in seguito alla cessazione dell’attività lucrativa della moglie;

  • che, ricevuto il nuovo riparto del 21 aprile 1997, il Comune di __________ ne chiedeva l’annullamento, con tempestivo reclamo all’autorità di tassazione, richiamandosi alla sopravvenuta res judicata della tassazione e del relativo riparto del 30 gennaio 1995;

  • che l’autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 29 luglio 1997, così motivata:

«- la nuova notifica è avvenuta per correggere un errore di calcolo (art. 235 LT) intervenuto al momento della stesura del riparto del 30.1.95;

«- la motivazione è la seguente: il comune di situazione dello studio medico non poteva infatti sapere che il reddito professionale non era stato diviso fra il luogo di situazione dello studio e il luogo di domicilio del contribuente, errore rilevato dall'Ufficio circondariale di tassazione al momento della stesura della tassazione intermedia 1993/94 notificata il 26.5.97»;

  • che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il Comune di __________ postula l’annullamento della decisione di riparto del 29 luglio 1997 e la conferma del riparto del 30 gennaio 1995, passato in giudicato;

  • che l'imposta sul reddito d'attività lucrativa indipendente delle persone fisiche e sulla sostanza mobiliare investita è dovuta in ogni comune in cui si trova uno stabilimento d'impresa (art. 251 cpv. 1 LT 1976), ma al comune di domicilio spetta tuttavia il 50% degli elementi imponibili (cfr. art. 251 cpv. 2 LT 1976);

  • che, in altre parole, per le persone fisiche che svolgono un'attività indipendente in uno o più comuni diversi da quello di domicilio, il 50% del reddito d'attività e della sostanza mobiliare investita in aziende individuali o società di persone sono assegnati al comune di domicilio, mentre il restante 50% è ripartito fra i comuni in cui il contribuente possiede installazioni stabili e permanenti, mediante le quali svolge una parte importante, dal punto di vista qualitativo e quantitativo dell'attività (cfr. Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, 1977, p. 191);

  • che contro il riparto il contribuente e i Comuni interessati possono inoltrare reclamo all' Autorità di tassazione entro trenta giorni dall'intimazione (art. 256 cpv. 1 LT 1976, ora art. 286 cpv. 1 LT 1994) e contro la decisione su reclamo gli interessati possono inoltrare ricorso alla Camera di diritto tributario entro trenta giorni dalla decisione impugnata (art. 257 cpv. 1 LT 1976, ora art. 287 cpv. 1 LT 1994);

  • che, in contrasto con quanto dispone la legge, nel riparto allegato alla notifica della tassazione del 30 gennaio 1995, l'Ufficio di tassazione ha attribuito l’intero reddito aziendale al Comune di __________, invece di ripartirlo con il Comune di __________, ove ha sede lo studio __________ del __________. __________;

  • che, tuttavia, il Comune di __________, cui tale decisione era stata notificata, non ha interposto reclamo, lasciando che passasse in giudicato;

  • che, per rimediare a tale errore, l’autorità ha invocato l’art. 235 LT 1994, che permette di rettificare «gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato..., su richiesta o d’ufficio» entro cinque anni dalla notifica;

  • che, per la giurisprudenza, vi è errore di calcolo allorché, dopo determinazione dei fattori imponibili, una svista di natura contabile s'insinua nel calcolo dell'ammontare d'imposta (cfr. Sammlung BGE n. 632 del 24 giugno 1985);

  • che deve cioè trattarsi di un errore che sorge in fase di stesura e non nella formazione della volontà dell’autorità che decide (lavoro manuale contrapposto al lavoro intellettuale) e che è pertanto anche agevolmente riconoscibile (Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, p. 722);

  • che è di immediata evidenza che, nella fattispecie, non si è in presenza di alcun errore di calcolo e nemmeno di scrittura, bensì di un vero e proprio problema di allestimento del riparto, ove non è d’altronde possibile stabilire se lo stesso sia stato originato da una mancata rivendicazione del comune di __________ oppure da un errore di applicazione della legge da parte dell’autorità di tassazione;

  • che, di conseguenza, si tratta chiaramente di una censura che il comune avrebbe dovuto sollevare con un reclamo tempestivo all’autorità fiscale;

  • che non è neppure condivisibile la considerazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui «il comune di situazione dello studio medico non poteva... sapere che il reddito professionale non era stato diviso fra il luogo di situazione dello studio e il luogo di domicilio del contribuente», data l’entità dell’importo che avrebbe dovuto essere suddiviso e che invece è stato integralmente attribuito al Comune di domicilio;

  • che il ricorso è pertanto accolto e la decisione impugnata deve essere annullata.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 29 luglio 1997 e il riparto intercomunale del 21 aprile 1997 sono annullati.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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