Tax averaging of one-time agricultural income upheld

80.1997.145Altro tribunale8 ott 1997Dismissed

Sintesi

The taxpayer appealed against the 1995/96 IC/IFD assessment, arguing that agricultural income earned only in 1993 should not be averaged into the taxable income. The court held that ordinary biennial praenumerando taxation requires averaging the income of the preceding two years and that the tax authority correctly set the agricultural income at CHF 2,750 per year by averaging 1993 income with zero income in 1994. The appeal was dismissed. Court costs of CHF 280 were charged to the appellant.

Regest

Art. 43 cpv. 1 LIFD; art. 52 LT 1994; intermediate taxation under art. 45 LIFD and art. 55 LT 1994: in ordinary biennial praenumerando taxation, taxable income is determined by the average income of the preceding computation period, including income that ceased during one of the two years. Departure from this rule is admissible only in the cases expressly provided by law, namely initial taxation and intermediate taxation. A mere fluctuation or cessation of a source of income does not justify unilateral exclusion from the averaging method; intermediate taxation must be sought from the tax office and presupposes one of the statutory qualitative grounds (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1997.145

Data decisione, Autorità: 08.10.1997, CDT

Incarto n. 80.97.00145

Lugano 8 ottobre 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

vicecancelliere:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 28 agosto 1997

in materia di: IC/IFD 95/96

presentato da:


__________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che, nella dichiarazione fiscale per il periodo 1995/96, i coniugi __________ e __________ __________ indicavano i seguenti redditi del lavoro conseguiti nel biennio 1993/94: un reddito dall’attività indipendente di gestione di un’osteria, per fr. 12’000.– all’anno, e un reddito dall’agricoltura di fr. 5’500.– per il solo anno 1993;

  • che, notificando loro la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 12 febbraio 1996, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito aziendale in fr. 17’500.– in media annua, pari alla somma del reddito dell’osteria e di quello agricolo;

  • che i contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 10 marzo 1996, adducendo di non avere conseguito alcun reddito agricolo nel 1994, così come dichiarato, e chiedendo altresì una riduzione del reddito proveniente dall’osteria;

  • che l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione dell’11 agosto 1997, nella quale riduceva il reddito aziendale a fr. 14’750.– in media annua, per tener conto della circostanza che non vi era stato più alcun reddito agricolo nel 1994;

  • che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula lo stralcio del reddito agricolo, rilevando di non essere d’accordo con l’imposizione, ai fini della tassazione 1995/96, di un reddito non più percepito dopo il 1993;

  • che di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994);

  • che la tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385);

  • che solo all'inizio dell'assoggettamento e nei casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), il reddito è determinato:

a) per il periodo fiscale in corso:

• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);

• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994);

b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT);

  • che appare pertanto ineccepibile la decisione dell’autorità fiscale, che, conformandosi del resto alla dichiarazione dei ricorrenti, ha commisurato il reddito proveniente dalla gestione dell’osteria in fr. 12’000.–, pari alla media annua dei redditi 1993/94, ed il reddito agricolo in fr. 2’750.–, pari alla media annua dei redditi del 1993 (fr. 5’500.–) e del 1994 (fr. 0.–);

  • che, del resto, la Camera di diritto tributario aveva spiegato al ricorrente i criteri di calcolo su cui si fonda la decisione impugnata, con una lettera del 17 settembre 1997, nella quale gli aveva consigliato di ritirare il ricorso;

  • che, con scritto del 18 settembre 1997, il ricorrente ha invece dichiarato di mantenere la contestazione, sostenendo che la regola della tassazione fondata sui redditi del biennio precedente ha validità «solo se questo reddito si continua a percepirlo, in quantità uguale o simile»;

  • che, nella stessa lettera alla Camera, il ricorrente osserva pure che avrebbe potuto chiedere la tassazione intermedia nel 1994, «per adattare l’imposta al reddito realmente conseguito», ma conclude di non averlo fatto in considerazione dell’esiguità dell’importo di cui si tratta;

  • che, come detto, la legge non permette di derogare al criterio della tassazione praenumerando a semplice discrezione dell’autorità fiscale, ammettendo per contro le sole eccezioni rappresentate dall’inizio dell’assoggettamento e dalla tassazione intermedia;

  • che, d’altronde, qualora il ricorrente ritenesse di aver diritto ad una tassazione intermedia, la relativa istanza dovrebbe però essere inoltrata all’Ufficio di tassazione;

  • che, comunque, si deve ricordare al ricorrente che il presupposto per la tassazione intermedia non è rappresentato solo dalla variazione del reddito, come lascia intendere la spiegazione contenuta nella sua lettera del 18 settembre 1997, ma si richiede pure la presenza di una delle condizioni qualitative seguenti:

a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;

b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;

c) devoluzione per causa di morte;

d) per la sola imposta cantonale sul reddito, la modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali

(artt. 45 LIFD, 55 LT 1994);

  • che il ricorso deve dunque essere respinto e la tassa di giustizia e le spese processuali devono essere messe a carico del ricorrente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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