-
che i coniugi __________ e
__________ __________ sono stati illimitatamente imponibili nel Canton Ticino
dal 1° settembre 1994, data del loro arrivo da __________ a __________, fino al
30 settembre 1996, quando si sono trasferiti a __________;
-
che, con decisione del 16
giugno 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ ha notificato loro la
tassazione IC 1993/94, limitata al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994,
nella quale ha commisurato il reddito del lavoro in fr. 132’442.– ed il reddito
imponibile in fr. 100’443.– in media annua;
-
che i contribuenti hanno
interposto reclamo contro la suddetta decisione, chiedendo, da un lato, la
deduzione dei costi di doppia economia domestica e dei contributi al 3°
Pilastro e, dall’altro, l’estensione dell’assoggettamento al mese di settembre,
durante il quale non è stato conseguito alcun reddito;
-
che, con decisione dell’11
agosto 1997, l'Ufficio di tassazione ha ammesso le detrazioni richieste, mentre
ha confermato il periodo di assoggettamento limitato agli ultimi tre mesi del
1994;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ ripropongono la
censura relativa alla commisurazione del periodo di assoggettamento, chiedendo
di conseguenza che il reddito conseguito negli ultimi tre mesi venga imposto
suddividendolo su quattro mesi;
-
che, se in linea di
principio l'imposta sul reddito è calcolata sul reddito medio annuo dei due
anni che precedono il periodo fiscale (art. 95 cpv. 1 LT 1976), tuttavia all'inizio
dell'assoggettamento il reddito è determinato, tanto per il periodo fiscale in
corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 96
cpv. 1 LT);
-
che non è quindi
consentito imporre il contribuente venuto a stabilirsi in Ticino in base al
reddito da lui realizzato durante un periodo anteriore nel cantone in cui aveva
il domicilio precedente (cfr. RTT 1980 p. 378 s.; Höhn,
Steuerrecht, VII ediz., Berna 1993, p. 317 s.; DTF 94 I 146), poiché il
diritto fiscale di quest'ultimo cantone colpisce il reddito personale e della
sostanza del contribuente fino a quando questi sottostà alla sua sovranità fiscale,
mentre il nuovo cantone, alla cui sovranità fiscale il contribuente soggiace,
non può colpire un reddito conseguito dal contribuente prima di avervi preso
domicilio (DTF 50 I 113);
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che, in altri termini, la
delimitazione dell'oggetto dell'imposizione non può essere diversa da quella
della sovranità fiscale basata sul criterio temporale (cfr. la giurisprudenza
di questa Camera, p. es. CDT n.108-109 del 23 giugno 1994 in re B.);
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che, pertanto l’Ufficio di
tassazione di Locarno, nella fattispecie, avrebbe dovuto effettuare una
tassazione per inizio dell'assoggettamento a partire dal 1° settembre 1994,
prendendo in considerazione il reddito conseguito dall’inizio
dell’assoggettamento e durante un anno almeno, riportato a dodici mesi;
-
che, di conseguenza,
appare opportuno ed equo calcolare il reddito del lavoro, valido per la tassazione
degli ultimi quattro mesi del 1994 e per il successivo periodo 1995/96,
sommando i salari del 1994, del 1995 e dei primi nove mesi del 1996 e dividendo
l’importo così ricavato per il numero di mesi di assoggettamento (25): tale
ammontare, moltiplicato per dodici, darà il reddito del lavoro in media annua,
per le tassazioni IC 1994 e IC 1995/96;
-
che, non essendo stata
prodotta dai ricorrenti alcuna certificazione in merito al salario del 1996, si
invita l’autorità fiscale ad acquisire tale documento presso i contribuenti ed
a procedere quindi al nuovo calcolo, secondo le indicazioni appena fornite;
-
che, di conseguenza, il
ricorso è evaso nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti
sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché intraprenda un nuovo calcolo.
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
§ Gli
atti sono rinviati all’autorità fiscale, affinché proceda conformemente a
quanto indicato nella motivazione della sentenza.