Tax appeal dismissed despite debtor’s bankruptcy

80.1997.115Altro tribunale3 set 1997Dismissed

Sintesi

The taxpayers appealed the 1993/94 cantonal income tax assessment, arguing that their bankruptcy prevented them from paying tax debts and that a later civil-court finding confirmed they had not returned to better fortune. The court held that bankruptcy did not affect the validity of the assessment and that any collection issues were for the tax collection office, not for the appeal against the assessment. It therefore dismissed the appeal. Given the appellants’ financial situation, it waived court costs and justice fees.

Regest

LT 1994, art. 231; bankruptcy does not affect the validity of a tax assessment appeal and collection objections are irrelevant to the merits of the assessment. Tax claims arising before bankruptcy fall into the bankruptcy estate and must be lodged in the bankruptcy proceedings, but this does not entail annulment or modification of the assessment itself. In an appeal concerning assessment, the court examines the tax basis and calculation, not the subsequent enforceability of the debt; enforcement and collection remain matters for the competent collection authority. Where the parties’ financial situation so justifies, court costs may be waived.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1997.115

Data decisione, Autorità: 03.09.1997, CDT

Incarto n. 80.97.00115

Lugano 3 settembre 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

vicecancelliere:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 15 luglio 1997

in materia di: IC 93/94

presentato da:


e __________ __________, __________ __________. __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che i coniugi __________ e __________ __________ sono stati illimitatamente assoggettati all’imposta nel Canton Ticino dal 22 luglio 1994 al 30 settembre 1995;

  • che, con decisioni del 12 e del 19 febbraio 1996, l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava loro le tassazioni IC 1993/94 e IC/IFD 1995/96, la prima per il periodo di assoggettamento dal 22 luglio al 31 dicembre 1994 e la seconda fino al 30 settembre 1995 (per tutto il periodo fiscale per l’IFD);

  • che, in entrambe le tassazioni, il reddito per l’IC era commisurato alla somma dei redditi da lavoro conseguiti da agosto a dicembre 1994, riportata a dodici mesi, pari dunque a fr. 63’979.– in media annua;

  • che, con reclami del 19 febbraio 1997, i contribuenti impugnavano le suddette decisioni, argomentando di non essere in grado di pagare alcun debito fiscale, in seguito al fallimento dichiarato l’11 dicembre 1995;

  • che, con scritto del 9 aprile 1997, l'Ufficio di tassazione chiedeva loro di inviare i certificati di salario per i primi nove mesi del 1995 e di documentare gli interessi passivi versati negli anni 1993 e 1994, avvertendoli che, in caso di inosservanza dell’invito, i reclami sarebbero stati dichiarati irricevibili;

  • che, non avendo ricevuto alcuna risposta dai contribuenti, con decisioni del 16 e del 23 giugno 1997, l'Ufficio di tassazione respingeva i reclami in materia di IC, mentre modificava la tassazione IFD 1995/96, riducendo il reddito imponibile a fr. 33’731.– in media annua;

  • che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ contestano la tassazione IC 1993/94, adducendo nuovamente di essere stati dichiarati falliti e di non essere in grado tuttora di far fronte al pagamento di debiti fiscali, come attestato anche da una decisione del Tribunale di __________ __________, con cui si constata che il signor __________ non è ritornato a miglior fortuna;

  • che i ricorrenti non contestano in alcun modo la commisurazione del reddito e della sostanza imponibili, né il calcolo dell’imposta né i presupposti dell’assoggettamento, così come non li avevano contestati neppure con il reclamo all’autorità fiscale;

  • che, d’altronde, tali aspetti della tassazione appaiono ineccepibili, anche in considerazione della scarsa collaborazione offerta dai contribuenti in sede di tassazione, prima, e di decisione su reclamo, quindi;

  • che l’unico argomento su cui si fonda il ricorso concerne il fallimento del signor __________, pronunciato in data 11 dicembre 1995 dal Presidente del Tribunale circondariale di __________, Comune in cui il ricorrente era allora domiciliato;

  • che, infatti, dalla decisione allegata al ricorso si evince che il giudice civile ha accolto la domanda di autofallimento inoltrata dal signor __________ __________, per insolvenza;

  • che, dall’ulteriore decisione del 22 maggio 1997, risulta che il Presidente del Tribunale circondariale di __________ __________ ha accolto un’opposizione interposta dal signor __________ contro un precetto esecutivo intimatogli il 20 marzo 1997, su domanda di un’assicurazione, poiché il giudice ha riconosciuto che verosimilmente il debitore non era ritornato a miglior fortuna, secondo l’art. 265a cpv. 2 LEF;

  • che, tuttavia, non si vede come le suddette decisioni possano modificare le tassazioni impugnate;

  • che è vero, come asseriscono i ricorrenti, che i debiti fiscali ticinesi rientrano nella massa fallimentare, essendo sorti prima della dichiarazione di fallimento, e che, di conseguenza, spettava alle autorità ticinesi di insinuarli nel fallimento (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF), tanto più che i debiti d’imposta scadono in ogni caso alla data dell’apertura del fallimento a carico del contribuente (art. 240 cpv. 5 lett. d LT);

  • che, peraltro, non risulta che lo Stato del Canton Ticino abbia insinuato i crediti in questione nel fallimento del ricorrente, del quale verosimilmente non era neppure a conoscenza;

  • che, di conseguenza, neppure le decisioni sono state notificate all’Ufficio dei fallimenti di __________, che era incaricato della procedura fallimentare;

  • che, da informazioni assunte dalla Camera di diritto tributario presso l’Ufficio dei fallimenti di __________ risulta che il fallimento, apertosi con la decisione dell’11 dicembre 1995, si è chiuso il 4 aprile 1996, dopo liquidazione sommaria;

  • che, di fronte a tale circostanza, neppure si pone il problema di un eventuale coinvolgimento dell’Ufficio dei fallimenti nella procedura di ricorso, a tutela degli interessi dei creditori, nel rispetto del principio per cui sono nulli, nei confronti dei creditori, gli atti giuridici compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento (art. 204 cpv. 1 LEF; cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ediz., Berna 1997, p. 329);

  • che da tale principio discenderebbe infatti la conseguenza che, se il contribuente fallisce, la legittimazione ad impugnare la tassazione passa all’amministrazione del fallimento (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 9 ad art. 99 DIFD, p. 221);

  • che, accertata in tal modo la legittimazione a ricorrere dei coniugi __________, nulla si oppone ad una conferma della decisione impugnata, non essendo evidentemente pertinente la domanda dei ricorrenti di rinunciare all’incasso del credito fiscale;

  • che spetterà, infatti, all’Ufficio di esazione della Divisione delle contribuzioni l’incasso delle imposte e l’eventuale apertura di procedure esecutive nei confronti dei ricorrenti;

  • che il ricorso si rivela pertanto infondato e deve essere respinto;

  • che, data la situazione finanziaria dei ricorrenti, si prescinde dal prelevare spese e tassa di giustizia;

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si prelevano spese nè tassa di giustizia.

  3. Intimazione alle parti.

  4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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