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Numero d'incarto:
80.1997.113
Data decisione, Autorità:
03.09.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00113
Lugano
3 settembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso dell’11 luglio 1997
in
materia di: IC/IFD 97/98 int.
presentato
da:
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che __________ __________,
vedova, è pensionata dal 1990 ma continua l’attività, a tempo parziale, presso
le __________ __________ __________ __________ di __________;
-
che, con istanza del 12
marzo 1997, inoltrata unitamente alla dichiarazione fiscale 1997/98, la
contribuente domandava una tassazione intermedia, adducendo che con il mese di
gennaio del 1997 aveva ridotto l’attività al 50% e pertanto anche il reddito
mensile sarebbe diminuito a fr. 1’400.–;
-
che, con decisione del 13
maggio 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ respingeva
l’istanza in questione, argomentando che la riduzione dell’attività lucrativa
non rientra tra i presupposti della tassazione intermedia;
-
che la contribuente
impugnava la decisione, con reclamo del 7 giugno 1997, osservando di essere
costretta a lavorare, dopo il pensionamento, a causa dell’insufficienza delle
rendite dell’ AVS e dell’INPS, con cui dovrebbe sostentarsi in mancanza del reddito
da lavoro;
-
che l’autorità fiscale
respingeva il reclamo, con decisione dell’11 giugno 1997, ribadendo gli
argomenti già contenuti nella propria prima decisione ed aggiungendo che la
nuova legge tributaria ha stralciato dal 1995 il motivo di tassazione
intermedia costituito dalla modificazione dell’attività lucrativa dipendente
nella misura del 50%;
-
che, con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la domanda
di intermedia, ritenendo di aver subìto un mutamento duraturo ed essenziale
delle basi dell’attività lucrativa in seguito a cambiamento di professione;
-
che di regola il reddito
imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente
il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994);
-
che, all'inizio
dell'assoggettamento, il reddito è tuttavia determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT 1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT);
-
che la base di calcolo
temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i
casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994),
limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994);
-
che la tassazione biennale
praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla
presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente
al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p.
385);
-
che, per questa ragione,
la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta
da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso
del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über
die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung,
in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten
Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in
den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278);
-
che si procede dunque ad una
tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt.
45 LIFD, 55 LT 1994);
-
che, per la sola imposta
cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in
caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti
intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994);
-
che è immediatamente
evidente come, nella fattispecie, non possa parlarsi di mutamento di
professione, come invece sostiene la ricorrente, ma tutt’al più di riduzione
dell’attività lucrativa;
-
che, infatti, dalle
dichiarazioni del datore di lavoro, prodotte dalla ricorrente, risulta che
quest’ultima lavora quale segretaria, non diversamente da quanto avveniva in
precedenza;
-
che il Tribunale federale
ha d'altra parte precisato che non v'è mutamento di professione quando,
restando il contribuente nella stessa posizione di dipendente, l'esercizio
della nuova occupazione si fondi sulle conoscenze commerciali, contabili, finanziarie
e fiscali di cui si avvaleva in precedenza (STF dell'8 giugno 1983 in re
A.K.), ed ha altresì aggiunto che semplici oscillazioni di reddito d'attività
lucrativa dipendente di un contribuente non costituiscono motivo di tassazione
intermedia (cfr. tra le molte, sent. CDT 18 aprile 1979 in re Lo.; 16
marzo 1981 in re Ma.: 21 settembre 1981 in re St.; 17 dicembre 1984 in re To.; STF
25 maggio 1984, cit.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario
ticinese, Lugano 1983, p. 126);
-
che, analogamente, il
mutamento del campo d'attività all'interno dello stesso settore o della
medesima azienda non costituisce, di regola, un cambiamento di professione
(cfr. Masshardt, Wehrsteuerrecht, ad art. 96 DIFD, nota 17; sent. CDT
17 dicembre 1984 in re G. To.);
-
che, del resto, il
Tribunale federale ha ancora recentemente confermato che la diminuzione del
reddito da attività lucrativa non rientra tra i motivi di tassazione intermedia
e non permette di ottenere una simile tassazione (cfr. STF del 27
novembre 1996 in re A.O., con riferimento a DTF 115 Ib 8 consid. 2 e a Masshardt/Tatti,
Commentario dell'imposta federale diretta, n. 4 all'art. 96);
-
che si deve inoltre
osservare che la situazione di fatto, esposta dalla ricorrente, non pare del
tutto chiara;
-
che, infatti, dagli atti
risulta che già nel 1992 la contribuente aveva chiesto, senza ottenerla, una
tassazione intermedia, adducendo, anche allora, di avere ridotto l’attività al
50%;
-
che pertanto, piuttosto
che di un mutamento di professione, nel caso della ricorrente, sembra potersi
parlare di una progressiva riduzione dell’attività, dopo il raggiungimento
dell’età della pensione;
-
che, di fronte ad una
situazione come quella descritta, la contribuente avrebbe avuto interesse, dal
punto di vista fiscale, a cessare l’attività lucrativa già nel 1992, in occasione
della prima riduzione di salario, poiché, in tal caso, avrebbe beneficiato di
una tassazione intermedia molto vantaggiosa;
-
che, invece, continuando a
ridurre il grado di impiego fino alla totale cessazione, si assume gli effetti
del sistema praenumerando, che è sempre “in ritardo” di due anni, ed
anche nel momento in cui cesserà del tutto l’attività gli effetti benefici
della tassazione intermedia saranno alquanto ridotti;
-
che, pur manifestando la
massima comprensione per le ragioni che spingono la ricorrente a proseguire
l’attività lucrativa nonostante il raggiungimento dell’età pensionabile, questa
Camera non può che confermare la decisione impugnata;
-
che, per quanto concerne
la richiesta dilazione di pagamento, la ricorrente è invitata a rivolgersi
all’autorità di riscossione, cioè all’Ufficio esazione e condoni di __________,
per le imposte cantonale e federale, ed al Municipio, per le imposte comunali;
-
che, eccezionalmente, la
Camera rinuncia a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le
spese processuali, nonostante la soccombenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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