AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.97
Data decisione, Autorità:
11.07.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00097
80.96.00106
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sui ricorsi del 13 e del 29 maggio 1996
in
materia di: ipoteca legale IC e ic 1990
presentato
da:
e __________, __________,
rappr.
dall'avv. __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nel giugno 1993, i
coniugi __________ e __________, domiciliati a __________, esercitavano un
diritto di compera sulla part. n. __________ del Comune di __________, di
proprietà della __________ SA di __________.
1.1.
Con decisioni del 20
agosto 1993 e del 21 novembre 1994, l'Ufficio cantonale di esazione notificava
ai coniugi __________, quali terzi proprietari del pegno, due conteggi
dell'ipoteca legale, a garanzia del pagamento delle imposte cantonali della
venditrice, per gli anni 1988 e 1990, per un importo di fr. 55.– per il primo
anno e di fr. 521,90 per il secondo, più interessi di ritardo.
I coniugi __________
impugnavano le suddette decisioni con reclami, rispettivamente, del 13
settembre 1993 e del 20 dicembre 1994, adducendo, in primo luogo, che la
venditrice aveva sottaciuto l'esistenza di debiti fiscali al momento della stipulazione
del contratto e, in secondo luogo, che l'autorità fiscale non aveva dimostrato
di avere fatto quanto possibile per incassare i propri crediti presso la
debitrice.
L' Ufficio di tassazione
delle persone giuridiche accoglieva il reclamo relativo all'imposta cantonale
1988, con decisione del 12 aprile 1996. Quanto all'imposta 1990, lo respingeva
invece, sottolineando l'esistenza del requisito della relazione particolare tra
l'imposta immobiliare e l'immobile stesso.
1.2.
Sulla base dei conteggi
emessi dall'Ufficio cantonale di esazione, anche il Comune di __________
emetteva un conteggio per la quantificazione dell'ipoteca legale a garanzia
delle imposte comunali. Un reclamo interposto dai coniugi veniva respinto con
decisione del 29 aprile 1996.
-
Con tempestivi
ricorsi alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________
postulano l'annullamento delle decisioni su reclamo dell'Ufficio di tassazione
delle persone giuridiche e del Comune di __________, riproponendo le argomentazioni
già contenute nel reclamo all'autorità fiscale. In particolare, ribadiscono che
la venditrice non aveva segnalato l'esistenza di debiti d'imposta al momento
della conclusione del contratto e contestano che gli enti pubblici creditori
abbiano fatto quanto necessario per riscuotere i propri crediti presso la
debitrice.
-
3.1.
L'art. 836 CC stabilisce
che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i rapporti di
diritto pubblico o altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti
i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità l'iscrizione nel
registro fondiario, salvo disposizione contraria.
«Questa norma lascia
semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni
cantonali, le quali sono libere nella de-terminazione del contenuto, dell'estensione
e del grado: il diritto federale impone soltanto la forma dell'ipoteca e,
trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali, esige che l'imposta
abbia una relazione particolare con il fondo da gravare»
(DTF 110 II
237 e riferimenti).
3.2.
In applicazione del
diritto civile federale il legislatore ticinese aveva riconosciuto allo Stato
le ipoteche legali senza l'obbligo di iscrizione a registro fondiario «sopra
tutti e singoli gli immobili che il contribuente possiede nel Cantone per il
pagamento di tutte le imposte sulla sostanza mobile ed immobile e sulla rendita
dell'anno in corso al momento della dichiarazione di fallimento o della
presentazione della domanda di realizzazione nonché dei due anni precedenti e
dei successivi fino alla chiusura del fallimento o della esecuzione» (art.
183 cpv. 1 lettera a LAC, nel suo tenore del 18 aprile 1911).
Il contenuto di detta
normativa si è tuttavia rivelato troppo ampio rispetto ai succitati limiti di
diritto federale. Nella sentenza pub-blicata in DTF 62 II 24 e Rep.
1936 p. 247, il Tribunale federale aveva escluso l'estensione di tale garanzia
al pagamento di imposte sulla sostanza mobiliare e sul reddito non derivante dall'immobile
gravato. L'incompatibilità della norma cantonale con il diritto federale venne
parimenti constatato riguardo all'ipoteca legale per l'imposta sul capitale
della SA, quand'anche il fondo gravato costituisse l'unico attivo della società
(DTF 110 II 237 238): essenziale è l'esistenza di uno stretto
rapporto tra l'imposta e il fondo da gravare.
L'inadeguatezza del
succitato disciplinamento cantonale ha portato alla sua riforma: la legge del
20 giugno 1988, entrata in vigore il 3 agosto dello stesso anno, ha riformato l'art.
183 LAC. Il nuovo tenore prevede ora espressamente l'esigenza di un rapporto
particolare tra l'imposta e l'immobile e rinuncia a condizioni legali quali la
dichiarazione di fallimento o la domanda di realizzazione (cfr. CDT
n. 285 del 4 dicembre 1992 in re J.B.).
Un'ulteriore sentenza del
Tribunale federale, in materia di ipoteca legale ex art. 836 CC, merita
di essere menzionata in questa sede. In una decisione del 1958, infatti, l'Alta
Corte ha stabilito che, nonostante la natura "ibrida" dell'imposta
speciale sull'utile immobiliare del Canton Zurigo – si tratta infatti di
un'imposta sul reddito, legata alla cessione di un immobile, che ha ad oggetto
però non l'immobile stesso, bensì l'utile conseguito – nulla impedisce che essa
sia fatta rientrare tra le tasse assistite dalla garanzia dell'art. 836 CC (DTF
84 II 91).
Recentemente, infine, la
II Corte civile del Tribunale federale ha avuto modo di precisare che, mentre
l'imposta sul maggior valore immobiliare manifesta un legame particolare con
l'immobile, ciò non vale per l'imposta sugli utili immobiliari delle persone giuridiche
secondo l'art. 67 LT 1976 (STF del 9 agosto 1995 in re R.B.).
3.3.
Non può essere messa in
dubbio la possibilità, per l'ente pubblico creditore, di garantirsi l'incasso
delle imposte immobiliari in senso stretto, cioè di quella cantonale delle
persone giuridiche (art. 89 ss. LT-1976) e quella comunale delle persone fisiche
e giuridiche (art. 262 ss. LT-1976), per il fatto che si tratta di vere e
proprie imposte reali, il cui oggetto è rappresentato dall'immobile stesso; il
calcolo è effettuato in base al valore di stima ufficiale, senza deduzione dei
debiti. Non vi è dunque in nessun modo la possibilità che la misura di un
simile credito d'imposta sia influenzata da fattori estranei all'immobile in
quanto tale, come per esempio la situazione debitoria del proprietario o
l'andamento della sua attività aziendale, non entrando quest'ultima in considerazione
neppure per il calcolo dell'aliquota (cfr. le recenti sent. CDT
n. ..__________ e ..__________ del 29
dicembre 1995 in re E.I. SA).
- I ricorrenti
sostengono, in primo luogo, che, al momento della stipulazione dell'atto
pubblico con il quale la venditrice concedeva loro il diritto di compera
sull'immobile poi acquistato, il rappresentante della __________ SA non aveva
dichiarato di essere in arretrato con il pagamento delle imposte.
Tale argomento è
irrilevante: le imposte cantonali dirette rientrano infatti fra quelle che non
sottostanno all'obbligo di registrazione a Registro fondiario (cfr. art. 229 LT
1976). Certo, il solo avvertimento del notaio non basta a far conoscere
l'esistenza e l'entità di debiti fiscali non ancora pagati. Va detto tuttavia
che, conoscendo la natura dell'ipoteca legale di cui all'art. 836 LAC, che non
richiede alcun tipo di iscrizione a Registro fondiario, i ricorrenti avrebbero
comunque potuto cautelarsi, prima della sottoscrizione del contratto, chiedendo
informazioni all'autorità di tassazione.
Da questo punto di vista
la tutela del terzo acquirente è indubbiamente molto accresciuta dopo l'entrata
in vigore, il 1° gennaio 1995, della nuova legge tributaria. L'art. 252 cpv. 4
LT 1994 prevede infatti l'obbligo, per l'autorità fiscale, di rilasciare, su richiesta
del notaio rogante o di terze persone autorizzate dal debitore dell'imposta,
come pure di terze persone portatrici del pegno immobiliare sul fondo oggetto
della domanda, attestazioni vincolanti sull'importo del credito garantito da
ipoteca legale, anche quando la relativa imposta non è ancora scaduta.
Il fatto che il
rappresentante della venditrice abbia omesso di informare gli acquirenti
dell'esistenza dei debiti d'imposta non consente comunque assolutamente di escludere
l'esistenza della responsabilità del terzo proprietario del pegno; se poi i ricorrenti
volessero sostenere che il rappresentante della venditrice ha taciuto
l'esistenza dei debiti d'imposta, nonostante l'esplicita domanda del notaio,
per trarli in inganno, evidentemente la vicenda potrebbe acquistare una diversa
portata, ma non muterebbe in nessun modo la decisione del presente ricorso.
- Quanto all'ulteriore
argomento, con cui i ricorrenti mettono in dubbio che gli enti pubblici
creditori abbiano fatto tutto quanto necessario per incassare presso la
debitrice le imposte scoperte, si deve rilevare che anche l'eventuale
negligenza del creditore nel quadro del fallimento della debitrice non
basterebbe a fare venir meno il diritto di pegno, che nasce con l'imposta che garantisce
e sussiste fintantoché non cessa di esistere il credito fiscale stesso. A
disposizione del terzo proprietario restano comunque eventuali azioni di
diritto civile.
5.1.
Si deve poi ricordare che,
sebbene la prassi sia quella di procedere nei confronti del terzo proprietario,
mediante l'esecuzione in via di realizzazione del pegno, solo quando
l'esecuzione forzata nei confronti del debitore si è rivelata inutile, non vi è
tuttavia una disposizione legale che renda vincolante tale modo di procedere.
Anzi, in virtù del c.d. beneficium excussionis realis il debitore
potrebbe persino esigere che il creditore chieda la realizzazione del pegno
prima di quella di ogni altro bene; solo una decisione del Tribunale federale
ha escluso che il debitore di un'imposta garantita da ipoteca legale possa
invocare tale beneficio ed ha anzi ammesso che il fisco possa concordare con il
terzo proprietario del pegno che il credito garantito venga prima fatto valere
mediante esecuzione in via di pignoramento nei confronti del debitore (DTF
84 III 67; StE 1992 B 99.2 n. 4; Pedroli,
L'ipoteca legale per crediti d'imposta, in: Borghi [a cura di], La
riforma della legge tributaria, Lugano 1995, p. 98 s.; anche in RDAT
I-1995 p. 548 s.).
5.2.
A titolo abbondanziale, si
precisa tuttavia che, da informazioni assunte da questa Camera presso l'Ufficio
cantonale di esazione, i crediti d'imposta oggetto del ricorso sono stati
regolarmente insinuati nel fallimento della __________ SA, ma agli enti pubblici
creditori non è stato possibile incassare nulla; nel gennaio 1996, infatti,
sono stati loro rilasciati gli attestati di carenza beni (ACB).
È opportuno precisare
ulteriormente che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, le imposte
che qui si considerano non godevano del privilegio di cui all'art. 183 LAC,
nell'ambito del fallimento della __________ SA, per la semplice ragione che
l'immobile che fungeva da garanzia reale non apparteneva più alla debitrice
bensì ai ricorrenti, che lo avevano acquistato nel 1993.
- Deve infine essere
respinta la censura relativa all'eventuale prescrizione dei crediti fiscali.
La tassazione IC 1990 è
stata infatti notificata alla debitrice il 18 novembre 1993 ed è cresciuta in
giudicato trenta giorni dopo. Non sono dunque prescritti né il credito fiscale
in sé (art. 194 LT 1994) né l'ipoteca legale (art. 252 cpv. 1 LT 1994).
- Il ricorso è
pertanto respinto. Nonostante la soccombenza dei ricorrenti, si rinuncia a
porre a loro carico la tassa di giustizia e le spese processuali, in
considerazione delle peculiarità della fattispecie.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT 1976
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giudizio.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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