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Numero d'incarto:
80.1996.95
Data decisione, Autorità:
05.06.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00095
80.96.00096
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 13 maggio 1996
in
materia di: IC 1992 – IC 1993 – IFD 1993/94
presentato
da:
SA, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- La __________ SA,
con sede a __________, è una società il cui scopo sociale è «l'esportazione,
l'importazione, la compera, la vendita, lo smercio e la rappresentanza di
prodotti ed articoli commerciali d'ogni genere, il finanziamento relativo a
simili operazioni, atti di commercio in generale ivi compreso l'eventuale
acquisto, amministrazione o vendita di immobili, nonché la fabbricazione di articoli
tessili».
Con tre decisioni del 17
agosto 1995, l' Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG)
notificava alla società in questione le tassazioni IC 1992, IC 1993 e IFD
1993-94. In tutte le decisioni citate, l'autorità fiscale aveva aggiunto ai
redditi dichiarati, provenienti essenzialmente dalla gestione di immobili e da
alcune vendite immobiliari, un ulteriore importo di fr. 15'000.– per i periodi
di computo 1992 e 1993, corrispondente a spese addebitate ai conti economici
della società ma non ammesse fiscalmente. Infatti, dal conto perdite e profitti
della __________ SA risultavano spese di amministrazione, per gli anni 1992 e
1993, di fr. 25'000.– nei confronti della __________ SA e di fr. 9'000.– nei
confronti del dottor __________. Appreso che la __________ SA non svolgeva
attività di amministrazione, l'autorità di tassazione aveva accertato che le
prestazioni fatturate da quest'ultima società alla __________ SA erano
effettivamente state effettuate dalla fiduciaria __________ SA, la quale
peraltro aveva fatturato alla __________ SA prestazioni di amministrazione per
complessivi fr. 27'840.– nel 1992 e di fr. 27'806.– nel 1993. Da informazioni
assunte presso la fiduciaria stessa, i servizi in questione erano tuttavia
stati prestati a favore non solo della __________ SA ma anche della __________
SA e di una terza società vicina al dott. __________, la __________.
Alla luce di tali
accertamenti, l'__________ aveva pertanto ripartito l'importo fatturato dalla
__________ SA fra le tre società citate, assumendo quale chiave di riparto gli
affitti incassati da ciascuna. Donde la ripresa di fr. 15'000.–.
- La contribuente
impugnava le suddette decisioni con reclamo dell'11 settembre 1995, nel quale
contestava in particolare l'affermazione secondo cui le spese di
amministrazione addebitate sarebbero state troppo elevate rispetto agli usi.
Rilevava in particolare come le prestazioni fatturate a titolo di spese di
amministrazione comprendessero, oltre alla gestione immobiliare, anche la
contabilità e la consulenza fiscale.
L'__________ respingeva i
gravami con decisioni del 18 aprile 1996, osservando come vi fosse una
rilevante sproporzione fra la somma delle spese di amministrazione calcolate
dalla contribuente e quanto effettivamente fatturato dalla __________ SA per le
sue prestazioni a favore non di una ma di tre diverse società.
-
Con tempestivi
ricorsi del 13 maggio 1996, la __________ SA postula lo stralcio della ripresa
di fr. 15'000.– per spese non ammesse. Ribadisce che le prestazioni fatturate
dalla __________ SA non si riferiscono solo all'amministrazione immobiliare
eseguita dalla __________ SA, ma anche ad ulteriori servizi.
-
Entrano in linea di
conto per il calcolo del reddito netto imponibile delle società anonime tutti i
prelevamenti fatti prima del saldo del conto perdite e profitti, che non servono
a sopperire alle spese generali consentite dall'uso commerciale, come per esempio
le spese d'acquisto e di miglioramento dei beni, i versamenti al capitale sociale,
le elargizioni a terzi (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. b DIFD).
L'art. 66 cpv. 2 lett. b
LT, di tenore sostanzialmente analogo al corrispondente articolo del DIFD,
menziona tra l'altro, a titolo esemplificativo, le spese di fabbricazione,
d'acquisizione e di miglioramento dei beni patrimoniali, le distribuzioni
palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate
dall'uso commerciale.
4.1.
La dottrina ha così
riassunto la nozione di distribuzione dissimulata di utili che si può
ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn,
Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn,
Steuerrecht, 7a ediz., Berna 1993, p. 369):
– una
prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;
– il
fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una
persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle
stesse condizioni;
– il
fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un
azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.
4.2.
In caso di distribuzione
dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione. In
particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente,
bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito in maniera dissimulata
è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier,
Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 25; ASA 32, p. 102). Per
valutare l'ammontare della prestazione, ci si baserà sul valore della
prestazione fatta a terze persone, conformemente a criteri commerciali (cfr. Rivier,
loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher
Steuergesetz, Berna 1969, vol. III, p. 40).
4.3.
Sono considerate vicine
alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che
può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure
dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op.
cit., p. 225). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate
tra le persone vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle
circostanze, traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo
della prestazione insolita (cfr. ASA 45, p. 595; CDT
n. 141-143 del 28 luglio 1993 in re R. SA).
- Nel caso in esame,
l'autorità fiscale ha ritenuto che non fossero commercialmente giustificate le
spese di amministrazione addebitate al conto economico della ricorrente.
L'__________ ha rilevato, da un lato, la sproporzione esistente tra i redditi
provenienti dalla gestione immobiliare e le spese di amministrazione complessivamente
addebitate e, dall'altro, la circostanza che la società che ha fatturato tali
prestazioni non avrebbe alcun apparato amministrativo proprio, ma si servirebbe
a sua volta delle prestazioni amministrative della __________ SA.
5.1.
Secondo la giurisprudenza,
vi è effettivamente una distribuzione dissimulata di utili quando una società
attribuisce compensi manifestamente esagerati per servizi prestati da una
società madre o sorella (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a
ediz., vol. II, Basilea 1992, p. 203 e giurisprudenza citata).
5.3.
Nel suo ricorso, la
contribuente contesta unicamente l'affermazione secondo cui le spese di
amministrazione fatte valere sarebbero eccessive rispetto al risultato economico.
Ebbene, esse ammontano nel 1992 al 31% degli affitti incassati e nel 1993 addirittura
al 39%.
Anche se si volesse
ammettere che tali percentuali non siano manifestamente eccessive e
sproporzionate, si deve comunque osservare che la ricorrente non oppone alcun
valido argomento a tutte le altre considerazioni su cui si fonda la decisione impugnata.
5.3.1.
In primo luogo, non
confuta l'affermazione secondo cui la __________ SA non disporrebbe di un
proprio apparato amministrativo in grado di effettuare i servizi per i quali la
__________ SA avrebbe speso le ingenti somme addebitate al conto economico.
Trattandosi di una società immobiliare pura, tale prova risulterebbe d'altronde
ben ardua.
5.3.2.
In secondo luogo, non
sostiene che la __________ SA avrebbe effettuato prestazioni ulteriori rispetto
a quelle documentate dalla fattura inviata alla __________ SA: se la __________
SA ha fatturato prestazioni per fr. 27'840.– nel 1992 e fr. 27'806.– nel 1993,
precisando però espressamente che tali servizi sono stati resi a tre diverse
società, è logico presumere che i 25'000 franchi di spese di amministrazione fatturati
dalla __________ SA alla ricorrente non possono che riferirsi parzialmente alle
prestazioni che la __________ SA ha a sua volta fatturato alla __________ SA.
D'altra parte, la __________ SA ha emesso fatture per le proprie prestazioni
amministrative non solo alla ricorrente (per fr. 25'000.– all'anno) ma anche
alla __________ (fr. 20'000.–). Se non altro, è dunque documentata una netta
sproporzione fra le prestazioni della __________ SA, fatturate alla __________
SA, e le spese addebitate da quest'ultima alle due società alle quali la stessa
fiduciaria aveva prestato i propri servizi amministrativi.
5.3.3.
Se le prestazioni per le
quali la ricorrente ha addebitato fr. 25'000.– all'anno non sono state
effettuate dalla __________ SA – che è una società immobiliare – e neppure
dalla __________ SA – che ha ricevuto circa 27'000 franchi per l'amministrazione
di ben tre società diverse – si deve ritenere che non vi è alcuna prova che vi
siano state altre spese di amministrazione, oltre a quelle fatturate dalla
__________ SA. Alla stessa conclusione conduce, d'altronde, la stessa «nota
d'addebito» emessa dalla __________ SA alla ricorrente: vi si dice infatti
testualmente che «con la presente vi addebitiamo i servizi amministrativi messi
a vostra disposizione nel corso del 1993 ed effettuati dalla spett.le
__________ SA» (cfr. note d'addebito del 31 dicembre 1992 e 1993).
5.4.
Da quanto precede è
difficile trarre una conclusione diversa da quella cui è pervenuta l'autorità
fiscale. L'addebito di fr. 25'000.– all'anno nel conto economico della ricorrente
non trova altra giustificazione se non nella relazione esistente fra le tre società
per le quali la __________ SA ha prestato i propri servizi di amministrazione.
Nonostante la lapidaria affermazione contenuta nei ricorsi, secondo cui le tre
società non avrebbero gli stessi soci, si deve invece osservare che gli
elementi che emergono dall'incarto fiscale portano a tutt'altra conclusione:
per quanto concerne almeno le due società direttamente coinvolte nel rapporto
contrattuale che qui interessa, cioè la __________ SA e la __________ SA,
queste non solo hanno lo stesso recapito (in Via __________ a __________) ma
sono amministrate l'una dal dott. __________ e l'altra dalla di lui figlia
__________. Ma pare persino grottesco che la ricorrente sostenga l'estraneità
delle due società, alla luce del fatto stesso che la fiduciaria __________ SA
emette un'unica fattura per l'amministrazione dell'una e dell'altra.
- Fin qui si è dunque
accertato che le spese di amministrazione effettivamente sostenute dalla
ricorrente sono pari ad una parte, non ancora definita, di quell'importo che la
__________ SA ha fatturato alla __________ SA per l'amministrazione della
stessa __________ SA, della __________ e della ricorrente.
La ripartizione delle
spese proposta dalla ricorrente è chiaramente poco attendibile, non solo perché
mira a ripartire i costi fatturati fra le sole due società che hanno chiuso con
degli utili d'esercizio – trascurando completamente la __________ SA, che ha
subito perdite –, ma soprattutto perché attraverso tale suddivisione delle
spese ottiene una loro considerevole dilatazione a ben 45'000 franchi!
In mancanza di ogni
precisazione in merito da parte della __________ SA, può pertanto essere
confermato, in quanto equo, il criterio adottato dall'autorità fiscale, che ha
ripartito i costi fatturati dalla __________ SA in base agli affitti incassati
da ognuna delle tre società. Dando dimostrazione di una generosità quasi
ingiustificata, l'__________ ha poi «arrotondato» i risultati così ottenuti,
elevando la quota di spese riconosciuta da fr. 8'074.– a fr. 10'000.– per il
1992 e da fr. 5'561.– a fr. 10'000.– per il 1993.
- Il ricorso è dunque
chiaramente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico della
ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 185 LT 1976
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3'000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 3'100.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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