AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.92
Data decisione, Autorità:
11.07.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00092
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 8 maggio 1996
in
materia di: ipoteca legale IC 90 e ic 90
presentato
da:
e __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nel maggio 1993, i
coniugi __________ e __________, domiciliati a __________, esercitavano un
diritto di compera sulla part. n. __________ del Comune di __________, di
proprietà della __________ SA di __________.
1.1.
Con decisioni del 20
agosto 1993 e del 21 novembre 1994, l'Ufficio cantonale di esazione notificava
ai coniugi __________, quali terzi proprietari del pegno, due conteggi
dell'ipoteca legale, a garanzia del pagamento delle imposte cantonali della
venditrice, per gli anni 1988 e 1990, per un importo di fr. 54,70 per il primo
anno e di fr. 521,90 per il secondo, più interessi di ritardo.
I coniugi __________
impugnavano le suddette decisioni con reclami, rispettivamente, del 13
settembre 1993 e del 27 novembre 1994, adducendo, in primo luogo, di essere
divenuti proprietari dell'immobile solo nel 1993 e di non essere pertanto
debitori delle imposte per periodi precedenti e, in secondo luogo, di avere acquistato
la parcella libera da pegni e locazioni.
L' Ufficio di tassazione
delle persone giuridiche accoglieva il reclamo relativo all'imposta cantonale
1988, con decisione del 12 aprile 1996. Quanto all'imposta 1990, lo respingeva
invece, sottolineando l'esistenza del requisito della relazione particolare tra
l'imposta immobiliare e l'immobile stesso.
1.2.
Sulla base dei conteggi
emessi dall'Ufficio cantonale di esazione, anche il Comune di __________
emetteva un conteggio per la quantificazione dell'ipoteca legale a garanzia
delle imposte comunali. Un reclamo interposto dai coniugi __________ veniva
respinto con decisione del 30 aprile 1996.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________
postulano l'annullamento delle decisioni su reclamo dell'Ufficio di tassazione
delle persone giuridiche e del Comune di __________, riproponendo le argomentazioni
già contenute nel reclamo all'autorità fiscale. In particolare, invocano un
giudizio improntato alla giustizia e al buon senso.
-
3.1.
L'art. 836 CC stabilisce
che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i rapporti di
diritto pubblico o altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti
i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità l'iscrizione nel
registro fondiario, salvo disposizione contraria.
«Questa norma lascia
semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni
cantonali, le quali sono libere nella de-terminazione del contenuto, dell'estensione
e del grado: il diritto federale impone soltanto la forma dell'ipoteca e,
trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali, esige che l'imposta
abbia una relazione particolare con il fondo da gravare»
(DTF 110 II
237 e riferimenti).
3.2.
In applicazione del
diritto civile federale il legislatore ticinese aveva riconosciuto allo Stato
le ipoteche legali senza l'obbligo di iscrizione a registro fondiario «sopra
tutti e singoli gli immobili che il contribuente possiede nel Cantone per il
pagamento di tutte le imposte sulla sostanza mobile ed immobile e sulla rendita
dell'anno in corso al momento della dichiarazione di fallimento o della
presentazione della domanda di realizzazione nonché dei due anni precedenti e
dei successivi fino alla chiusura del fallimento o della esecuzione» (art.
183 cpv. 1 lettera a LAC, nel suo tenore del 18 aprile 1911).
Il contenuto di detta
normativa si è tuttavia rivelato troppo ampio rispetto ai succitati limiti di
diritto federale. Nella sentenza pub-blicata in DTF 62 II 24 e Rep.
1936 p. 247, il Tribunale federale aveva escluso l'estensione di tale garanzia
al pagamento di imposte sulla sostanza mobiliare e sul reddito non derivante dall'immobile
gravato. L'incompatibilità della norma cantonale con il diritto federale venne
parimenti constatato riguardo all'ipoteca legale per l'imposta sul capitale
della SA, quand'anche il fondo gravato costituisse l'unico attivo della società
(DTF 110 II 237 238): essenziale è l'esistenza di uno stretto
rapporto tra l'imposta e il fondo da gravare.
L'inadeguatezza del
succitato disciplinamento cantonale ha portato alla sua riforma: la legge del
20 giugno 1988, entrata in vigore il 3 agosto dello stesso anno, ha riformato
l'art. 183 LAC. Il nuovo tenore prevede ora espressamente l'esigenza di un rapporto
particolare tra l'imposta e l'immobile e rinuncia a condizioni legali quali la
dichiarazione di fallimento o la domanda di realizzazione (cfr. CDT
n. 285 del 4 dicembre 1992 in re J.B.).
Un'ulteriore sentenza del
Tribunale federale, in materia di ipoteca legale ex art. 836 CC, merita
di essere menzionata in questa sede. In una decisione del 1958, infatti, l'Alta
Corte ha stabilito che, nonostante la natura "ibrida" dell'imposta
speciale sull'utile immobiliare del Canton Zurigo – si tratta infatti di
un'imposta sul reddito, legata alla cessione di un immobile, che ha ad oggetto
però non l'immobile stesso, bensì l'utile conseguito – nulla impedisce che essa
sia fatta rientrare tra le tasse assistite dalla garanzia dell'art. 836 CC (DTF
84 II 91).
Recentemente, infine, la
II Corte civile del Tribunale federale ha avuto modo di precisare che, mentre
l'imposta sul maggior valore immobiliare manifesta un legame particolare con
l'immobile, ciò non vale per l'imposta sugli utili immobiliari delle persone giuridiche
secondo l'art. 67 LT 1976 (STF del 9 agosto 1995 in re R.B.).
3.3.
Non può essere messa in
dubbio la possibilità, per l'ente pubblico creditore, di garantirsi l'incasso
delle imposte immobiliari in senso stretto, cioè di quella cantonale delle
persone giuridiche (art. 89 ss. LT-1976) e quella comunale delle persone fisiche
e giuridiche (art. 262 ss. LT-1976), per il fatto che si tratta di vere e
proprie imposte reali, il cui oggetto è rappresentato dall'immobile stesso; il
calcolo è effettuato in base al valore di stima ufficiale, senza deduzione dei
debiti. Non vi è dunque in nessun modo la possibilità che la misura di un
simile credito d'imposta sia influenzata da fattori estranei all'immobile in
quanto tale, come per esempio la situazione debitoria del proprietario o
l'andamento della sua attività aziendale, non entrando quest'ultima in considerazione
neppure per il calcolo dell'aliquota (cfr. le recenti sent. CDT
n. ..__________ e ..__________ del 29
dicembre 1995 in re E.I. SA).
- I ricorrenti
sostengono di non poter essere chiamati a rispondere del debito d'imposta di un
altro contribuente. Effettivamente, con la decisione impugnata non si afferma
che essi sono debitori delle imposte immobiliari per il periodo fiscale 1988,
proprio perché essi non erano proprietari dell'immobile sul cui valore è stata
calcolata la suddetta imposta.
Si deve però tenere
presente la natura dell'istituto dell'ipoteca legale: quest'ultima è
semplicemente uno strumento, a disposizione dell'ente pubblico creditore, per garantirsi
l'incasso delle imposte. Il terzo proprietario del pegno non diventa pertanto debitore,
cioè non ha un obbligo giuridico di pagare l'imposta dovuta da colui che gli ha
venduto l'immobile. Dunque, l'autorità di tassazione non ha il diritto di
ordinare, nel conteggio dell'ipoteca legale, il pagamento del debito d'imposta;
può solo fare notare al terzo proprietario che, se l'importo di cui si tratta
non dovesse essere pagato, si vedrebbe costretta a promuovere l'esecuzione in
via di realizzazione del pegno (Pedroli, L'ipoteca legale per
crediti d'imposta, in: Borghi [a cura di], La riforma della legge tributaria,
Lugano 1995, pp. 80 e 109; anche in RDAT I-1995 pp. 530 e 559; inoltre Hess,
Das gesetzliche Steuerpfandrecht des bündnerischen Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch,
in ZGRG 1994 p. 121).
Proprio per questa
caratteristica dell'ipoteca legale, se il proprietario dell'immobile paga il
debito del venditore, per evitare l'incanto dell'oggetto del pegno, il debitore
dell'imposta viene liberato nei confronti del creditore originario, cioè il
fisco, mentre il terzo proprietario subentra al creditore nel diritto di
credito verso il debitore; si ha cioè una surrogazione, secondo il combinato disposto
degli articoli 827 CCS e 100 CO (Pedroli, op. cit., p. 109 e RDAT
I–1995 p. 559; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen,
Zurigo 1988, p. 149 ss.; Hess, op. cit., p. 121).
- I ricorrenti si
richiamano infine al rogito con il quale è stato costituito il diritto di compera
da loro esercitato: vi si dice infatti espressamente che il bene oggetto della
contrattazione è gravato da quattro ipoteche, «senza alcun altro pegno o
locazione». Da quest'ultima precisazione vorrebbero trarre la conclusione che
il Canton Ticino non può servirsi della garanzia dell'ipoteca legale per il
pagamento delle imposte cantonali della __________ SA.
È vero che al punto 9
dell'atto pubblico citato si enumerano tassativamente le ipoteche gravanti
l'immobile da loro successivamente acquistato. I ricorrenti dimenticano però
che ancora prima, precisamente al punto 8, si dichiara quanto segue:
«A norma dell'art. 28
della Legge sul notariato, le parti vengono rese attente circa l'esistenza e il
tenore degli art. 836 CC e 183 LAC, relativi alle ipoteche legali non soggette
ad obbligo di iscrizione a Registro fondiario».
Le imposte cantonali
dirette rientrano appunto fra quelle che non sottostanno all'obbligo di
registrazione a Registro fondiario (cfr. art. 229 LT 1976). Certo, il solo avvertimento
del notaio non basta a far conoscere l'esistenza e l'entità di debiti fiscali
non ancora pagati. Va detto tuttavia che, conoscendo la natura dell'ipoteca
legale di cui all'art. 836 LAC, che non richiede alcun tipo di iscrizione a
Registro fondiario, i ricorrenti avrebbero comunque potuto cautelarsi, prima
della sottoscrizione del contratto, chiedendo informazioni al venditore ed
all'autorità di tassazione.
Da questo punto di vista
la tutela del terzo acquirente è indubbiamente molto accresciuta dopo l'entrata
in vigore, il 1° gennaio 1995, della nuova legge tributaria. L'art. 252 cpv. 4
LT 1994 prevede infatti l'obbligo, per l'autorità fiscale, di rilasciare, su richiesta
del notaio rogante o di terze persone autorizzate dal debitore dell'imposta,
come pure di terze persone portatrici del pegno immobiliare sul fondo oggetto della
domanda, attestazioni vincolanti sull'importo del credito garantito da ipoteca
legale, anche quando la relativa imposta non è ancora scaduta.
- Il ricorso è
pertanto respinto. Nonostante la soccombenza dei ricorrenti, si rinuncia a
porre a loro carico la tassa di giustizia e le spese processuali, in
considerazione delle peculiarità della fattispecie.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT 1976
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né spese né
tassa di giudizio.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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