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Numero d'incarto:
80.1996.86
Data decisione, Autorità:
27.10.1998, CDT
Incarto n.
80.96.00086
Lugano
27 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 24 aprile 1996
in
materia di: IC 91/92 - ic Faido 91/92
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: __________ AG, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che ,
domiciliato a __________ (), è limitatamente imponibile nel Canton
Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare in diversi comuni e quale
commerciante di immobili a titolo professionale;
-
che, notificandogli la
tassazione IC 1991/92, con decisione su reclamo del 5 aprile 1996, l'Ufficio di
tassazione di __________ commisurava il reddito aziendale da commercio
professionale di immobili in fr. 17’418, così composto:
reddito
__________ fr. 9'537.–
reddito
__________ fr. 2'132.–
reddito
__________ fr. 958.–
reddito
__________ fr. –.–
reddito
__________ fr. 4'347.–
reddito
__________ fr. 444.–
reddito
aziendale totale fr. 17'418.–
-
che al reddito aziendale
si aggiungeva un reddito della sostanza di fr. 7’800, da cui erano dedotti fr.
1’950 a titolo di spese di manutenzione;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ contesta la mancata
deduzione delle spese di manutenzione e degli interessi passivi, che si riferiscono
al reddito del Comune di __________ (__________), richiamandosi al riparto intercantonale
allestito dall’autorità fiscale del Canton __________;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, dagli atti, risulta
chiaramente che l'autorità fiscale ticinese si è attenuta strettamente alle
indicazioni risultanti dal riparto grigionese, per quanto attiene al reddito
aziendale (da commercio di immobili a titolo professionale), tanto è vero che
ha ripreso i redditi netti (dedotte cioè le spese di manutenzione e la quota
proporzionale di interessi passivi) di ogni singolo comune ticinese, che
figuravano sul citato riparto;
-
che, per quanto concerne
il reddito relativo al comune di __________, che non ha carattere aziendale ma
è invece un reddito della sostanza immobiliare, l'Ufficio di tassazione ha
ammesso invece solo una deduzione di fr. 1'950.– per spese di manutenzione,
senza alcuna ulteriore detrazione per interessi passivi;
-
che, alla luce di questa
circostanza, con scritto del 7 maggio 1996, il Presidente della Camera di
diritto tributario, quale giudice delegato, ha invitato a prendere posizione
sulle ragioni della mancata deduzione degli interessi passivi;
-
che, in data 19 ottobre
1998, alla Camera di diritto tributario è pervenuta una lettera dell'Ufficio di
tassazione di __________, in cui comunica che, dopo avere esaminato i libri
contabili del periodo di computo, ha sottoposto al ricorrente una proposta di
transazione, che è stata accolta;
-
che la transazione ha il
seguente contenuto:
reddito operazioni immobiliari
Ticino fr. 19’704.–
perdita netta __________ fr. 4’749.–
deduzioni sociali (prop.) fr. 379.–
reddito
netto fr. 14’576.–
e
per l’aliquota:
reddito netto altri cantoni fr. 73’803.–
reddito
all’estero fr. 9’987.–
- che, alla luce
dell’accordo in questione, il ricorso è accolto.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 5 aprile 1998 è riformata conformemente
all’accordo citato.
-
Non si prelevano né tassa di
giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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