AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1996.80
Data decisione, Autorità:
20.02.1997, CDT
Incarti n.
80.96.00080
80.96.00081
80.96.00085
Lugano
20 febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 19 aprile 1996
in
materia di: IC/IFD 88 (intermedia), IC/IFD 89/90 e IC/IFD
1991-92
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 29 aprile 1988
l’Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________, che si
qualificava allora agente teatrale, la tassazione IC/IFD 1987-88, in cui gli
veniva esposto un reddito del lavoro di fr. 16'263.-- e un reddito aziendale di
fr. 24'000.--, per un imponibile IC, al netto delle deduzioni, di fr.
28'358.--. La tassazione cresceva incontestata in giudicato.
1.2.
Il 29 luglio 1994
l’Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ una tassazione
intermedia IC/IFD a valere dal 1° gennaio 1988 per mutamento di professione da
parte di entrambi i coniugi. I coniugi __________ avevano infatti intrapreso
dall’inizio del 1988 la professione di mediatori nel campo del piccolo credito
e nel ramo immobiliare. Il reddito aziendale, stabilito in fr. 200'000.-- di
media annua, veniva successivamente confermato in sede di reclamo con decisione
del 25 marzo 1996.
. 1.3.
Il 25 luglio 1994, quattro
giorni prima della notifica della tassazione intermedia IC/IFD 1988, l’Ufficio
di tassazione notificava ai coniugi __________ la tassazione ordinaria 1989-90,
nella quale veniva esposto il reddito aziendale di fr. 200'000.-- di media annua,
ripreso dalla tassazione intermedia 1988.
La notifica di tassazione
veniva confermata in sede di reclamo con decisione del 25 marzo 1996.
1.4.
La tassazione ordinaria
IC/IFD 1991-92 veniva notificata ai coniugi __________ il 29 agosto 1994. In
essa il reddito aziendale veniva portato a fr. 385'000.-- di media annua. Tale
importo veniva poi confermato in sede di reclamo con decisione dettagliatamente
motivata del 29 marzo 1996.
- __________,
assistito dalla __________ Fiduciaria SA, è tempestivamente insorto contro
tutte e tre le decisioni su reclamo di cui sopra.
2.1.
Chiede innanzi tutto
l'annullamento della tassazione intermedia IC/IFD, a valere dal 1° gennaio
1988, invocando la perenzione del diritto di tassare, intervenuta tre anni dopo
la fine del periodo di tassazione cui si riferisce.
2.2.
Chiede di conseguenza
anche l'annullamento della tassazione IC/IFD 1989-90 in quanto fondata sul
reddito aziendale accertato con la tassazione intermedia 1988, proponendo il
rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, affinché allestisca una nuova
tassazione fondata sui redditi conseguiti nel periodo di computo 1987-88.
2.3.
Chiede infine la riforma
della tassazione IC/IFD 1991-92, postulando in primo luogo di poter
ulteriormente motivare il ricorso in relazione alla contestazione del reddito
aziendale dopo che l'autorità fiscale gli avrà messo a disposizione il rapporto
(interno) di verifica allestito dall'ispettorato fiscale.
Censura inoltre una
differenza sulle provvigioni incassate di fr. 11'193.-- nel 1989 e di fr.
80'084.-- nel 1990, avvertendo che la __________ le aveva bloccate, per motivi
di garanzia, fino al 1991 e che quindi tali redditi non erano ancora realmente
acquisiti.
Contesta inoltre le
riprese di fr. 170'000.-- sulle commissioni pagate all'estero nel 1989 e di fr.
50'000.-- versati per una provvigione immobiliare. Fa presente che l'intermediazione
nel piccolo credito si basa su informazioni e indicazioni provenienti dall'estero,
che devono essere remunerate a persone non assoggettate alla sovranità fiscale
ticinese. Rileva inoltre che la provvigione di fr. 50'000.-- versata al signor
__________ è addirittura stata confermata da una sentenza della Pretura di
__________ del 26 ottobre 1993, facendo altresì notare che la __________ di
__________ ha tra gli scopi la mediazione immobiliare.
Postula poi il
riconoscimento del prestito al portatore di fr. 220'000.--, con un interesse
annuo del 7,7%, contratto presso una finanziaria del Liechtenstein, contro garanzia
di assegno bancario, argomentando che è servito a finanziare l'acquisto immobiliare
di __________ e che è stato restituito grazie al ricavo della vendita di una
discoteca a __________ (__________), la cui esistenza era nota all'autorità
fiscale in quanto dichiarata per la determinazione delle aliquote maggiorate.
Vengono infine negate le
riprese sulle spese generali e sull'oro presso la Banca __________.
Con memoria del 28 giugno
1996 i coniugi __________ hanno poi preso posizione sul rapporto (interno)
dell’Ispettorato fiscale del 30 agosto 1993, precisando ulteriormente le
modalità della vendita della discoteca di __________ e dell'acquisto del mapp.
n. __________ a __________.
- Il 7 ottobre 1996
ricorrenti e autorità fiscale sono stati sentiti in una udienza, nel corso
della quale hanno avuto modo di illustrare ulteriormente le loro rispettive
posizioni.
Al termine della stessa,
il presidente della Camera formulava una proposta di transazione, che prevedeva
i seguenti punti:
-
annullamento
della tassazione intermedia IC/IFD valida dal 1° gennaio 1988 e conseguente
ripristino della tassazione ordinaria 1987-88 per l'intera durata del periodo
fiscale;
-
riforma
della tassazione ordinaria IC/IFD 1989-90 sulla base dei redditi conseguiti
negli anni di computo 1987-88, che venivano definiti in fr. 61'500.-- di media
annua, stante il computo dei redditi e la sostanza esteri per la determinazione
delle aliquote;
-
riforma
della tassazione IC/IFD 1991-92 con conseguente modifica del reddito aziendale
a fr. 300'000.-- di media annua, ritenuto che l'importo di fr. 80'084.--, incassato
solo nel 1991, sarebbe stato imposto in media annua nel periodo fiscale
1993-94;
-
computo
della provvigione a __________ in caso di futura vendita nell'ambito dell'imposta
sull'utile immobiliare.
Il 22 novembre 1996 il
patrocinatore dei coniugi __________ comunicava di non poter aderire alla
proposta di transazione; produceva ulteriore documentazione relativa ai
rapporti con la Banca __________ e con __________ di __________; precisava che
la ditta __________ di Varese, beneficiaria delle provvigioni pagate all'estero,
è effettivamente operante nel settore dell'intermediazione e che il signor
__________, pur essendo domiciliato nel __________, abitava presso la madre a
__________. Rileva infine un errore, contenuto nel verbale, in relazione al
differimento delle provvigioni incassate dalla Banca __________ solo nel 1991:
sarebbe in effetti stata dimenticata la provvigione di fr. 11'193.--.
L'Ufficio di tassazione di
__________, dal canto suo, dichiara di accettare l'annullamento della
tassazione intermedia 1988 e il conseguente ripristino della tassazione
ordinaria 1987-88. Aderisce inoltre alla rettifica della tassazione 1989-90 in
base ai redditi conseguiti negli anni 1987-88, per un importo di fr. 61'127.--
di media annua, confermando le riprese proposte dall'ispettore fiscale
sull'esercizio 1988.
Quanto alla tassazione
1991-92 mantiene la propria valutazione sulle provvigioni pagate all'estero in
ragione del 50%. Consente sul trasferimento al periodo successivo
dell'imposizione dell'importo complessivo di fr. 91'277.-- versato dalla Banca
__________. Ritiene infine insufficienti le prove fornite in relazione al
rapporto debito/credito invocato dai ricorrenti, chiedendo pertanto la conferma
del reddito tassabile per un importo di fr. 337'444.-- di media annua.
- Tassazione
intermedia IC/IFD 1988 (dal 1° gennaio 1988)
L’Ufficio di tassazione di
__________ ha aderito con osservazioni del 14 gennaio 1997 al ricorso. In
effetti, una tassazione intermedia per essere valida deve essere iniziata
dall’autorità fiscale, rispettivamente richiesta dal contribuente, entro tre
anni dalla scadenza del periodo fiscale cui si riferisce (art. 100 cpv. 4 LT
1976; art. 96 cpv. 2 DIFD).
In quanto riferita al
periodo fiscale 1987-88, la tassazione intermedia doveva essere chiesta dal
contribuente, rispettivamente iniziata dall’autorità fiscale entro il 31 dicembre
1991.
La tassazione in
contestazione risulta pertanto tardiva di almeno due anni. Essa va pertanto
annullata con conseguente rinascita, per l’intera durata del periodo fiscale,
della tassazione ordinaria IC/IFD 1987 del 29 aprile 1988.
- Tassazione
ordinaria IC/IFD 1989-90
Anche su questo punto
l’Ufficio di tassazione, nella propria presa di posizione del 14 gennaio 1997,
ha aderito sostanzialmente al ricorso e alla proposta di modifica della
tassazione 1989-90, formulata dal presidente della Camera in occasione
dell’udienza del 7 ottobre 1996.
Infatti, essendo venuta a
cadere la tassazione intermedia, devono essere imposti i redditi conseguiti nel
biennio di computo 1987/88.
Come precisato
dall’Ufficio di tassazione, nelle sue osservazioni del 14 gennaio 1997, i
redditi, che devono essere esposti nella tassazione ammontano esattamente a fr.
61'127.-- di media annua.
Su questo punto, gli atti
del procedimento vanno quindi retrocessi all’Ufficio di tassazione per
l’emissione di nuovi conteggi d’imposta.
- Tassazione IC/IFD
1991-92
6.1. Tassazione
d'ufficio: principi generali
L'art. 173 cpv. 1 LT
consente la tassazione d'ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non ha
soddisfatto ai suoi obblighi procedurali o se i suoi elementi imponibili non
possono essere esattamente accertati in assenza di documenti attendibili. In tale
sede si può tener conto dei coefficienti sperimentali, dell'evoluzione della
sostanza e del tenore di vita del contribuente. L'art. 92 cpv. 1 DIFD, a sua
volta, consente la tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente
non presenta o non completa in tempo utile la sua dichiarazione, se non comparisce
a dare informazioni, non ottempera a una domanda di ragguagli, se, benché
obbligato a tenere i libri contabili, non li presenta o ne presenta di quelli
tanto difettosi da rendere impossibile il calcolo dei fattori imponibili o non
produce i documenti giustificativi richiesti. Fin qui la lettera della norma
cantonale e di quella federale relativa alla tassazione d'ufficio, che pongono
principi identici (cfr. Rep. 1984 p. 93, cons. 4 b). La giurisprudenza
del Tribunale federale ha però chiarito che l'elencazione contenuta nell'art.
92 cpv. 1 DIFD, e quindi di riflesso, data l'identità dei principi, anche
quella dell'art. 173 cpv. 1 LT, non è esauriente. La tassazione d'ufficio deve
poter essere eseguita anche nei casi in cui l'autorità fiscale, alla luce
dell'insieme delle circostanze, scopre che i ragguagli forniti dal
contribuente non sono sufficienti o che la prova della loro veridicità non è
stata fornita (cfr. DTF 106 I b 314; STF, II Corte di diritto
pubblico, del 5 settembre 1984 in re D. Me, consid. 3 a, non pubblicata). Ciò
può avvenire anche al termine della procedura d’accertamento, quando non sono
chiariti o rimangono incerti i fatti essenziali per la determinazione degli
elementi imponibili e quando i dati forniti dal contribuente sono
insufficienti, oppure non suffragati o suffragati in modo non convincente da
validi documenti probatori (cfr. Rep. 1984 p. 92, cons. 4 a).
L'autorità fiscale non può
però limitarsi a constatare l'inattendibilità delle dichiarazioni e registrazioni
prodotte, per poi stabilire il reddito imponibile a sua discrezione. Deve
invece determinarlo tenendo conto di tutti gli elementi disponibili e, in mancanza
di dati concludenti, dedurlo dai coefficienti fondati sull'esperienza (cfr. art.
173 cpv. 1 2.a frase LT; Rep. 1984 loc. cit.; STF 5 settembre 1984, loc.
cit.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, I.a ed., p.
132).
L'autorità fiscale deve,
in altre parole, agire secondo la sua coscienza professionale, indicando nella
propria decisione gli elementi su cui fonda la propria decisione (Bottoli,
op. cit., p. 133).
6.1.2. Va innanzi tutto
rilevato che, proprio per l’incompletezza della documentazione presentata, ma
soprattutto per i metodi operativi adottati dei ricorrenti, che hanno svolto
molte delle loro operazioni a contanti con versamenti a terzi residenti
all’estero senza preoccuparsi di documentarli con le necessarie pezze
giustificative e che hanno pure fatto capo a prestiti al portatore o da parte
di __________ domiciliate nel __________, l’Ufficio di tassazione si è visto
costretto a ricostruire il reddito dei ricorrenti in via valutativa grazie
all’ausilio dell’ispettorato fiscale.
6.2 Provvigioni
versate a terzi domiciliati all'estero e nel Cantone
6.2.1. Va ricordato, in
linea generale, che il contribuente, che vuole dedurre le provvigioni versate a
stabilimenti con sede in Stati che favoriscono i domicili fittizi, come Panama
e il Liechtenstein, dovrà premurarsi di indicare oltre all'indirizzo degli stabilimenti
in questione, anche precise informazioni sugli aventi diritto degli stessi,
atte a provare le effettive relazioni d'affari tra contribuente e stabilimento
e non soltanto la loro apparente estraneità (CDT n. 309 del 10 dicembre
1991 in re A. SA.; CDT 64 del 30 marzo 1992 - in re F. L.)
6.2.2. L’onere della
prova delle spese incombe a chi se ne prevale e questi, in mancanza di prove
chiare e inconfutabili, ne sopporta le conseguenze. Soprattutto quando si
intrattengono rapporti di lavori con terzi domiciliati all'estero, occorre premunirsi
con prove che non lascino spazio al dubbio, operando attraverso canali verificabili,
preferibilmente ufficiali o comunque fornendo prove che non lascino adito al
dubbio. Chi invece sceglie di agire diversamente, ad esempio operando a
contanti, deve sapere che si espone al rischio di non poter debitamente comprovare
le proprie asserzioni e doverne quindi sopportare fiscalmente le conseguenze.
6.2.3. Una prima
contestazione concerne la ripresa di fr. 170’000.-- da parte dell’ispettore
fiscale di parte delle provvigioni versate a terzi e non documentate. Lo
specchietto contenuto a p. 6 del rapporto di verifica del 30 agosto 1993
specifica nel dettaglio le riprese. Nel caso dei contribuenti domiciliati in
Svizzera sono stati ripresi unicamente gli importi non debitamente documentati
delle provvigioni (ad es. ); in quello dei contribuenti domiciliati
all’estero () e nel Liechtenstein (__________) l’ispettore fiscale,
pur in mancanza di documentazione probatoria ineccepibile dei versamenti, si è
limitato a riprenderne soltanto una parte e, meglio, la metà.
A nulla serve argomentare
che la ditta __________ sia effettivamente attiva nel settore delle
intermediazioni e in quanto tale iscritta nel Registro di commercio italiano,
poiché ciò non prova minimamente i pretesi versamenti a contanti.
Il metro usato
dall’ispettore fiscale, che a rigore avrebbe semplicemente dovuto riprendere in
mancanza di prove certi tutti gli importi, appare quindi improntato a grande
prudenza e può essere condiviso, pur con qualche perplessità, da questa Camera.
6.2.4. L’ispettore
fiscale ha ripreso inoltre un importo di fr. 50’000.--, versato a titolo di
provvigione per l’acquisto del mapp. n. __________ di __________ a __________,
domiciliato a __________ e deceduto all’inizio del 1993 a seguito di grave
malattia. Da notare che, malgrado diversi e non a priori infondati dubbi circa
l’effettiva operatività di __________, rispettivamente sul suo ruolo di mero
prestanome, l'autorità fiscale non ha eccepito le provvigioni relative alle
intermediazioni nell’ambito del piccolo credito, ma le ha ammesse
integralmente.
A giusta ragione non ha
invece ammesso la provvigione di fr. 50’000.-- in relazione a un’operazione
immobiliare, ritenendo che essa potrebbe tutt’al più configurare un costo
d’investimento, che potrebbe in tale eventualità essere fatto valere in caso di
alienazione del fondo in diminuzione dell’utile immobiliare imponibile (cfr. art.
134 cpv. 1 LT-1994; art. 9 cpv. 3 LIMVI).
A tale proposito, si deve
infatti rilevare che l’attività della ditta individuale di cui è titolare la
signora __________ non consiste nella compravendita di immobili, ma unicamente
nella mediazione di crediti ed immobili. Non si può cioè affermare che
__________ eserciti il commercio di immobili a titolo professionale e duraturo
e che la sua impresa sia iscritta come tale a Registro di commercio. Prova ne
sia che l’immobile acquistato non è stato inserito nella sostanza aziendale
bensì in quella privata. La conseguenza di tale circostanza, per l’IFD e per
l’IC fino all’entrata in vigore della nuova LT, è che le spese di miglioria ed
i costi di acquisto e di vendita non possono essere messe in contabilità ma
possono entrare in considerazione solo al momento della vendita (Schmid,
La recente giurisprudenza del Tribunale federale in materia di tassazione di
negozi immobiliari e di commercio di immobili a titolo professionale, in: Bernasconi/Schmid/Soldini,
Fiscalità - Atti della giornata di studio del 29 ottobre 1989, Lugano 1990, p.
23).
6.3. Prestito al
portatore
Il ricorrente contesta
inoltre il mancato riconoscimento del prestito al portatore di fr. 220’000.--
contratto con una finanziaria del Liechtenstein contro garanzia di un assegno
bancario.
Produce al riguardo nuova
documentazione che comproverebbe che si sarebbe giunti al prestito verso la
finanziaria del Liechtenstein, poiché la Banca __________ non avrebbe
ratificato il prestito promesso in un primo tempo.
6.3.1. Secondo l'art. 89
cpv. 2 DIFD, a richiesta dell'autorità di tassazione, il contribuente deve
indicare particolarmente il nome delle persone con le quali ha conchiuso
affari. Egli ha altresì l'obbligo di informare sui rapporti contrattuali con
tali persone, nonché sulle prestazioni e sulle pretese reciproche che ne derivano.
Sul piano probatorio è al
contribuente che incombe l'onere di provare l'esattezza delle proprie
indicazioni (ASA 55 p. 140). Nell'ambito delle prove che devono essere
fornite dal contribuente per identificare il proprio creditore non può quindi
essere questione di esigere che sia invece l'autorità di tassazione a documentare
i propri dubbi sull'esattezza della contabilità, legittimando così la
tassazione d'ufficio secondo l'art. 92 DIFD, poiché, se così fosse, si
finirebbe per capovolgere il senso dell'art. 89 cpv. 2 (ASA 51 p. 380).
Venendo alla prova
dell'esistenza di un debito ne viene che, di regola, l'identificazione del
creditore mediante indicazione del nome e dell'indirizzo basta, se il creditore
è domiciliato in Svizzera. Tali indicazioni bastano, di regola, a consentire le
necessarie verifiche all'autorità di tassazione (ASA 55 p. 140).
Diverso invece il caso di
creditori domiciliati all'estero, in particolare quando si tratta di entità
giuridiche con sede all'estero, soprattutto con riferimento a società del diritto
del Principato del Liechtenstein o di diritto panamense, per le quali il
Tribunale federale lascia aperta la questione se debba essere loro riconosciuta
personalità giuridica secondo il diritto svizzero, soprattutto considerando che
esse consentono domiciliazioni fittizie atte a consentire tra l'altro anche
l'evasione fiscale (DTF 106 Ib 148; ASA 55 p. 141 e riferimenti).
Ne viene che, con
riferimento alla prova dell'esistenza del debito professato verso stabilimenti
di diritto estero, le autorità fiscali hanno il dovere d'esigere delle informazioni
più precise e più complete. Cosicché il contribuente che intende dedurre gli
interessi versati a degli stabilimenti aventi la loro sede in stati che
favoriscono la presa di domicili fittizi - come il Liechtenstein e Panama - non
può limitarsi ad indicare l'indirizzo degli stabilimenti in questione, ma deve
fornire informazioni sugli aventi diritto degli stessi, altrimenti la deduzione
degli interessi passivi non sarà ammessa (ASA 55 p. 137, consid. 3c,
anche in Sammlung BGE n. 621). Per costante giurisprudenza del Tribunale
federale, non basta il certificato di una banca o di una società fiduciaria
secondo cui il creditore è uno straniero domiciliato all'estero (ASA 36
p. 386). Simili attestazioni non consentono infatti di verificare se l'istituto
che ha rilasciato la dichiarazione fosse a conoscenza non soltanto
dell'apparenza esterna delle relazioni tra contribuente e asserito creditore,
bensì di tutte le loro effettive relazioni d'affari (ASA 36 p. 391).
Il Tribunale federale non
ha così considerato sufficientemente probante la dichiarazione di una società
fiduciaria riconosciuta dalla Commissione federale delle banche, secondo cui il
creditore del contribuente era persona di nazionalità estera domiciliato
all'estero, poiché, accettando simili dichiarazioni, l'autorità fiscale
finirebbe per perdere il diritto di verificare che le compete per legge (ASA
36 loc. cit.; si veda anche, a proposito di dichiarazioni rilasciate da
avvocati, STF del 23 dicembre 1982 in re G. L.). Vero è che tale
sentenza risale al 1960. Non v'è tuttavia motivo di considerare che essa abbia
perduto valore, soprattutto ponendo mente alla nuova e più rigorosa formulazione
dell'art. 89 cpv. 2 DIFD voluta dal Legislatore federale nell'ambito della
lotta alla sottrazione d'imposta (cfr. ASA 51 p. 375; inoltre, su tutto
questo consid. CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; inoltre CDT
171 del 28 giugno 1991 in re E. M.R.).
6.3.2. Il ricorrente
pretende di provare l'esistenza del prestito fornendo, da un lato, la
documentazione relativa a una proposta di credito della Banca __________ del 4
ottobre 1990, che non è andata in porto, in quanto revocata dalla stessa banca
agli inizi di gennaio del 1991 (cfr. lettera della banca __________ del 15
maggio 1991) e, dall'altro, producendo una dichiarazione dell'avv. __________,
che conferma d'aver fatto ottenere alla __________ di __________ un credito di
fr. 220'000.-- dalla __________ di , rimborsato a metà giugno, mediante
il ricavo della vendita della discoteca di __________ (), del cui
esercizio (non quindi dell'immobiliare) __________ era titolare. Nessuna prova
è tuttavia stata fornita a quest'ultimo riguardo, l'operazione essendo avvenuta
a contanti.
Non v'è chi non veda come
le prove offerte, anche se possono dare la parvenza di una certa plausibilità
alle tesi del ricorrente, sono ben lungi dal soddisfare i rigorosi requisiti
richiesti dalla giurisprudenza sopra citata, sia in merito alla titolarità economica
del creditore all'estero sia al trasferimento in Svizzera del ricavo dell’asserita
vendita della discoteca di __________.
In simili condizioni non è
criticabile la decisione dell'ispettore fiscale, fatta propria dall’Ufficio di
tassazione, di considerare come inesistente il prestito al portatore e di
riprendere l'intero importo.
Non mette conto perciò
esaminare le singolari modalità di pagamento del prezzo e la rinuncia del
venditore ad ogni garanzia, su cui l’Ispettorato fiscale ha attirato
l’attenzione, manifestando perplessità.
6.4. Ripresa sulle
spese generali
Il ricorrente contesta
infine le riprese sulle spese generali e sull’oro presso la Banca __________,
senza però sostanziare in modo convincente la propria censura. Il rapporto di
verifica del 30 agosto 1993 spiega le ragioni di tali riprese: molte delle spese
fatte valere riguardano costi relativi a consumazioni, che ben difficilmente
possono essere messi in relazione con l’esercizio dell’attività professionale,
soprattutto se si tien conto, da un lato, dei locali e alberghi frequentati e,
dall’altro, della clientela d’estrazione modesta, che è solita far capo al
piccolo credito.
6.5. Assoggettamento
delle provvigioni incassate nel 1991
Le provvigioni per
complessivi fr. 91’277.-- versate dalla Banca __________ a __________ soltanto
nel 1991, anche se riferite agli anni di computo 1989-90, vanno imposte, come
concordemente ammesso anche dall’Ufficio di tassazione, nel successivo periodo
fiscale 1993-94.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- 1.1. Il
ricorso contro la tassazione intermedia IC/IFD valida dal 1° ottobre 1988 è accolto.
§ È
pertanto ripristinata la tassazione ordinaria 1987-88 del 29 aprile 1988.
1.2. Il
ricorso contro la tassazione IC/IFD 1989-90 è accolto a'sensi dei considerandi.
§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione perché
emetta nuovi conteggi conformemente a quanto stabilito al consid. 5.
1.3. Il
ricorso contro la tassazione IC/IFD 1991-92 è parzialmente accolto.
§ Dal
reddito aziendale di fr. 385'000.-- imponibile nel periodo fiscale 1991-92 è
pertanto stralciato un importo di fr. 45'639.-- di media annua e, meglio, come
indicato al consid. 6.5.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3'000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 150.–
per un totale di fr.
3'150.--
sono a carico del ricorrente in ragione di un terzo.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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