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Numero d'incarto:
80.1996.73
Data decisione, Autorità:
11.07.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00073
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 11 aprile 1996
in
materia di: IC/IFD 91/92 e 93/94
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: __________ AG __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________,
domiciliata a __________, è limitatamente imponibile in Ticino in quanto
proprietaria della part. n. __________ RFD in via __________ e in Svizzera in
quanto proprietaria in comunione con altre tre persone di un immobile situato a
__________ nella __________.
Il 13, rispettivamente il
20 febbraio 1995 l’ UT di __________ notificava alla contribuente le tassazioni
1991-92 e 1993-94, in cui determinava, tanto per l’ IC quanto per l’ IFD, il
reddito imponibile in fr. 59’500.-- di media annua e la sostanza in fr.
1’187’200.--.
A seguito del reclamo
presentato dall’interessata, sulla scorta della documentazione disponibile l’
Ufficio di tassazione con decisione dell’ 11 marzo 1996 in materia di IC
1991-92 riduceva il reddito a fr. 17’052.--, confermando invece la sostanza.
Per l’IFD 1991-92, invece, il reddito imponibile veniva elevato a fr.
64’668.--. Con decisione su reclamo di pari data in materia di IC 1993-94 l’UT
riduceva il reddito imponibile a fr. 16’159.-- e la sostanza a fr. 539’457.--.
Per l’IFD 1993-94, invece, il reddito imponibile veniva elevato a fr.
67’598.--.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________, assistita dalla __________ AG di __________,
chiede la riforma delle due succitate decisioni su reclamo, contestando
l’esistenza di un reddito e di una sostanza imponibili. Precisa che l’immobile
di __________ non produce alcun reddito (trovandosi ancora nello stato in cui
venne acquistato e non avendo potuto essere né locato né rivenduto); fa inoltre
presente che, malgrado le precise indicazioni fornite, il reddito all’estero
supposto dall’UT è troppo elevato.
Nel corso dell’istruttoria
la ricorrente ha prodotto diversa documentazione supplementare, segnatamente
fotocopia del diritto di compera e dell’istanza d’esercizio dello stesso, la
dichiarazione fiscale presentata al Canton __________, la dichiarazione della
Banca __________ relativa alla consistenza del debito gravante sull’immobile di
__________ e gli interessi pagati negli anni 1991 e 1992, infine i conteggi per
gli anni 1993 e 1994 relativi alla proprietà nel comune di __________.
Detta documentazione è
stata sottoposta per esame all’ Ufficio di tassazione, il quale ha comunicato a
questa Camera la necessità di effettuare una nuova tassazione ed un nuovo
riparto, apparendo di primo acchito che non vi sono né redditi né sostanza
imponibili.
- Alla luce della
documentazione che è stata prodotta in sede di ricorso questa Camera non può
che annullare in ordine entrambe le decisioni su reclamo impugnate e retrocedere
gli atti dell’incarto all’ Ufficio di tassazione perché emetta, dopo gli accertamenti
del caso, due nuove decisioni.
Appare infatti di primo
acchito che i debiti comprovati superano di gran lunga gli attivi e che a loro
volta gli interessi passivi azzerano l’imponibile tanto per l’IC quanto per l’IFD
1991-92 e 1993-94. E ciò, ad ancora maggior ragione, se si considera che, a
dire della ricorrente, l’immobile di __________ è rimasto sfitto dal giorno
dell’acquisto e non ha quindi prodotto alcun reddito. Tale circostanza potrà,
se del caso, essere meglio accertata dall’UT interpellando l’autorità comunale
del luogo di situazione dell’immobile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto a’
sensi dei considerandi.
§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all’ Ufficio di tassazione per nuove decisioni
su reclamo in materia di IC/IFD 1991-92 e 1993-94 e, meglio, come indicato al consid.
3.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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