AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.72
Data decisione, Autorità:
10.05.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00072
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 11 aprile 1996
in
materia di: revisione IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella
dichiarazione fiscale 1993/94, __________ e __________ dichiaravano i seguenti
redditi:
• reddito
del lavoro della moglie: fr. 6'578.– nel 1991;
• reddito
aziendale del marito: fr. 24'000.– nel 1991 e fr. 39'000.– nel 1992.
L'
Ufficio di tassazione di __________, con decisione dell'8 maggio 1995, notificava
loro la tassazione IC/IFD 1993-94, nella quale imponeva un reddito aziendale di
fr. 60'000.– in media annua. Il reddito imponibile ammontava pertanto a fr.
41'468.– per l'IC ed a fr. 44'168.– per l'IFD (importi rettificati poi,
rispettivamente, in fr. 38'168.– e fr. 40'868.–, con decisione dell'11 dicembre
1995).
Non
impugnata nel termine di trenta giorni, la tassazione passava in giudicato.
- Con
istanza del 12 dicembre 1995, __________ domandava all' Ufficio di tassazione
la revisione della tassazione IC/IFD 1993-94, lamentando di dover pagare imposte
su un reddito mai conseguito. Spiegava di avere intrapreso un'attività indipendente
solo nel 1990, investendovi un certo capitale, e di avere subìto tuttavia le conseguenze
della crisi, giungendo a dover licenziare i dipendenti assunti.
L'
Ufficio di tassazione respingeva l'istanza con decisione del 12 febbraio 1996,
sottolineando come l'istante non avesse invocato nessuno dei motivi di
revisione previsti dalle leggi applicabili.
Un
reclamo del contribuente veniva respinto con decisione del 13 marzo 1996.
-
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ postula la revisione
della tassazione IC/IFD 1993-94, adducendo di avere dichiarato gli importi effettivamente
conseguiti. Ammette che sono stati insufficienti a far fronte alle spese
sostenute, ma spiega di avere beneficiato di aiuti finanziari di parenti.
-
4.1.
Con l'entrata in vigore
della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28 settembre
1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane applicabile
alle tas-sazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore
della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transi-torie (art.
324 cpv. 2 LT 1994). L'unica disposizione transitoria in materia di revisione
prevede che alla revisione delle decisioni già cresciute in giudicato al
momento dell'entrata in vigore della nuova legge si applichino i termini del
diritto precedente (art. 318 cpv. 1 LT 1994); ne consegue che a tutte le
domande di re-visione presentate dopo l'entrata in vigore della nuova legge è
applicabile la procedura prevista da quest'ultima, indipendente-mente dal fatto
che la decisione, oggetto della richiesta di revi-sione, sia o meno cresciuta
in giudicato in regime di vecchio di-ritto (Rapporto di
maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13
ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1 del
26 aprile 1994, p. 67).
4.2.
La nuova legge federale
sull'imposta federale diretta, da parte sua, si limita a stabilire che «è
abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la
riscossione di un'imposta federale diretta» (art. 201 LIFD), senza che una
norma transitoria riservi l'applicazione del diritto previgente alle tassazioni
cresciute in giudicato prima del 1° gennaio 1995, data scelta dal Consiglio
federale, incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in
vigore della nuova legge. Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il
principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni
pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a
prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo
l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor,
Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF
113 Ia 412; inoltre CDT n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re
N. e L. R. v. anche StE 1995 B 110 n. 5).
4.3.
Ne consegue che alla
fattispecie in esame sono applicabili le norme sulla revisione contenute,
rispettivamente, nella legge tri-butaria del 1994 e nella legge federale sull'imposta
federale di-retta del 1990. Si vuole comunque precisare che, se anche si
applicassero le disposizioni contenute nella legislazione abroga-ta, la
decisione nel caso in questione non muterebbe, giacché la sola rilevante
differenza fra le due normative è rappresentata dal nuovo motivo di revisione
costituito dai crimini o delitti che hanno influito sulla decisione o sulla
sentenza (CDT n. ..__________ del 13 febbraio
1996 in re G.Z.).
- 5.1.
Sia in materia di imposta
federale diretta sia in materia di impo-sta cantonale, sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi es-senziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla
sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT 1994, art.
147 cpv. 1 LIFD).
5.2.
Come già l’abrogata legge
tributaria del 1976, entrambe le legi-slazioni in esame escludono poi la
revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevol-mente
pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il
motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT 1994, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ri-corso. Decidere altrimenti, ed ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazio-ne
ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a
un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi
dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b;
103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34
p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler,
Die Revision re-chtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichti-gen,
ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Ri-chner/Frei/Weber/ Brütsch,
Zürcher Steuergesetz - Kurzkom-mentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann,
Kommen-tar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuen-te
avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger
Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).
5.3.
Non mancano, tuttavia,
casi in cui il Tribunale federale non si è attenuto strettamente al suddetto
principio per cui la revisione è esclusa quando il contribuente, se avesse
usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe
potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di re-visione
invocato. È vero, peraltro, che, prima dell'entrata in vigo-re della LIFD,
l’istituto della revisione, in materia di imposta fe-derale diretta, non era
previsto dalla legge, ma era disciplinato esclusivamente dalla giurisprudenza,
che applicava per analo-gia gli art. 136 e 137 OG. Non mancano dunque decisioni
con cui in anni lontani l’Alta Corte aveva ammesso la revisione in casi in cui
l’autorità di tassazione si era fondata su constatazioni di fatto
manifestamente inesatte o su motivazioni giuridiche manifestamente errate (DTF
74 I 407, 71 I 105, 70 I 170). In anni più recenti, pur confermando i motivi di
revisione “classici”, ha tuttavia ammesso che ad essi si può derogare eccezional-mente
se l'esito della loro applicazione dovesse risultare scioc-cante ed in contrasto
con il sentimento di giustizia (DTF 98 Ia 573). Deve poi essere
menzionata una sentenza, relativa ad un caso ticinese, in cui il Tribunale
federale ha ammesso che la in-sufficiente od errata motivazione di una
decisione dell’autorità fiscale, oltre a costituire vizio di forma, è anche
tale da giustifi-care una revisione. Ciò perché non permette al contribuente di
accertare immediatamente la portata della decisione, ma provo-ca invece «una sicura
confusione in punto ai fattori imponibili ed in particolare agli elementi posti
dal fisco a fondamento della tassazione» (DTF 105 Ib 245). La
dottrina fa giustamente notare come tale motivazione non sia coerente con i
princìpi da sempre affermati dallo stesso Tribunale federale – ed ora
codificati nella LIFD –, per il fatto che non si vede in cosa una insufficiente
mo-tivazione differisca da una mancata indicazione dei rimedi giu-ridici o da
una notificazione viziata: si tratta comunque di un vi-zio di procedura cui si
può porre rimedio nei termini di reclamo e di ricorso. La stessa giurisprudenza
dell’Alta Corte esige, inve-ce, in simili casi, che il destinatario della
decisione si preoccupi in tempo ragionevole di entrare in possesso di tutti gli
elementi necessari a tutelare i propri interessi (Casanova, Heilt
man-gelnde Sorgfalt des Steuerpflichtigen offensichtliche Veranla-gungsfehler?,
in: Gauch [a cura di], L’image de l’homme en droit – Mélanges publiés
par la faculté de droit à l’occasion du cente-naire de l’Université de Fribourg,
Friburgo 1990, p. 109). L'auto-re citato ritiene che i giudici federali
sarebbero stati più coerenti con la propria giurisprudenza, se avessero
impostato la motiva-zione sulle considerazioni contenute nella citata DTF 98 Ia
573, invece di affermare l'esistenza di un motivo di revisione “classico” (Casanova,
Heilt mangelnde Sorgfalt des Steuerpfli-chtigen offensichtliche Veranlagungsfehler?,
cit., p. 110).
5.4.
Va detto, d'altra parte,
che vi sono anche autori che sostengono la necessità di ammettere una
revisione, anche in presenza di una negligenza del contribuente, allorché
l'autorità di tassazione ha commesso un errore manifesto (Henry Zwahlen già nel
1946, Arthur Graf nel 1953, Jürg Bosshart nel 1987). Una revisione “agevolata”
sarebbe ammissibile alle condizioni seguenti (Casanova, Heilt mangelnde
Sorgfalt des Steuerpflichtigen of-fensichtliche Veranlagungsfehler?, cit., pp.
121-122; Kän-zig/Behnisch, op. cit., pp. 366-367):
– che
il contribuente abbia adempiuto i propri obblighi procedu-rali nella procedura
di tassazione (inoltro di una dichiarazio-ne e dei relativi allegati);
– che
l'autorità fiscale sia incorsa in un errore manifesto ed es-senziale;
– che
la differenza fra l'imposta dovuta secondo la legge e quella tassata sia rilevante;
– che
il contribuente renda credibile, nella procedura di revi-sione, l'errore nella
tassazione, apportando i chiarimenti giu-ridici e fattuali necessari.
Non sarebbero invece
determinanti né la colpa del contribuente stesso né la circostanza che egli
avrebbe potuto avvedersi del-l'errore e servirsi di un rimedio giuridico
ordinario, se avesse usato la diligenza che si poteva pretendere (Casanova,
Heilt mangelnde Sorgfalt des Steuerpflichtigen offensichtliche Veran-lagungsfehler?,
cit., p. 118; Känzig/Behnisch, op. cit., p. 367).
5.5.
Una revisione “agevolata”,
nel senso descritto, è ammessa an-che da tribunali cantonali, in materia di
imposta cantonale (in particolare Ginevra, cfr. RDAF 38/1982 p.
135 ss., 45/1989 p. 42), ma anche per l'imposta federale diretta (sentenza del
1° di-cembre 1989 della Commissione di ricorso in materia fiscale del Canton Friburgo,
in RF 48/1993 p. 528 ss.). Una revisione per svista manifesta
dell'autorità fiscale è, d'altronde, ammessa an-che dalla giurisprudenza di
questa Camera, che ha sottolineato come, nel caso della revisione per mancata
considerazione da parte del fisco di un fatto che emergeva dall'incarto, sia
insito nel motivo stesso di revisione che non solo l'autorità fiscale ma anche
il contribuente medesimo siano incorsi in errore (RDAT II-1991 n.
20t p. 257; inoltre CDT n. 20/21/22 del 29 gennaio 1985 in re R.R.;
CDT n. 425 dell’11 novembre 1986 in re P.R.).
5.6.
Dovendosi pronunciare
sull'ammissibilità di una simile revisione “agevolata”, alla luce delle nuove
leggi fiscali in vigore dal 1° gennaio 1995, non si può trascurare il fatto che
ora anche il le-gislatore federale ha codificato la regola secondo cui la revisio-ne
è esclusa quando il contribuente, se avesse usato la diligen-za che da lui poteva
essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD). Di
fronte ad una norma contenuta in una legge federale, non sarebbe neppure
possibile, infatti, richiamarsi a princìpi fondati sull'art. 4 Cost. fed.
(principio della buona fede, divieto dell'abuso di diritto ecc.), per ammettere
eccezionali deroghe ai rigorosi presupposti della revisione.
- Nella sua istanza
all'autorità di tassazione, così come nel successivo reclamo e nel ricorso a
questa Camera, il contribuente si limita a lamentare l'assoggettamento all'imposta
su un reddito che non avrebbe mai percepito. Mai si pronuncia invece sulle
ragioni per cui non ha contestato la tassazione nel termine di reclamo di
trenta giorni, previsto dalla legge ed indicato in calce alla decisione
notificatagli. Per questa ragione, l' Ufficio di tassazione ha respinto la
domanda di revisione, non essendo mai stato fatto valere dal contribuente uno
dei motivi in presenza dei quali un tale rimedio giuridico straordinario è
ammesso. Solo dal verbale di un'udienza, che si è tenuta il 27 dicembre 1995
presso l' Ufficio di tassazione, si evince che il ricorrente ammette di avere
regolarmente ricevuto la tassazione dell'8 maggio 1995, aggiungendo però di non
avere interposto reclamo «per una svista, essendo in quel periodo molto
occupato con il suo lavoro».
In simili circostanze, è
chiara l'intenzione del ricorrente di servirsi del rimedio straordinario della
revisione come di una sorta di restituzione del termine di reclamo. Non ha
bisogno di essere dimostrato, infatti, che, se un contribuente potesse
rimettere in discussione una tassazione mezz'anno dopo l'intimazione, richiamandosi
ad una semplice disattenzione, allora l'obiettivo della sicurezza giuridica che
il legislatore vuole perseguire mediante la previsione di rigorosi termini di
reclamo, decorsi i quali la tassazione passa in giudicato, sarebbe
completamente vanificato.
La circostanza che il
ricorrente non faccia valere alcun motivo di revisione della tassazione, e che,
d'altronde, nessuno di essi entri neppure in considerazione, basta ad escludere
il riesame della decisione.
- Si vuole comunque
sottolineare, a titolo abbondanziale, che, se anche si volesse ammettere un
riesame nel merito della tassazione 1993-94, la decisione dovrebbe ugualmente
essere confermata.
7.1.
Lo stesso ricorrente
ammette, infatti, che il reddito dichiarato era «veramente molto basso». Se si
pensa anche solo alle spese di sostentamento di una famiglia, il reddito
indicato nella dichiarazione fiscale appare insufficiente e sproporzionato.
L'autorità fiscale ha
allora applicato l'art. 33 LT 1976, secondo cui il reddito di un contribuente
deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e delle persone al cui
sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare come egli abbia sopperito
alle spese determinate dal suo tenore di vita facendo capo al consumo di
redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT 1976).
La rivalutazione del
reddito dichiarato è stata inoltre resa possibile dalla ricostruzione della
cifra d'affari, effettuata in base alla contabilità prodotta dallo stesso contribuente.
7.2.
Né conduce ad una diversa
conclusione l'affermazione del ricorrente, secondo cui egli avrebbe beneficiato
di prestiti di familiari, che avrebbe successivamente restituito senza
pagamento di interessi. Sebbene egli asserisca che si tratta di aiuti che «evidentemente
non risultano dalla dichiarazione delle imposte», tali debiti privati devono
invece essere dichiarati. Dalla sostanza sono infatti deducibili, oltre ai
debiti commercialmente comprovati (art. 57 lett. a LT 1976), gli altri
debiti comprovati verso persone o enti che per il corrispondente credito
soggiacciono all'imposta (art. 57 lett. b LT 1976); inoltre, dalla
totalità dei proventi sono deducibili gli interessi maturati su debiti ammessi
in deduzione (art. 31 cpv. 1 lett. a LT).
A tale proposito, si
ricordi che le norme concernenti l'onere di provare circostanze che
diminuiscono l'onere fiscale o ne provocano la cessazione appartengono ai diritti
procedurali del contribuente e non agli obblighi (cfr. Zweifel,
Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren,
in ASA 49 p. 520, in particolare p. 533 con riferimento all'elenco dei debiti;
inoltre Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz,
Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340). I
diritti procedurali, a differenza degli obblighi, costituiscono una facoltà del
contribuente, della quale l'autorità fiscale non può obbligarlo a fare uso, ma
deve unicamente limitarsi ad avvertirlo che in caso di mancato uso del diritto
procedurale in questione le circostanze che diminuiscono l'onere fiscale
(debiti, interessi, spese di manutenzione, ecc.) non verranno prese in
considerazione (cfr. Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, num. 11-14
all'art. 72 StG ZH, p. 340 e giurisprudenza citata).
Spettava allora al
contribuente, al momento di redigere la dichiarazione fiscale, oppure ancora in
sede di reclamo, entro i trenta giorni attribuitigli a tal fine dalla legge,
comprovare regolarmente l'esistenza dei debiti contratti con i parenti e
chiederne la deduzione. Se non lo ha fatto, non può imputare adesso
all'autorità di tassazione le conseguenze di tale omissione.
- Il
ricorso è pertanto chiaramente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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