AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.69
Data decisione, Autorità:
10.05.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00069
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 6 aprile 1996
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- L’ Ufficio di
tassazione di Lugano-Campagna ha esposto nel periodo fiscale 1993-94 a
__________ e __________ un reddito d’altra fonte valutato in fr. 40’000.-- di
media annua in aggiunta ai redditi dichiarati (cfr. notifica di tassazione del
28 febbraio 1994).
Il reclamo presentato dai
coniugi __________ contro la tassazione veniva respinto con decisione su
reclamo del 25 marzo 1996. I contribuenti, invitati dall’UT a prendere
posizione sul calcolo del dispendio, che era loro stato sottoposto in occasione
dell’audizione del 22 giugno 1995, non avevano presentato documentazione atta a
permettere una diversa valutazione.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano nuovamente il reddito
d’altra fonte di fr. 40’000.- esposto loro dall’UT. Argomentano che
l’automobile __________, da loro utilizzata, è stata acquistata mediante un
contratto di leasing dalla __________ s.a.g.l. e che quindi non ha pesato sulle
loro uscite private. Quanto alle spese per il sostentamento rilevano che i due
figli vivono tuttora in famiglia e si accollano le spese di vitto quando ciò si
rivela necessario.
-
Secondo l'art. 33 LT
il reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e
delle persone al cui sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare come
egli abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita facendo capo
al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT). Questa
Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo
integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte
fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i
redditi dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del
contribuente e della sua famiglia (cfr. per tutte CDT n. 67 del
22 febbraio 1983 in re R.; CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re
Z.).
-
4.1
Pendente causa è stato
acquisito agli atti l’incarto della __________ s.a.g.l. per verificare se le
rate di leasing relative all’acquisto della __________ il 14 ottobre 1991 siano
effettivamente state sopportate dalla società. Dall’esame del conto perdite e
profitti degli esercizi dal 1986 al 1992 emerge che da diversi anni la
__________ s.a.g.l. registra uscite per rate di leasing e che negli anni 1991 e
1992 non risultano essere subentrate variazioni di rilievo negli importi
contabilizzati, per cui non è possibile stabilire a quali contratti siano da
attribuire le rate. Considerato però come dal contratto risulti
inequivocabilmente che aquirente e noleggiante è la __________ s.a.g.l. e che,
d'altro canto, le affermazioni ricorsuali appaiono senz’altro credibili, questa
Corte ritiene che nel calcolo del dispendio privato si debba fare astrazione
dall’acquisto della vettura.
Dalle affermazioni ricorsuali
risulta nondimeno chiaro che la Honda Shuttle acquistata dalla __________ s.a.g.l.
era a disposizione di __________. Ciò giustifica la ripresa nella tassazione personale
del contribuente del vantaggio tratto dall’uso privato di un’automobile della
propria ditta. Tale vantaggio viene cifrato da questa Camera, in
considerazione della differenza di fr. 18’550.-- tra il prezzo a nuovo e
l’automobile usata ritirata dal garage __________, in fr. 4’000.-- di media
annua.
4.2
Nel calcolo del dispendio
questa Camera ritiene inoltre di poter fare astrazione dalla variazione dell’
elenco titoli, di soli fr. 447.-- nel biennio, sia per l’irrilevante entità della
stessa, sia perché non necessariamente attribuite ad una spesa, ma possibile
frutto di una diversa quotazione. Per quanto detto in precedenza, si fa inoltre
astrazione dalla spesa per l’acquisto della __________.
Il calcolo del dispendio
si presenta pertanto come segue:
Entrate nel biennio
Uscite nel biennio
aumento debiti
163’443.--
stipendio
150’000.--
affitto Porza l
21’600.--
rendita AVS
16’224.--
acquisto immobile Camperio
185’000.--
interessi passivi
104’498.--
contributi AVS e CP
18’889.--
contributi cassa malati
11’380.--
imposte pagate nel 1991
0.--
imposta pagate nel 1992
3’155.--
spese di manutenzione
13’800.--
totale
351’267.--
336’722.--
disponibilità nel biennio
14’545.--
disponibilità in media annua
7’272,50
Una disponibilità di soli
fr. 7’272,50 all’anno non basta certo per far fronte al dispendio di due
persone, pur ammettendo un tenore di vita non particolarmente elevato, ma comunqe
non ai limiti del minimo vitale, soprattutto se si considera che i ricorrenti
nel 1991 hanno acquistato un’abitazione secondaria a __________.
Tutto ben considerato, a
mente di questa Camera si giustifica, nel caso concreto, un dispendio annuo di
fr. 2’300.-- mensili, pari a fr. 27’600.-- annui.
4.3
Di nessun rilievo per il
calcolo del dispendio il contributo versato dai figli maggiorenni conviventi,
definito dai ricorrenti medesimi un semplice contributo alle spese, che quindi
copre al massimo i costi sopportati dai contribuenti. Anzi, l’argomento ricorsuale
potrebbe indurre a ritenere che nel calcolo del dispendio si debba addirittura
tener conto dei costi per il mantenimento dei figli, nella misura in cui
eccedessero il contributo dei figli ai genitori.
In conclusione, deducendo
dal costo della vita, valutato in fr. 27’600.--, la disponibilità annua media
di fr. 7’272,50, è inevitabile esporre ai ricorrenti un reddito d’altra fonte,
che deve essere prudentemente valutato in fr. 20’000.-- di media annua. A tale
importo deve essere aggiunto il vantaggio per l’uso dell’automobile della ditta
di fr. 4’000.-- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD, 231 LT 1994, 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 25 marzo 1996 è riformata nel senso
che il reddito d'altra fonte è ridotto a fr. 24'000.--.
§§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di
nuovi conteggi.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994; art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster