Foreign assets excluded from tax-rate calculation

80.1996.64Altro tribunale10 mag 1996Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The taxpayer appealed tax assessments for IC/IFD 1993-94 and 1995-96, contesting the foreign income and wealth used only to determine the tax rate. The court found no basis to add foreign wealth because the Italian farm was leased, not owned. It also held that the foreign income had been overestimated and reduced it to CHF 18,000 per year for both periods. The appeal was therefore partially upheld and the case remitted to the tax office for new calculations; no court costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 8 cpv. 3 LT 1976; art. 44 cpv. 1 DIFD; art. 6 cpv. 1 LT 1994; art. 7 LIFD; tax-rate calculation for limited taxpayers with foreign income and assets. In relations involving immovable property, foreign assets may be taken into account only if the taxpayer is shown to possess relevant property abroad; a mere leasehold or farming activity does not justify imputing foreign wealth for rate purposes (consid. 4). Foreign income for rate calculation must be fixed according to the concrete economic capacity and may be reduced where the authority's estimate exceeds the substantiated subsistence-level earnings.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1996.64

Data decisione, Autorità: 10.05.1996, CDT

Incarto n. 80.96.00064

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

statuendo sul ricorso del 26 marzo 1996

in materia di: IC/IFD 93/94 4 95/96

presentato da:

__________, __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. Con scrittura privata del 25 febbraio 1991 i signori __________, __________ e __________ scioglievano la comunione: la part. n. __________ di __________ veniva attribuita a __________. Questi lasciava il Ticino il 1° marzo successivo e si recava in Italia, a __________, dove prendeva in affitto dal signor __________ un vasto podere (oltre 3 ettari) in località __________, Comune di __________. La durata del contratto veniva pattuita in quindici anni e il canone di affitto in L.it. 344’000.-- all’anno.

Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1993-94 e 1995-96 __________ dichiarava un reddito derivante dalla locazione dell’immobile di __________ di fr. 16’000.--, risp. di fr. 18’400.-- di media annua; la sostanza veniva indicata in fr. 103’360.--, pari al valore di stima ufficiale dell’immobile situato in Ticino.

Nelle notifiche di tassazione IC/IFD 1993-94 e 1995-96, datate risp. 17 e 31 luglio 1995, l’UT riprendeva i fattori di reddito e di sostanza dichiarati dal contribuente, computando ai soli fini delle aliquote un reddito all’estero presunto di ca. fr. 150’000.-- e una sostanza estera presunta di fr. 1’000’000.--. In sede di reclamo i fattori esteri venivano poi ridotti a fr. 100’000.-- di sostanza per entrambi i periodi e a fr. 32’625.-- di reddito per il primo periodo e a fr. 27’360.-- per il secondo (cfr. decisioni su reclamo dell’11 marzo 1996 e rel. protocollo di tassazione). L’UT non riteneva probanti le attestazioni fiscali italiane, che facevano stato di un reddito annuo irrisorio.

  1. Con il presente, tempestivo ricorso __________ contesta l’aggiunta per il computo dell’aliquota di fattori di reddito e di sostanza all’estero. Contesta di essere proprietario di sostanza in Italia e rileva che la sua attività di coltivatore, svolta in un podere, che da soli cinque anni è collegato da una strada e da soli tre è allacciato alla linea elettrica, lo aiuta sì a vivere, ma non produce certo un reddito in franchi svizzeri pari a quello considerato dall’ Ufficio di tassazione.

  2. La presente vertenza porta esclusivamente sui fattori di sostanza e di reddito all’estero da considerare nella determinazione delle aliquote d’imposta. I fattori di reddito e di sostanza in Svizzera e nel Cantone, dove il contribuente è soggetto fiscale limitato, non sono in contestazione.

3.1

Nelle relazioni internazionali l'assoggettamento degli immobili avviene secondo le norme sulla doppia imposizione cantonale. E' tuttavia imponibile almeno il reddito conseguito nel cantone e la sostanza ivi posta (cfr. art. 8 cpv. 1 LT 1976). I contribuenti limitatamente imponibili pagano un'imposta calcolata con l'aliquota applicabile al reddito e alla sostanza complessivi (cfr. art. 8 cpv. 3 LT 1976). Analoga normativa è prevista, per quanto concerne l’imposta federale diretta, dall’art. 44 cpv. 1 DIFD.

3.2

Né la nuova LT né la LIFD, entrambe entrate in vigore dal 1° gennaio 1995, hanno modificato i suddetti principi. Infatti, secondo l'art, 6 cpv. 1 LT 1994, le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l'imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all'aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza. L'art. 7 LIFD, dal canto suo, prevede che le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi.

  1. Orbene, dall’esame della documentazione prodotta agli atti non risulta che il contribuente sia proprietario di sostanza immobiliare, ma nemmeno mobiliare, in Italia, di cui si debba tener conto per determinare l’aliquota applicabile all’imposta cantonale sulla sostanza.

Il ricorrente ha infatti stipulato un contratto d’affitto con il signor __________, come risulta dalla fotocopia prodotta, controfirmata per ognuna delle parti dai rispettivi sindacati di categoria, la Confederazione italiana agricoltori per l’affittuario e l’Unione provinciale agricoltori per il concedente. Non si giustifica quindi, date le concrete circostanze del caso, l’aggiunta di un importo di fr. 100’000.-- di sostanza per il calcolo dell’aliquota.

Il ricorrente non contesta per contro di ricavare dalla coltivazione del podere quanto necessario al suo sostentamento, ossia un reddito che gli basti per sopperire al modesto tenore di vita suo, di sua moglie e dei due figli.

A mente di questa Corte il reddito estero, tenuto conto dei parametri del minimo vitale e del reddito svizzero, deve essere ridotto tanto per il periodo fiscale 1993-94, quanto per il successivo a fr. 18’000.-- all’anno. Esso va aggiunto, per la determinazione dell’aliquota, al reddito imponibile, che era stato determinato in fr. 10’875.-- per il periodo 1993-94 e in fr. 10’400.-- per il seguente, ma che varierà leggermente in funzione dell'aggiustamento delle deduzioni sociali a seguito della diminuzione del reddito all'estero considerato per l'aliquota.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all’ Ufficio di tassazione perché emetta nuovi conteggi, conformemente al consid. 4.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

taxationtax rateforeign incomeforeign assetslimited tax liabilityleaseremandtax assessment

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether presumed foreign wealth had to be included for tax-rate purposes.

Decisione estratta

No. The file did not show any foreign immovable or movable assets attributable to the taxpayer, so adding CHF 100,000 as foreign wealth was unjustified.

Motivazione estratta

The lease contract showed that the Italian farm was rented, not owned. On the concrete facts, there was no basis to treat the taxpayer as having foreign wealth relevant to the rate.

Questione giuridica chiave

How much foreign income from the Italian farm had to be taken into account for the tax rate.

Decisione estratta

The foreign income was reduced to CHF 18,000 per year for both tax periods.

Motivazione estratta

Considering the minimum subsistence standard and the domestic income, the court found the foreign income estimate must be lowered to reflect only the modest subsistence-level earnings from cultivation.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.