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che, in data 10 maggio
1995, i coniugi __________ e __________, domiciliati a __________, inoltravano
la dichiarazione fiscale 1995/96;
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che, con scritto del 16
novembre 1995, l'Ufficio di tassazione (UT) di __________ invitava i
contribuenti a voler trasmettere entro il successivo 30 novembre i dati contabili
dell'attività di analista svolta negli anni 1993 e 1994 dal signor __________;
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che, con raccomandata del
5 dicembre 1995, l'autorità di tassazione rinnovava l'invito, prorogando il
termine al 15 dicembre 1995 ed avvertendo i contribuenti delle conseguenze
penali della eventuale inosservanza;
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che, tuttavia, non essendo
ancora pervenuta la documentazione richiesta, con decisione dell'8 gennaio
1996, l'UT infliggeva ai contribuenti una multa disciplinare di fr. 400.–;
-
che, in seguito a reclamo,
la multa veniva ridotta dall'UT a fr. 300.–, con decisione del 27 febbraio
1996;
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che, con tempestivo
ricorso, __________ postula l'annullamento della multa, sottolineando che la
documentazione richiesta non esiste, come successivamente riconosciuto dalla stessa
autorità fiscale;
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che chiunque, nonostante
diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe
giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste
ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,
non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,
viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di
inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o
di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD);
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che, nella fattispecie,
l'autorità di tassazione ha multato il ricorrente e la moglie per non aver dato
seguito alla richiesta di presentare la documentazione contabile relativa
all'attività di "analista", dal cui esercizio il signor __________
aveva dichiarato di avere percepito un utile di fr. 15'000.– nel solo 1993;
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che, infatti, le leggi
sulle imposte dirette stabiliscono espressamente che le persone fisiche che
dichiarano redditi da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche
devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti
profitti e perdite) oppure, in mancanza di una contabilità conforme all'uso
commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite,
come anche degli apporti e dei prelevamenti privati (artt. 199 cpv. 2 LT 1994 e
125 cpv. 2 LIFD);
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che, pertanto, chi, pur
esercitando un'attività lucrativa indipendente, non tiene una contabilità
conforme all'uso commerciale, sottostà comunque ad un obbligo di registrazione,
dovendo inoltrare insieme alla dichiarazione fiscale le distinte degli attivi e
dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei
prelevamenti privati;
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che, di conseguenza,
l'obbligo di registrazione secondo la nuova legislazione fiscale appare esteso
rispetto al diritto previgente, concernendo ora tutti i lavoratori indipendenti,
senza che vi sia più il limite della cifra d'affari di 100'000 franchi, e comprendendo
altresì gli agricoltori e coloro che svolgono un'attività indipendente a titolo
accessorio (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 409);
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che il legislatore ha poi
voluto precisare che il contribuente deve fare tutto il necessario per
consentire una tassazione completa ed esatta (artt. 200 cpv. 1 LT 1994 e 126
cpv. 1 LIFD) e che deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione,
informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e
altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari (artt.
200 cpv. 2 LT 1994 e 126 cpv. 2 LIFD);
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che l'autorità di
tassazione non poteva omettere, nel caso in esame, di richiedere ai
contribuenti la documentazione relativa all'attività indipendente menzionata
nella dichiarazione;
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che neppure appare
censurabile la conseguente decisione di infliggere una multa, dopo avere
ignorato ben due inviti muniti di comminatoria di sanzioni penali;
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che, alla luce di quanto
detto, circa l'obbligo di registrazione che le leggi fiscali pongono a carico
di ogni lavoratore indipendente, appare del tutto irrilevante l'argomento del
ricorrente, secondo cui egli non potrebbe essere punito per non aver prodotto
dei documenti di cui non disponeva;
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che, infatti, basta il
fatto stesso di non avere ottemperato a tale obbligo di registrazione a
giustificare la punizione del contribuente;
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che, proprio per questa
ragione, la dottrina sottolinea come sia inopportuna la condizione cui il
legislatore ha voluto subordinare la punibilità del contribuente inottemperante,
cioè quella della preventiva diffida: se infatti il contribuente non ha adempiuto
all'obbligo di registrazione, la diffida gli sarà intimata in un momento in cui
non sarà già più possibile rimediare all'omissione (Behnisch, Das
Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bundessteuer, Berna 1991, p. 367; Idem,
Steuerstrafrecht, in ASA 61 p. 465);
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che, d'altronde,
quest'ultima considerazione dimostra come le disposizioni qui considerate
sanzionino non una mera contravvenzione contro una decisione dell'autorità di
tassazione bensì la stessa messa in pericolo dell'imposizione fiscale, non diversamente
da quanto vale per la sottrazione d'imposta vera e propria, la quale è considerata
un reato di carattere penale (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 541);
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che, di conseguenza, la
dottrina dominante e la giurisprudenza di diversi cantoni considerano ormai
anche la multa per violazione degli obblighi procedurali come una vera e
propria sanzione penale (Behnisch, Das Steuerstrafrecht im Recht der
direkten Bundessteuer, cit., p. 16 e p. 159 ss.; Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 4a ediz., Zurigo 1992, p. 309; Donatsch,
Gedanken zur Revision des kantonalen Steuerstrafrechts, in RF 47/1992 p. 459
s.; Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege,
Berna 1995, p. 300 ss.; dello stesso avviso i tribunali amministrativi di Argovia
[StE 1992 B 101.1 n. 5] e di Lucerna [StE 1994 B
101.1 n. 7, 1995 B 101.1 n. 8]; contra Raselli, Ordnungsbussen
wegen Verletzung steuerlicher Verfahrensvorschriften. Fragen und Thesen, in RF
46/1991 p. 439 s.; la Commissione di ricorso in materia di imposta federale
diretta del canton Zurigo [StE
1992 B 101.1 n. 6]);
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che, dalla natura di
sanzione penale della multa disciplinare discende in particolare la necessità
di applicare alla relativa procedura il principio di colpevolezza, in virtù del
quale un coniuge può essere punito solo per la propria colpa, mentre il coniuge
non colpevole non può essere punito né insieme né al posto del coniuge
colpevole;
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che, dunque, per valutare
la colpevolezza dei singoli coniugi nel caso dell'inadempimento ad un obbligo
procedurale, bisogna chiedersi da quale dei coniugi poteva concretamente
pretendersi l'adempimento dell'obbligo in discussione (Zweifel,
Die Bestrafung von Ehegatten wegen Steuerhinterziehung, in: Reich/Zweifel
[a cura di], Das schweizerische Steuerrecht, Eine Standortbestimmung – Festschrift
zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Ferdinand Zuppinger, Berna 1989, pp. 522 e 538
s.; Hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung der gemeinsam
steuerpflichtigen Ehegatten und ihre Haftung, Zurigo 1989, pp. 149-150; Locher,
Die Ehegatten im Steuerverfahren, in: Höhn/Vallender [a cura di], Steuerrecht
im Rechtsstaat – Festschrift für Prof. Dr. Francis Cagianut zum 65. Geburtstag,
Berna 1990, pp. 157-158; v. anche CDT n. 333 del 31 dicembre 1991
in re P. C. e B.);
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che, nella fattispecie, la
documentazione richiesta si riferisce all'attività esercitata a titolo
indipendente dal signor __________, la quale non presenta alcuna relazione con
l'attività dipendente svolta dalla signora __________;
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che, in simili
circostanze, non si vede quale responsabilità possa essere imputata alla moglie
del ricorrente, la quale, pur avendo sottoscritto la dichiarazione fiscale
congiuntamente al marito, non poteva in alcun modo porre rimedio
all'inosservanza di quest'ultimo all'obbligo di registrazione, riferito alla
sua attività indipendente;
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che, pertanto, la multa
deve essere annullata nella misura in cui è inflitta alla signora __________;
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che, per quanto concerne
la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione si è riferita alle
direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n.
12 del 1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in particolare
tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della
dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga
conto della capacità contributiva;
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che, nel presente caso,
tuttavia, l'infrazione è oggettivamente molto meno grave di quella di chi
omette di inoltrare la dichiarazione fiscale, poiché si riferisce, come detto,
alla contabilità relativa ad un'attività dalla quale la stessa autorità ha
successivamente riconosciuto che deriva un reddito di soli fr. 9'000.– in media
annua;
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che, pertanto, anche
considerando la recidività del ricorrente, una multa di fr. 150.– pare adeguata
sia alla sua colpevolezza sia alla capacità contributiva;
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che il ricorso è dunque
parzialmente accolto, sicché si rinuncia a porre a carico del ricorrente la
tassa di giustizia e le spese processuali.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 27 febbraio 1996 è riformata nel senso
che la multa è inflitta al solo signor __________ ed è ridotta a fr. 150.–.
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).