Disciplinary tax fine reduced and annulled for spouse

80.1996.63Altro tribunale11 lug 1996Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The tax appeal was partially upheld. The court held that the disciplinary fine for failing to produce accounting records could not be imposed on the wife, because the duty concerned only the husband's independent business activity and culpability is personal. The court also found the original fine excessive in view of the limited economic significance of the omitted records and reduced it to CHF 150, imposed only on the husband. No justice fee or costs were levied.

Massima Omnilex

Art. 257 LT 1994; Art. 174 LIFD; disciplinary fine for breach of procedural duties: the sanction is penal in nature and is governed by the principle of personal culpability. A spouse may be fined only if the relevant procedural duty could concretely be performed by that spouse; where the omitted obligation concerns the other spouse's independent activity alone, the non-culpable spouse cannot be punished, neither jointly nor in lieu of the culpable spouse (consid. on culpability). The fine must moreover be proportionate to the seriousness of the omission and the taxpayer's ability to pay; a lesser gravity may justify a reduction. Costs may be waived when the appeal is partially successful.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1996.63

Data decisione, Autorità: 11.07.1996, CDT

Incarto n. 80.96.00063

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 28 marzo 1996

in materia di: multa disciplinare

presentato da:

__________, __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che, in data 10 maggio 1995, i coniugi __________ e __________, domiciliati a __________, inoltravano la dichiarazione fiscale 1995/96;

  • che, con scritto del 16 novembre 1995, l'Ufficio di tassazione (UT) di __________ invitava i contribuenti a voler trasmettere entro il successivo 30 novembre i dati contabili dell'attività di analista svolta negli anni 1993 e 1994 dal signor __________;

  • che, con raccomandata del 5 dicembre 1995, l'autorità di tassazione rinnovava l'invito, prorogando il termine al 15 dicembre 1995 ed avvertendo i contribuenti delle conseguenze penali della eventuale inosservanza;

  • che, tuttavia, non essendo ancora pervenuta la documentazione richiesta, con decisione dell'8 gennaio 1996, l'UT infliggeva ai contribuenti una multa disciplinare di fr. 400.–;

  • che, in seguito a reclamo, la multa veniva ridotta dall'UT a fr. 300.–, con decisione del 27 febbraio 1996;

  • che, con tempestivo ricorso, __________ postula l'annullamento della multa, sottolineando che la documentazione richiesta non esiste, come successivamente riconosciuto dalla stessa autorità fiscale;

  • che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD);

  • che, nella fattispecie, l'autorità di tassazione ha multato il ricorrente e la moglie per non aver dato seguito alla richiesta di presentare la documentazione contabile relativa all'attività di "analista", dal cui esercizio il signor __________ aveva dichiarato di avere percepito un utile di fr. 15'000.– nel solo 1993;

  • che, infatti, le leggi sulle imposte dirette stabiliscono espressamente che le persone fisiche che dichiarano redditi da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) oppure, in mancanza di una contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati (artt. 199 cpv. 2 LT 1994 e 125 cpv. 2 LIFD);

  • che, pertanto, chi, pur esercitando un'attività lucrativa indipendente, non tiene una contabilità conforme all'uso commerciale, sottostà comunque ad un obbligo di registrazione, dovendo inoltrare insieme alla dichiarazione fiscale le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati;

  • che, di conseguenza, l'obbligo di registrazione secondo la nuova legislazione fiscale appare esteso rispetto al diritto previgente, concernendo ora tutti i lavoratori indipendenti, senza che vi sia più il limite della cifra d'affari di 100'000 franchi, e comprendendo altresì gli agricoltori e coloro che svolgono un'attività indipendente a titolo accessorio (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 409);

  • che il legislatore ha poi voluto precisare che il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (artt. 200 cpv. 1 LT 1994 e 126 cpv. 1 LIFD) e che deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari (artt. 200 cpv. 2 LT 1994 e 126 cpv. 2 LIFD);

  • che l'autorità di tassazione non poteva omettere, nel caso in esame, di richiedere ai contribuenti la documentazione relativa all'attività indipendente menzionata nella dichiarazione;

  • che neppure appare censurabile la conseguente decisione di infliggere una multa, dopo avere ignorato ben due inviti muniti di comminatoria di sanzioni penali;

  • che, alla luce di quanto detto, circa l'obbligo di registrazione che le leggi fiscali pongono a carico di ogni lavoratore indipendente, appare del tutto irrilevante l'argomento del ricorrente, secondo cui egli non potrebbe essere punito per non aver prodotto dei documenti di cui non disponeva;

  • che, infatti, basta il fatto stesso di non avere ottemperato a tale obbligo di registrazione a giustificare la punizione del contribuente;

  • che, proprio per questa ragione, la dottrina sottolinea come sia inopportuna la condizione cui il legislatore ha voluto subordinare la punibilità del contribuente inottemperante, cioè quella della preventiva diffida: se infatti il contribuente non ha adempiuto all'obbligo di registrazione, la diffida gli sarà intimata in un momento in cui non sarà già più possibile rimediare all'omissione (Behnisch, Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bundessteuer, Berna 1991, p. 367; Idem, Steuerstrafrecht, in ASA 61 p. 465);

  • che, d'altronde, quest'ultima considerazione dimostra come le disposizioni qui considerate sanzionino non una mera contravvenzione contro una decisione dell'autorità di tassazione bensì la stessa messa in pericolo dell'imposizione fiscale, non diversamente da quanto vale per la sottrazione d'imposta vera e propria, la quale è considerata un reato di carattere penale (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 541);

  • che, di conseguenza, la dottrina dominante e la giurisprudenza di diversi cantoni considerano ormai anche la multa per violazione degli obblighi procedurali come una vera e propria sanzione penale (Behnisch, Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bundessteuer, cit., p. 16 e p. 159 ss.; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 4a ediz., Zurigo 1992, p. 309; Donatsch, Gedanken zur Revision des kantonalen Steuerstrafrechts, in RF 47/1992 p. 459 s.; Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, Berna 1995, p. 300 ss.; dello stesso avviso i tribunali amministrativi di Argovia [StE 1992 B 101.1 n. 5] e di Lucerna [StE 1994 B 101.1 n. 7, 1995 B 101.1 n. 8]; contra Raselli, Ordnungsbussen wegen Verletzung steuerlicher Verfahrensvorschriften. Fragen und Thesen, in RF 46/1991 p. 439 s.; la Commissione di ricorso in materia di imposta federale diretta del canton Zurigo [StE 1992 B 101.1 n. 6]);

  • che, dalla natura di sanzione penale della multa disciplinare discende in particolare la necessità di applicare alla relativa procedura il principio di colpevolezza, in virtù del quale un coniuge può essere punito solo per la propria colpa, mentre il coniuge non colpevole non può essere punito né insieme né al posto del coniuge colpevole;

  • che, dunque, per valutare la colpevolezza dei singoli coniugi nel caso dell'inadempimento ad un obbligo procedurale, bisogna chiedersi da quale dei coniugi poteva concretamente pretendersi l'adempimento dell'obbligo in discussione (Zweifel, Die Bestrafung von Ehegatten wegen Steuerhinterziehung, in: Reich/Zweifel [a cura di], Das schweizerische Steuerrecht, Eine Standortbestimmung – Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Ferdinand Zuppinger, Berna 1989, pp. 522 e 538 s.; Hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung der gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten und ihre Haftung, Zurigo 1989, pp. 149-150; Locher, Die Ehegatten im Steuerverfahren, in: Höhn/Vallender [a cura di], Steuerrecht im Rechtsstaat – Festschrift für Prof. Dr. Francis Cagianut zum 65. Geburtstag, Berna 1990, pp. 157-158; v. anche CDT n. 333 del 31 dicembre 1991 in re P. C. e B.);

  • che, nella fattispecie, la documentazione richiesta si riferisce all'attività esercitata a titolo indipendente dal signor __________, la quale non presenta alcuna relazione con l'attività dipendente svolta dalla signora __________;

  • che, in simili circostanze, non si vede quale responsabilità possa essere imputata alla moglie del ricorrente, la quale, pur avendo sottoscritto la dichiarazione fiscale congiuntamente al marito, non poteva in alcun modo porre rimedio all'inosservanza di quest'ultimo all'obbligo di registrazione, riferito alla sua attività indipendente;

  • che, pertanto, la multa deve essere annullata nella misura in cui è inflitta alla signora __________;

  • che, per quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione si è riferita alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. 12 del 1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità contributiva;

  • che, nel presente caso, tuttavia, l'infrazione è oggettivamente molto meno grave di quella di chi omette di inoltrare la dichiarazione fiscale, poiché si riferisce, come detto, alla contabilità relativa ad un'attività dalla quale la stessa autorità ha successivamente riconosciuto che deriva un reddito di soli fr. 9'000.– in media annua;

  • che, pertanto, anche considerando la recidività del ricorrente, una multa di fr. 150.– pare adeguata sia alla sua colpevolezza sia alla capacità contributiva;

  • che il ricorso è dunque parzialmente accolto, sicché si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 27 febbraio 1996 è riformata nel senso che la multa è inflitta al solo signor __________ ed è ridotta a fr. 150.–.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

disciplinary fineprocedural dutyspousesculpabilityself-employed activityaccounting recordstax appealcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the disciplinary fine could be imposed on the wife for failure to produce records relating only to the husband's independent activity.

Decisione estratta

No. The wife could not be held responsible for an omission tied exclusively to the husband's independent activity, since she could not remedy that failure.

Motivazione estratta

Because the fine is treated as a criminal sanction, culpability is personal. Only the spouse who could concretely comply with the procedural duty may be punished.

Questione giuridica chiave

Whether the disciplinary fine should be reduced in light of the lesser seriousness of the omission and the taxpayer's earning capacity.

Decisione estratta

Yes. The omission concerned accounting documents for an independent activity with modest income, so a lower fine was appropriate despite recidivism.

Motivazione estratta

The infringement was materially less serious than failure to file a tax return, and the authority had later acknowledged a relatively low average income; a reduced fine better matched culpability and ability to pay.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should be upheld as to court costs and justice fees.

Decisione estratta

Yes. No justice fee or costs were charged to the appellant.

Motivazione estratta

Because the appeal was partially upheld, the court waived procedural charges.

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