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Numero d'incarto:
80.1996.61
Data decisione, Autorità:
10.05.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00061
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 20 marzo 1996
in
materia di: IC 91/92
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con sentenza del 23
giugno 1995, la Camera di diritto tributario accoglieva un ricorso di
__________, domiciliata a __________ e limitatamente imponibile nel Canton
Ticino quale comproprietaria di un immobile ad __________. La Camera rinviava
gli atti all'autorità di tassazione, perché entrasse nel merito del reclamo,
che era stato dichiarato irricevibile.
In data 19 febbraio 1996,
pertanto, l' Ufficio di tassazione di __________ ha notificato alla
contribuente una nuova decisione su reclamo per l'imposta cantonale 1991/92.
Rispetto alla precedente decisione, annullata dalla Camera di diritto tributario,
la sola differenza è rappresentata da una deduzione dal reddito pari a fr. 90.–
all'anno, per oneri assicurativi. L'autorità fiscale ha per contro confermato
la quantificazione del valore locativo, commisurato in fr. 1'566.– all'anno,
pari al 5% del valore di stima della casa di __________, nonché le deduzioni
per spese di amministrazione e manutenzione immobiliari, commisurate globalmente
nel 25% del valore locativo, cioè in fr. 391.– in media annua. Il reddito
imponibile è pertanto stabilito in fr. 1'085.–, cui corrisponde un'imposta
annua di fr. 84.45 (aliquota dell'8.443%, commisurata al reddito globale di fr.
34'770.–).
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ postula nuovamente lo
stralcio del reddito della sostanza immobiliare, argomentando che la casa di
__________ della quale è comproprietaria non sarebbe abitabile. Quanto alle
deduzioni dal reddito della sostanza, chiede che siano concesse quelle
effettive, così come dichiarate. Chiede inoltre chiarimenti sulle aliquote
applicate.
-
Deve anzitutto
essere ricordato alla ricorrente, la quale manifesta perplessità in merito a
tale pretesa delle autorità ticinesi, che l'osservanza della lingua italiana
nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e
irrinunciabile. Per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si
considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti
formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT
n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.).
3.1.
Secondo dottrina e
giurisprudenza la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la
propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione
federale. Nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue
nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 116 cpv. 1 CF, che riconosce
quattro lingue nazionali.
Il riconoscimento delle
lingue nazionali all' art. 116 cpv. 1 CF pone alla libertà linguistica anche
dei limiti, poiché la stessa norma costituzionale garantisce altresì il principio
di territorialità, per il quale tutte le lingue nazionali hanno pari
diritti. Sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure
per mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità,
anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di
adoperare la propria lingua. Simili misure devono però rispettare la
proporzionalità (cfr. anche la recentissima DTF 121 I 196).
3.2.
Il principio di
territorialità e la conseguente esigenza di redigere in italiano i ricorsi
indirizzati alle autorità ticinesi sono compatibili anche con la Convenzione
europea dei diritti dell'uomo (CEDU).
Secondo il Tribunale
federale, infatti, il principio della territorialità, secondo cui i confini
esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere
modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e
familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata
sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK und
die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT
II-1993 p. 215 s.; CDT n. 80.95.00006 del 31 maggio 1995 in re
R.K.).
3.3.
Si sottolinea, infine, che
la decisione dell'autorità sarebbe senz'altro censurabile, se essa si limitasse
a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella
ufficiale del Cantone, senza invece segnalare prima tale vizio alla reclamante
ed attribuendole contestualmente un termine per la traduzione; in tal caso,
infatti, la decisione sarebbe stata viziata da eccesso di formalismo (DTF
106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi
dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p.
234).
- Nel merito, la
ricorrente chiede in primo luogo lo stralcio del reddito della sostanza,
adducendo l'inabitabilità della casa di cui è comproprietaria ad __________.
4.1.
Giusta l'art. 20 lett. b
LT 1994 e 21 cpv. 1 lett. b DIFD l'uso da parte del proprietario (o
dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito
un valore locativo. Di regola il valore locativo deve corrispondere alla
pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente.
Altrimenti detto: il valore locativo deve corrispondere di massima alla mercede
che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere
locando lo stesso immobile ad un terzo. Il Tribunale federale ha precisato in
particolare che il valore locativo deve corrispondere al canone che si potrebbe
esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un
oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della
costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni
normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del
proprietario (ASA 15 p. 361; 438 consid. 1; DTF 69
I 24/25).
Un'eccezione
all'imposizione del valore locativo può essere concessa solo per locali oggettivamente
inutilizzabili, o che rimangono vuoti per l'impossibilità di trovare inquilini
a causa di importanti svantaggi oggettivi dell'abitazione (AA.VV.,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 280). In altre parole, solo
impedimenti di natura oggettiva, ed inerenti all'immobile, possono, se del
caso, giustificare l'esenzione del valore locativo (CDT n. 4 dell'
11 febbraio 1992 in re L.P., in RDAT II-1993 p. 394; CDT
n. 177 del 27 agosto 1993 in re H.B.; inoltre, RDAT I-1995 n. 4t
pp. 350-351).
Impedimenti di natura soggettiva
non consentono invece di fare astrazione dall'imposizione del valore locativo.
4.2.
Per verificare le
affermazioni della ricorrente, secondo la quale l'immobile di cui è
comproprietaria sarebbe "pericolante" e dunque
"inabitabile" e neppure suscettibile di locazione a terzi, la Camera
si è rivolta al segretario comunale di __________. Quest'ultimo ha affermato di
conoscere bene la situazione della casa in questione ed ha negato recisamente
che essa sia in condizioni tali da pregiudicarne l'utilizzazione. L'abitazione
sarebbe sì priva di riscaldamento, ma ciò non impedirebbe, a suo dire, di
servirsene almeno quale casa di vacanza, anche cedendola in locazione. In
quest'ultimo caso, secondo lui, i proprietari potrebbero facilmente conseguire
redditi ben superiori al valore locativo loro imposto dall'autorità di
tassazione.
Su questo punto, il
ricorso si rivela pertanto manifestamente infondato.
- La ricorrente
lamenta in secondo luogo la mancata deduzione delle spese effettive, fatte
valere nella dichiarazione fiscale.
5.1.
La legge tributaria
consente la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive
di manutenzione, di gestione e di amministrazione, ivi compresi i contributi
ricorrenti ad esclusione di quelli versati una tantum (art. 30 cpv. 1 LT).
Sono considerate spese
di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne
preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr.
CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; Bottoli, Lineamenti di
diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; Känzig, Direkte Bundessteuer,
II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; CDT n. 52 del 22 febbraio
1983 in re A.D.R.).
In linea di principio è
ammessa anche la deduzione delle spese di amministrazione e di gestione
(cfr. Bottoli, op. cit., p. 66; Känzig, loc. cit.; Feldmeier,
Die steuerliche Behandlung der Liegenschaftsunterhaltskosten, in RF
41/1986, p. 456).
5.2.
Per facilitare il lavoro
sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti è stata ammessa la
possibilità di una deduzione globale (a forfait), che ammonta al 15% delle
pigioni lorde o del valore locativo per gli stabili fino a dieci anni di età e
al 25% delle pigioni lorde o del valore locativo per gli stabili di oltre dieci
anni (cfr. Circolare ACC n. 33/1 del 15 gennaio 1985). Questo
tipo di deduzione non è un diritto del contribuente, ma solo una facilitazione
che gli viene concessa (Epiney-Colombo, Deduzioni fiscali per
spese di amministrazione e manutenzione di immobili, in RDAT II-1991 p. 310
s.).
5.3.
Nell'ambito
dell'istruzione del ricorso, la Camera di diritto tributario ha provveduto a
richiamare dall' Ufficio di tassazione competente l'incarto fiscale della
comproprietà __________ / __________ / __________. Dalla dichiarazione
inoltrata dalla rappresentante delle comproprietarie ai fini della tassazione
IC 1991/92, risulta effettivamente che esse avevano chiesto la deduzione delle
spese effettive, per un ammontare di complessivi fr. 1'176.– nel 1989 e di fr.
986.– nel 1990. Di conseguenza, la deduzione per ogni singola comproprietaria
ammonterebbe a fr. 360.– in media annua.
L' Ufficio di tassazione
ha tuttavia riconosciuto alla ricorrente la deduzione forfettaria di fr. 391.–,
pari al 25% del reddito della sostanza immobiliare.
Questa Camera potrebbe
senz'altro aderire alla richiesta della ricorrente di concederle la deduzione
delle spese effettive, invitandola pertanto a produrre i relativi giustificativi.
Considerazioni di economia
di giudizio suggeriscono tuttavia di confermare la decisione dell'autorità
fiscale, più favorevole alla ricorrente.
Anche su questo punto il
ricorso è dunque respinto.
- La ricorrente chiede
infine spiegazioni sulle aliquote d'imposta applicate.
A tale riguardo, si deve
ricordare alla contribuente che l'art. 8 cpv. 3 LT 1976 stabilisce che i
contribuenti soggetti all'imposta nel cantone solo per una parte del loro
reddito e della loro sostanza pagano l'imposta sugli elementi imponibili nel
Cantone con le aliquote corrispondenti all'insieme del loro reddito e della
loro sostanza.
Nella fattispecie,
pertanto, il reddito imponibile nel Cantone è stato imposto con l'aliquota
corrispondente alla somma del reddito ticinese (fr. 1'085.–) e di quello grigionese,
secondo il riparto intercantonale (fr. 33'685.–). Donde l'applicazione dell'aliquota
dell'8.443%, che corrisponde appunto ad un reddito di fr. 34'700.–, secondo la
tabella valida per il periodo fiscale 1991-92.
Quanto alla sostanza,
l'aliquota dell'1.147% corrisponde al patrimonio complessivo di fr. 173'733.–.
- Il ricorso è dunque
integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico della ricorrente,
soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 185 LT 1976 e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 150.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 200.–
sono a carico della
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976 e 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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