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Numero d'incarto:
80.1996.6
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00006
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 8 gennaio 1996
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: avv. __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella tassazione IC/IFD
1993-94 l'UT di __________ ha esposto a __________, di professione
rappresentante, oltre al reddito del lavoro, un reddito della sostanza di fr.
12'185.-- (fr. 8'685.-- conformemente a quanto risulta dall'elenco titoli e fr.
3'500.-- per altri redditi della sostanza mobiliare) e un reddito d'altra fonte
di fr. 7'000.-- quale ripresa sul rimborso spese da parte del datore di lavoro,
come pure una sostanza di fr. 150'000.-- (cfr. notifica della tassazione del 13
febbraio 1995).
In occasione dell'audizione
del 12 ottobre 1995 a seguito del reclamo presentato dal contribuente,
assistito dall'avv.ta __________, reclamante e Ufficio di tassazione hanno tra
l'altro convenuto lo stralcio del capitale e del relativo reddito, riservata la
verifica, da parte dell'autorità di tassazione, se nel reddito non fossero già
stati esposti gli importi del rimborso spese.
Con decisione su reclamo
dell'11 dicembre 1995 l'UT, accogliendo parzialmente il reclamo del
contribuente, riduceva la sostanza imponibile da fr. 150'000.-- a fr. 50'000.--
e stralciava dal reddito della sostanza il presunto reddito della sostanza
mobiliare di fr. 3'500.--, confermando invece quello di fr. 8'685.-- risultante
dall'elenco titoli, come pure quello d'altra fonte di fr. 7'000.--.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________, sempre assistito dall'avv.ta __________, chiede
lo stralcio sia dell'intero reddito della sostanza sia di quello d'altra fonte.
-
All'udienza del 5
marzo 1996, dopo aver sentito le spiegazioni del ricorrente relative alla sua
attività di rappresentante e al suo raggio d'azione e dopo aver esaminato i
conteggi relativi al consumo di benzina, si è convenuto di stralciare la
ripresa sul rimborso spese di fr. 7'000.-- di media annua, confermando invece
su tutti altri punti la decisione su reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione su reclamo dell' 11 dicembre 1995 è riformata nel senso che è
stralciato dall'imponibile il reddito d'altra fonte di fr. 7'000.--; per il resto
è confermata.
- Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Non si riconoscono
ripetibili
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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