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Numero d'incarto:
80.1996.56
Data decisione, Autorità:
10.05.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00056
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 8 marzo 1996
in
materia di: Imposte alla fonte
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: st.leg. __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 29 dicembre 1995 l’
Ufficio imposte alla fonte comunicava a __________, cittadino svizzero
domiciliato in Italia a __________ (prov. di __________), di professione
architetto alle dipendenze dello Studio __________ SA di __________, di cui è azionista
unico, di assoggettarlo alla trattenuta alla fonte sul salario e gli chiedeva
il versamento di un importo di fr. 10’840,10.
Il contribuente reclamava
contro l’assoggettamento all’imposta alla fonte, chiedendo come per il passato
l’assoggettamento mediante procedura ordinaria (tassazione a conguaglio) presso
l’Ufficio di tassazione di Lugano-Città, conducendo uno studio __________ nel
comune di __________ e essendo in pari tempo docente presso la scuola cantonale
di __________.
Con decisione del 6
febbraio 1996 l’ Ufficio imposte alla fonte respingeva il reclamo, richiamando
le direttive valide dal 1° gennaio 1995, secondo cui i lavoratori frontalieri,
qualunque sia la loro nazionalità, non possono più beneficiare della tassazione
ordinaria.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________, assistito dall’avv. __________, chiede
l’annullamento della decisione dell’Ufficio imposte alla fonte e conseguentemente
l’assoggettamento, come per il passato, all’imposta ordinaria.
Rileva d’aver mantenuto
durante quarant’anni i medesimi indirizzi: il domicilio a __________ e lo
studio in via __________ a __________. Contesta il cambiamento di prassi
invocato dall’ Ufficio, argomentando che dall’esame della vecchia e della nuova
LT non si riscontrano cambiamenti tali da giustificare il diverso trattamento
adottato dal 1° gennaio 1995 e invocando quindi il principio della buona fede.
Con memoria del 19 aprile
1996 il Servizio giuridico della Divisione delle contribuzioni, sollecitato a
prendere posizione sul ricorso, chiede la reiezione del ricorso, spiegando come
la nuova LT, così come la LIFD hanno introdotto delle novità imperative, che
impediscono ai frontalieri dal 1° gennaio 1995 di beneficiare della tassazione
ordinaria. La possibilità di una tassazione ordinaria sostitutiva è riservata,
dalla nuova normativa, alle persone fisiche con domicilio o dimora fiscale in
Ticino, condizione che non si verifica nel caso dei frontalieri.
- 3.1.
Sono soggetti ad una
trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:
a. i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli
stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;
analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b. i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la
settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta,
l'art. 91 LIFD).
L'imposta è prelevata sui
proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).
Presupposto per la
trattenuta d'imposta è che la "fonte" si trovi, rispettivamente, in
Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per il lavoro prestato
sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton
Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei
contribuenti in questione viene tassato nell'ambito della procedura ordinaria (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341).
3.2.
Sebbene il diritto
svizzero dell'imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio dell'imposizione
del reddito lordo globale ed in particolare dal principio dell'imposizione in
base alla capacità contributiva, tuttavia nel caso dell'imposizione alla fonte
vengono presi in considerazione necessariamente alcuni redditi in quanto tali e
le condizioni del contribuente, suscettibili di considerazione ai fini
dell'imposizione, vengono valutate in misura molto limitata. La radicale
difformità concettuale della procedura ordinaria di tassazione, da un lato, e
della procedura di tassazione alla fonte, dall'altra, fa sì che debba essere
del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra chi è assoggettato
alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra contribuenti che sottostanno
all'imposizione alla fonte, tale forma di tassazione potrà tutt'al più aspirare
ad una parità di trattamento, ma non potrà mai raggiungerla. Finora, comunque,
il Tribunale federale non ha mai avuto modo di precisare a partire da quale
misura le disparità di trattamento che sono connaturate al sistema dell'imposta
alla fonte acquistano una portata inaccettabile (Zigerlig, Quellensteuern,
in Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern,
Berna 1993, p. 376 ss.; anche Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p.
345).
- 4.1.
Dunque i lavoratori, il
cui luogo di lavoro è in Svizzera e che a causa del loro domicilio o della loro
dimora in un altro Stato sono assoggettati alla sovranità fiscale svizzera
unicamente in virtù dell'appartenenza economica, soggiacciono per questo motivo
all'imposta alla fonte come i lavoratori stranieri con domicilio o dimora
fiscali in Svizzera. Si tratta in particolare delle persone presenti per periodi
brevi, ossia inferiori a trenta giorni, dei frontalieri e dei dimoranti
settimanali (Zigerlig, op. cit., p. 394; Agner/Jung/Steinmann,
op. cit., p. 356; inoltre Messaggio del Consiglio federale
sull'armonizzazione fiscale del 25 maggio 1983, p. 126, v. anche p. 81). La
nazionalità svizzera o estera del contribuente non è di rilievo; ciò che
importa è unicamente, come si evince dalla lettera delle norme citate, il
domicilio o la dimora fiscale del contribuente e non anche la sua appartenenza
nazionale (cfr. Zigerlig, loc. cit.; Messaggio
sull'armonizzazione fiscale, p. 126; Messaggio n. 4169 del Consiglio
di Stato, del 13 ottobre 1993, p. 71 ).
4.2.
Sia l'art. 113 cpv. 1 LT
1994 sia l'art. 90 cpv. 2 LIFD sia l'art. 34 LAID riservano espressamente una
tassazione ordinaria sostitutiva, quando i proventi lordi assoggettati
all'imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione
domestica con lui superano, nel corso di un anno civile, l'importo stabilito
dal Consiglio di Stato, risp. dal Dipartimento federale delle finanze.
Tale riserva vale
tuttavia, come si evince dalla sistematica della legge, solo per le persone
fisiche con domicilio o dimora fiscali in Svizzera. Sia l'art. 113 LT sia
l'art. 90 cpv. 2 LIFD sono infatti inseriti nel titolo I della parte IV delle
rispettive leggi, che si riferisce appunto all'imposizione alla fonte delle
persone fisiche con domicilio o dimora fiscali in Svizzera e non
nel titolo II, che disciplina invece l'imposizione persone fisiche senza
domicilio o dimora fiscali in Svizzera. La medesima sistematica, tuttavia con
suddivisione in capitoli diversa, la si riscontra nella LAID (cfr. Agner/Jung/Steinmann,
op. cit., p. 355; Messaggio n. 4169 del Consiglio di Stato, p. 69
e p. 71; Messaggio sull'armonizzazione fiscale, p. 80).
4.3.
La nuova normativa, a
differenza dell’art. 240 LT 1976, circoscrive dunque alle sole persone fisiche
con domicilio o dimora fiscale nel Cantone la riserva della tassazione
sostitutiva, escludendo quindi dalla cerchia dei beneficiari quei contribuenti
assoggettati alla fonte, che non adempiono la condizione alternativa del
domicilio o della dimora fiscale in Svizzera. È tra l'altro il caso, come si è
visto, dei lavoratori frontalieri, dei dimoranti settimanali e dei residenti
per brevi periodi (cfr. Bernardoni, Le principali modifiche della
uova legge tributaria, in La riforma della legge tributaria, Lugano 1995 p.
43).
La Circolare n. 13
del 1° dicembre 1994 della Divisione cantonale delle contribuzioni, concernente
la tassazione ordinaria di dimoranti e stagionali, si rivela, sotto questo
profilo, perfettamente conforme al diritto federale e al diritto cantonale in vigore.
- 5.1.
Fatte queste premesse,
risulta chiaro che il ricorrente rientra, stante la modifica legislativa
entrata in vigore il 1° gennaio 1995, nella categoria dei frontalieri tanto per
l'attività dipendente esercitata per la __________ __________ SA, di cui è per
altro azionista unico, quanto per l'attività di docente presso la Scuola
tecnica superiore di Trevano. In quanto lavoratore frontaliere egli non può
inoltre più beneficiare dal 1° gennaio 1995 della tassazione sostitutiva, come
invece in precedenza era stato il caso.
5.2.
Contrariamente a quanto
sostenuto dal ricorrente, le normative fiscali federale e cantonale, in vigore
dal 1° gennaio 1995, presentano in materia di imposizione alla fonte
un’importante novità proprio in relazione alla possibilità di assoggettare,
come in passato, anche i lavoratori frontalieri all’imposizione ordinaria.
Proprio per questo motivo
si rivela privo di pregio l'argomento ricorsuale relativo alla tutela della
buona fede. La nuova modalità di assoggettamento trova infatti supporto nella
legge e non è invece il frutto di un semplice mutamento di prassi, repentino e
non preavvisato, da parte dell'autorità fiscale.
- Nel commisurare la tassa di
giustizia questa Camera tiene conto del fatto che la stringatezza della
motivazione della decisione dell' Ufficio imposte alla fonte può avere indotto
il ricorrente a presentare un ricorso altrimenti evitabile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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