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Numero d'incarto:
80.1996.52
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00052
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 22 dicembre 1995
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, nel corso di
un'udienza presso l' Ufficio di tassazione di __________, in data 4 settembre
1995, __________, panettiere domiciliato a __________, sottoscriveva un
verbale, nel quale le parti concordavano, da un lato, la ripresa di capitali ed
interessi non precedentemente dichiarati, e, dall'altro, di determinare il
reddito aziendale in fr. 60'000.– in media annua;
-
che, con decisione del 29
settembre 1995, pertanto, l' Ufficio di tassazione notificava al contribuente
la tassazione IC/IFD 1995-96, nella quale definiva il reddito aziendale in fr.
60'000.– ed il reddito imponibile in fr. 101'238.–;
-
che il contribuente
contestava la suddetta decisione con reclamo del 4 ottobre 1995, nel quale
dichiarava il reddito aziendale inferiore ai fr. 60'000.– all'anno convenuti,
dovendosi tenere in considerazione la circostanza che la farina bianca
acquistata in un anno, e sulla quale era stata calcolata la cifra d'affari, non
servirebbe solo alla fabbricazione delle michette ma anche a quella del pane;
-
che l'autorità fiscale
respingeva il gravame, con decisione del 18 dicembre 1995, richiamandosi
all'accordo sottoscritto dalle parti al termine di una lunga discussione;
-
che, in data 21 dicembre
1995, __________ ha inviato all' Ufficio di tassazione di __________ la
decisione su reclamo notificatagli, con la seguente annotazione manoscritta:
«in risposta alla
vostra lettera del 18/12/95 a causa dell'errore del fiduciario che ha compilato
la dichiarazione sig. __________, io non accetto un aumento superiore rispetto
alle tassazioni precedenti. Oggi in questi anni ho meno lavoro e meno guadagno
rispetto ai precedenti. Non prendo in considerazione questi importi.
__________»;
-
che , con lettera
raccomandata del 17 gennaio 1996, l' Ufficio di tassazione di Mendrisio si è
rivolto al contribuente, chiedendogli di voler precisare, entro il 31 gennaio
1996, se lo scritto in questione debba ritenersi quale ricorso contro la
decisione su reclamo del 18 dicembre 1995;
-
che, in data 16 febbraio
1996, il contribuente ha comunicato all'autorità di tassazione di voler
interporre ricorso;
-
che il fatto che il
contribuente abbia confermato l'intenzione di voler ricorrere contro la
decisione su reclamo ben un mese dopo aver ricevuto la lettera con la quale
l'autorità fiscale gli attribuiva a tal fine un termine di quindici giorni,
basterebbe ad escludere la ricevibilità del ricorso, in quanto tardivo;
-
che si vuole comunque
precisare che il ricorso deve essere chiaramente respinto nel merito, per il
fatto che il ricorrente vorrebbe rimettere in discussione un accordo da lui
sottoscritto;
-
che, benché la legge
tributaria ticinese non lo preveda espressamente, l'istituto processuale
dell'accordo transattivo («Verständigung»), è ammesso concordemente da
dottrina e giurisprudenza (cfr. Blumenstein, in ASA 17, p. 1 ss.;
Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz,
Vol. III, Berna 1969, p. 336 s.; Masshardt/Tatti, Commentario
IFD, Lugano 1985, p. 14; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer,
- ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108);
-
che l'accordo può tuttavia
portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che
richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein,
op. cit., p. 5; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 337), ed
è ammesso in particolare nei numerosi casi in cui, data la natura stessa della
circostanza di fatto da accertare, non è possibile un accertamento esatto;
-
che, per la dottrina più
risalente, l'accordo è considerato un mero atto preparatorio della notifica
della tassazione («Vorbereitung der zutreffenden Veranlagung» [cfr. Blumenstein,
op. cit., p. 8]), che, sebbene non vincolante, non permetterebbe tuttavia alle
parti di rimettere in discussione a piacimento il suo contenuto, per non
privarlo di ogni rilevanza giuridica (Blumenstein, op. cit., p.
9);
-
che la dottrina recente
contesta la mera natura "procedurale" che si attribuisce in tal modo
all'intesa e la definisce come un vero e proprio contratto di diritto pubblico
fra fisco e contribuente, assimilabile alla figura civilistica della transazione
extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia od una incertezza
circa una relazione giuridica (Rickli, Die Einigung zwischen Behörden
und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; Duss, Zwischen
Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69; Känzig/Behnisch, op.
cit., p. 108 s.);
-
che gli stessi autori
propongono di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente «accordo»
quando avviene prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece «transazione»
se segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di reclamo;
-
che, di conseguenza, il
contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità
fiscale, non potrà poi semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo,
a meno che non provi di essere incorso in un errore essenziale sul suo
contenuto o di averlo firmato senza poter tenere conto di circostanze emerse
solo in seguito (cfr., p. es., CDT n. 296-297 del 18 settembre
1989 in re Ba., p. 3);
-
che, nella fattispecie, il
ricorrente, alla presenza anche del proprio rappresentante contrattuale, ha
sottoscritto, al termine di un'udienza presso l' Ufficio di tassazione, un
accordo, con il quale è stato definito il reddito aziendale (cfr. Verbale di
audizione del 4 settembre 1995);
-
che, in simili
circostanze, non si vede come possa ora pretendere di rimettere in discussione
l'accordo raggiunto, tanto più che neppure adduce di essere incorso in errore o
di essere stato tratto in inganno;
-
che, nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso deve dunque essere respinto e la tassa di giustizia e le
spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Nella misura in cui è ricevibile,
il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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