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che, con atto pubblico
iscritto a Registro fondiario in data 16 febbraio 1995, i coniugi __________ e
__________ alienavano ai signori __________ e __________ la part. n. __________
del Comune di __________, al prezzo di fr. 900'000.–;
-
che, con decisione dell'11
luglio 1995, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava agli alienanti
la tassazione dell'utile immobiliare, commisurato in fr. 375'000.–,
corrispondente ad un'imposta di fr. 18'750.–;
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che i contribuenti
interponevano reclamo in data 2 luglio 1995, facendo valere spese di miglioria
non ancora considerate dall'autorità di tassazione;
-
che, nel corso
dell'udienza del 30 gennaio 1996, tenutasi presso l' Ufficio di tassazione di
__________, le parti convenivano di definire i costi di costruzione e di miglioria
in fr. 246'646.– e di considerare quale valore reinvestito nell'acquisto di un'abitazione
ad __________ l'importo di fr. 566'578;
-
che, nella decisione su
reclamo notificata ai contribuenti il 3 marzo 1996, l'utile imponibile era
pertanto ridotto a fr. 333'422.– e l'imposta a fr. 16'671.–;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________
contestano di dover pagare un'imposta, adducendo di non avere effettivamente
conseguito alcun utile, ma di avere dovuto impiegare il ricavo della vendita
immobiliare per pagare debiti d'imposta e danni causati dal loro figlio
tossicodipendente;
-
che, benché la legge
tributaria ticinese non lo preveda espressamente, l'istituto processuale
dell'accordo transattivo («Verständigung»), è ammesso concordemente da
dottrina e giurisprudenza (cfr. Blumenstein, in ASA 17, p. 1 ss.;
Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz,
Vol. III, Berna 1969, p. 336 s.; Masshardt/Tatti, Commentario
IFD, Lugano 1985, p. 14; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer,
-
che l'accordo può tuttavia
portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che
richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein,
op. cit., p. 5; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 337), ed
è ammesso in particolare nei numerosi casi in cui, data la natura stessa della
circostanza di fatto da accertare, non è possibile un accertamento esatto;
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che, per la dottrina più
risalente, l'accordo è considerato un mero atto preparatorio della notifica
della tassazione («Vorbereitung der zutreffenden Veranlagung» [cfr. Blumenstein,
op. cit., p. 8]), che, sebbene non vincolante, non permetterebbe tuttavia alle
parti di rimettere in discussione a piacimento il suo contenuto, per non privarlo
di ogni rilevanza giuridica (Blumenstein, op. cit., p. 9);
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che la dottrina recente
contesta la mera natura "procedurale" che si attribuisce in tal modo
all'intesa e la definisce come un vero e proprio contratto di diritto pubblico
fra fisco e contribuente, assimilabile alla figura civilistica della transazione
extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia od una
incertezza circa una relazione giuridica (Rickli, Die Einigung zwischen
Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; Duss,
Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69; Känzig/Behnisch,
op. cit., p. 108 s.);
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che gli stessi autori
propongono di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente «accordo»
quando avviene prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece «transazione»
se segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di reclamo;
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che, di conseguenza, il
contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità
fiscale, non potrà poi semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo,
a meno che non provi di essere incorso in un errore essenziale sul suo
contenuto o di averlo firmato senza poter tenere conto di circostanze emerse solo
in seguito (cfr., p. es., CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989 in
re Ba., p. 3);
-
che, nella fattispecie, i
ricorrenti, rappresentati da un avvocato, hanno sottoscritto, al termine di
un'udienza presso l' Ufficio di tassazione, una transazione, con la quale sono
stati definiti sia i costi di investimento computabili sia l'utile imponibile e
la relativa imposta dovuta (cfr. Verbale di audizione del 30 gennaio
1996);
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che, in simili
circostanze, non si vede come possano ora pretendere di rimettere in
discussione l'accordo raggiunto, tanto più che neppure adducono di essere
incorsi in errore o di essere stati tratti in inganno;
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che, d'altronde, se anche
non vi fosse stata la transazione in questione, il ricorso dovrebbe comunque
essere respinto, non potendo entrare seriamente in considerazione l'argomento
dei ricorrenti, secondo cui essi non avrebbero conseguito alcun utile con
l'alienazione immobiliare, per il fatto di aver dovuto impiegare il ricavo per
il pagamento di diversi debiti;
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che, infatti, l'utile immobiliare
corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di
investimento (art. 128 cpv. 1 LT 1994) ed i soli costi di investimento deducibili
sono quelli tassativamente elencati all'art. 134 cpv. 1 LT 1994;
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che, analogamente a quanto
espressamente stabilito in relazione all'accertamento del reddito soggetto
all'imposta ordinaria sul reddito delle persone fisiche (art. 33 lett. c
LT 1994), non sono pertanto deducibili le spese per l'estinzione di debiti,
tanto più che, nel caso dell'imposta reale sugli utili immobiliari, base per
l'accertamento dell'utile è il solo fondo (immobile) alienato, senza riguardo
alla complessiva capacità contributiva dell'alienante;
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che il ricorso è pertanto
manifestamente infondato;
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che, nel calcolo della
tassa di giustizia e delle spese, che la legge pone a carico dei ricorrenti
soccombenti, si terrà conto delle difficoltà economiche lamentate dai ricorrenti.
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei ricorrenti.