AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.46
Data decisione, Autorità:
10.05.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00046
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 29 febbraio 1996
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Con decisione del 26
settembre 1994, l' Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi
__________ , domiciliati a __________ () la tassazione
IC/IFD 1993-94, valida per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 17 febbraio 1994,
durante il quale erano stati domiciliati a __________. Al reddito del lavoro
del marito, commisurato in fr. 48'241.– in media annua, conformemente alla dichiarazione
fiscale, l'autorità di tassazione aveva aggiunto un reddito d'altra fonte di
fr. 100'000.– in media annua. La motivazione allegata alla decisione spiegava
trattarsi di un importo aggiunto, in considerazione della sproporzione
esistente fra le spese sostenute nel periodo di computo ed i redditi dichiarati.
-
I contribuenti
impugnavano la suddetta decisione con reclamo allo stesso Ufficio, chiedendo
una tassazione corretta ed allegando copia di un avviso di accredito bancario,
da cui risultava che il signor __________ aveva ricevuto dal signor __________
un importo di fr. 150'000.– in data 16 gennaio 1991. L'autorità di tassazione
si rivolgeva allora ai contribuenti, con lettera del 29 novembre 1995, invitandoli
a precisare, entro il 20 dicembre, a quale titolo avessero ricevuto l'importo
in questione e quale uso ne avessero fatto, allegando l'estratto del conto
bancario stesso. Lo scritto si concludeva con l'avvertenza che, in caso di
inosservanza dell'invito, l' Ufficio di tassazione avrebbe proceduto ad infliggere
loro una multa ed a dichiarare irricevibile il reclamo.
Con scritto del 27
dicembre 1995, __________ precisava che i 150'000 franchi erano stati versati
da investitori della Svizzera tedesca, per conto dei quali egli aveva fondato
la __________ SA, da lui diretta ed amministrata.
L' Ufficio di tassazione
dichiarava irricevibile il reclamo con decisione del 22 gennaio 1996, non
essendo stato rispettato il termine attribuito ai reclamanti per produrre la
documentazione richiesta.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ contesta la decisione
dell'autorità fiscale, chiedendo lo stralcio del reddito d'altra fonte. Fa notare
di avere debitamente provato la provenienza dell'importo servito a finanziare
la fondazione della __________ SA.
-
Diritto
applicabile
4.1.
Con l'entrata in vigore
della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28 settembre
1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane applicabile
alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore
della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie (art.
324 cpv. 2 LT 1994).
Per quanto attiene ai
rimedi giuridici, vi è una disposizione transitoria, la quale prevede che
contro le tassazioni notificate prima dell'entrata in vigore della nuova legge
sono applicabili i rimedi di diritto e la procedura del diritto precedente (art.
317 LT 1994). Alle decisioni di tassazione notificate a partire dal 1° gennaio
1995, dunque, si applicano le norme in materia di reclamo e di ricorso
contenute nella nuova legge tributaria, anche se si tratta di tassazioni
relative a periodi fiscali precedenti (Allidi, Procedura,
disposizioni penali e diritto transitorio, in: AA.VV., La riforma della legge
tributaria, Lugano 1995, pp. 17 e 28).
4.2.
La nuova legge federale
sull'imposta federale diretta, da parte sua, si limita a stabilire che «è abrogato
il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la
riscossione di un'imposta federale diretta» (art. 201 LIFD), senza che una
norma transitoria riservi l'applicazione del diritto previgente alle tassazioni
cresciute in giudicato prima del 1° gennaio 1995, data scelta dal Consiglio
federale, incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in
vigore della nuova legge. Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il
principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni
pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a
prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo
l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor,
Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF
113 Ia 412; inoltre CDT n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re
N. e L. R.).
Le disposizioni
procedurali della LIFD trovano pertanto applicazione a tutti gli atti di
procedura posti in essere a partire dal 1° gennaio 1995, con la sola eccezione
delle norme che si rivelano più svantaggiose per il contribuente (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 515; v.
anche StE 1995 B 110 n. 5).
4.3.
Nella fattispecie, la
notifica della tassazione risale al 26 settembre 1994 e la procedura di reclamo
si è aperta con il gravame del 5 ottobre 1994.
Per l'imposta cantonale,
la procedura di reclamo era dunque disciplinata dalle norme procedurali della
legge tributaria abrogata.
Quanto all'imposta
federale diretta, la richiesta di documentazione inoltrata dall'autorità
fiscale al reclamante, in data 29 novembre 1995, menzionava correttamente quale
diritto applicabile la nuova legge sull'imposta federale diretta, quale diritto
allora già in vigore.
- Ricevibilità
del reclamo
5.1.
Il reclamo deve essere
motivato in fatto e in diritto, indicare le prove e contenere una proposta. Se
un reclamo non soddisfa questi requisiti, un termine ragionevole é impartito al
reclamante per adeguarvisi, con la comminatoria d'irricevibilità (cfr. art. 176
cpv. 1 LT 1976).
L'autorità fiscale non può
respingere un reclamo, adducendo l'assenza di documentazione, senza aver
soddisfatto questa norma procedurale (cfr. CDT del 4 settembre
1978 in re Ga.; inoltre CDT n. 16 del 29 gennaio 1981 in re
G.D.).
Scaduto infruttuoso il
termine assegnato, il reclamo è dichiarato irricevibile. Irrilevante è il fatto
che il contribuente abbia prodotto la documentazione o parte di essa dopo la
scadenza del termine o dopo l'intimazione della decisione su reclamo (cfr. CDT
n. 16 del 29 gennaio 1981 in re G.D.).
5.2.
La procedura di reclamo in
materia di imposta federale diretta è disciplinata in modo notevolmente diverso
dalla nuova legge.
5.2.1.
Il decreto concernente
l'imposta federale diretta (DIFD) richiedeva, analogamente alla legge
tributaria cantonale, che il reclamo contro la notifica della tassazione indicasse
chiaramente le proposte del reclamante, i fatti a sostegno e le prove (cfr. art.
101 cpv. 1 prima frase DIFD). Il reclamante doveva produrre in allegato al
reclamo i documenti in suo possesso (cfr. art. 101 cpv. 1 seconda frase DIFD).
Reclami generici e non oggettivamente motivati non venivano presi in
considerazione (cfr. art. 101 cpv. 2 DIFD).
La circostanza che il
contribuente non producesse la documentazione non era comunque di per sè motivo
d'irricevibilità del gravame, purché quest'ultimo fosse motivato in fatto e in
diritto e contenesse una proposta (cfr. CDT n. 165 del 12 giugno
1987 in re. F.F., cons. 4). Di conseguenza, il mero fatto che il contribuente
non producesse i mezzi di prova non giustificava un rifiuto di entrare nel
merito del gravame (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz.,
vol. III, Basilea 1992, p. 240).
5.2.2.
Diversamente da quanto
previsto dal DIFD, per la LIFD il reclamo non deve neppure più essere motivato
(art. 132 LIFD). Tale innovazione è correlata alla semplificazione introdotta
nella notificazione della tassazione, in relazione alla quale è stabilito che
le modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta devono essere comunicate
al contribuente ma non devono più essere motivate (art. 131 cpv. 2 LIFD). Nel reclamo,
è dunque sufficiente che il contribuente manifesti la volontà di impugnare una
decisione di tassazione (Zweifel, Verfahrensgrundsätze und Veranlagungsverfahren,
in ASA 61 p. 436; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über
die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 418 s.).
5.3.
Ne conseguirebbe che,
mentre è ineccepibile la decisione dell' Ufficio di tassazione di rifiutarsi di
entrare nel merito del reclamo in materia di imposta cantonale, per il fatto
che è la stessa legge tributaria a consentire all'autorità di prevedere una comminatoria
in tal senso, nella richiesta di informazioni, più discutibile sarebbe la stessa
decisione, quando si tratta dell'imposta federale diretta. Infatti, come visto,
si giustificherebbe tutt'al più una decisione su reclamo che confermi la
tassazione impugnata.
5.4.
Si noti che, secondo il
Tribunale federale, la prova dell'inesattezza di una tassazione d'ufficio può
essere offerta dal contribuente non solo nella procedura di reclamo, ma anche
in quella di ricorso. Infatti, entrambi i rimedi giuridici sono caratterizzati
dalla piena cognizione che spetta alle autorità che ne sono investite. Con la,
pur tardiva, ripresa della collaborazione da parte del contribuente che si è
dapprima lasciato tassare d'ufficio, l'autorità di reclamo o di ricorso può
dunque servirsi degli stessi mezzi d'indagine che spettano all'ufficio in sede
di tassazione. Della circostanza che il contribuente non abbia ottemperato
(tempestivamente) ai suoi obblighi di collaborazione si può tener conto in sede
di attribuzione delle spese giudiziarie (RF 44/1989 p. 438).
Quanto all'imposta
cantonale, con una sentenza del 1993 (RDAT I-1994 p. 336) la
Camera di diritto tributario ha esteso i princìpi vigenti in materia di imposta
federale diretta anche all'imposta cantonale, affermando il principio per cui
il contribuente può riprendere la collaborazione anche in sede di ricorso. Ciò
impone di interpretare la comminatoria di irricevibilità che l'autorità di
tassazione inserisce nella richiesta di documentazione che essa indirizza al
contribuente, allorché quest'ultimo interpone un reclamo contro la tassazione
d'ufficio senza peraltro indicare i mezzi di prova necessari, nel senso che la
conseguenza, prospettata per il caso in cui l'invito di produrre la
documentazione richiesta venga disatteso, consista non già nella vera e propria
dichiarazione di irricevibilità – che precluderebbe la facoltà di ricorrere
alla Camera di diritto tributario – bensì in una mera conferma della tassazione
impugnata, senza ulteriori atti istruttori. In tal modo, l'autorità di ricorso
potrebbe entrare nel merito di un eventuale successivo ricorso, accompagnato
dalla produzione di mezzi di prova atti a dimostrare l'inesattezza della
tassazione d'ufficio (cfr. anche CDT n. 290 del 12 dicembre 1994 in re R.D., in
RDAT I-1995 n. 4t).
5.5.
Se si ammette che il
contribuente il quale, avendo rifiutato di collaborare con l'autorità fiscale,
si è lasciato sottoporre a tassazione d'ufficio, possa poi riprendere la collaborazione
precedentemente negata nel corso della procedura di ricorso, lo stesso varrà, a
maggior ragione in un caso come quello in esame, in cui il contribuente ha
ottemperato solo parzialmente al proprio obbligo di fornire i chiarimenti
richiestigli.
La decisione impugnata,
con la quale l' Ufficio di tassazione ha dichiarato «irricevibile» il reclamo
del contribuente viene dunque considerata come una decisione di reiezione nel
merito.
- Nel merito
6.1.
L'imposizione di un
reddito d'altra fonte di fr. 100'000.– in media annua è stata decisa
dall'autorità fiscale alla luce delle risultanze di una verifica fiscale svolta
nel 1994 dall'ispettore dell'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche
(UTPG) presso la __________ SA di __________, ditta amministrata dal ricorrente.
Nel citato rapporto, infatti, si rilevava che la disponibilità di denaro di
quest'ultimo era insufficiente a far fronte alle spese di una famiglia di tre
persone, nel biennio 1991/92. A ciò doveva ancora aggiungersi il problema del
finanziamento, da un lato, dell'acquisto del goodwill e dell'inventario
della ditta stessa e, dall'altro, dell'aumento di capitale della società.
Sulla base di tali
indicazioni, l' Ufficio di tassazione di __________ ha effettuato un calcolo
del dispendio, aggiungendo alle spese già considerate dall'ispettore dell'UTPG
un ulteriore importo di fr. 150'000.–, per l'acquisto del goodwill (fr.
80'000.–) e dell'inventario (fr. 20'000.–) e per l'aumento del capitale sociale
(fr. 50'000.–).
Con il reclamo del 5
ottobre 1994, il contribuente ha tuttavia prodotto copia di un avviso di
accredito bancario di fr. 150'000.-. Da tale documento risulta che, in data 16
gennaio 1991, il ricorrente ha ricevuto dal signor __________, domiciliato nel Canton
__________, un importo di fr. 150'000.–. Per meglio chiarire la provenienza e
la destinazione di tale somma di denaro, l' Ufficio di tassazione ha chiesto al
signor __________ un estratto del conto bancario utilizzato per il versamento
citato ed ulteriori informazioni circa l'impiego dei 150'000 franchi.
Non avendo ricevuto
risposta nel termine attribuito al reclamante, l'autorità di tassazione ha
confermato la decisione impugnata, rifiutandosi in tal modo di considerare l'esistenza
del debito con il signor __________.
6.2.
Secondo l'art. 33 LT 1976
il reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e
delle persone al cui sostentamento provvede.
Tocca al contribuente
provare come egli abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita
facendo capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2
LT 1976).
Questa Camera, per
costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo integrare i
redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un
valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi
dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del
contribuente e della sua famiglia (cfr.sent. CDT n. 67 del 22
febbraio 1983 in re R.; sent. CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re
Z.).
6.3.
La Camera di diritto
tributario ha nuovamente rivolto al ricorrente l'invito a produrre la
documentazione richiestagli dall' Ufficio di tassazione, attribuendogli un
termine improrogabile di dieci giorni.
In data 25 marzo 1996, il
ricorrente ha trasmesso alla Camera due scritti del creditore __________:
• un
conteggio degli interessi scaduti il 15 gennaio 1992, cioè un anno dopo la stipula
del contratto di mutuo;
• una
lettera del 26 febbraio 1993, con cui __________ chiede a __________ il
rimborso della somma prestata e della seconda e terza rata di interessi, per complessivi
fr. 168'437.50.
Di fronte a simili
documenti, la Camera ha chiesto alla Divisione delle contribuzioni di accertare
presso l'autorità di tassazione competente se il signor __________ abbia
dichiarato l'esistenza del credito in questione. L' Ufficio di tassazione di
__________ (__________) ha confermato, in data 11 aprile 1996, che __________
aveva dichiarato l'esistenza, il 1° gennaio 1993, di un credito di fr.
150'000.– nei confronti di __________, ed aveva pure indicato l'avvenuto
incasso degli interessi di fr. 15'000.– nel corso del 1991.
Tali accertamenti
permettono di modificare la tassazione impugnata come segue:
a) in
primo luogo, ai debiti privati esistenti il 1° gennaio 1993 si aggiunge un importo
di fr. 150'000.–;
b) in
secondo luogo, le deduzioni vengono incrementate di fr. 15'000.– (fr. 7'500.–
in media annua), corrispondenti agli interessi passivi pagati;
c) infine,
deve essere rivisto il calcolo del dispendio:
1991
1992
salario
61'083
35'400
affitto locale a SA
5'400
prelevamento
1'500
– oneri sociali
– 1'317
– premi assicurativi
– 4'575
– 5'110
– affitto
– 24'400
– 24'400
– imposte
– 3'000
– 26'603
– interessi passivi a
– 15'000
differenza
12'791
– 13'813
Come
si vede, le uscite nel biennio superano le entrate, prima ancora di considerare
le spese per il sostentamento della famiglia. Per queste ultime si prendono in
considerazione le indicazioni contenute nelle tabelle dei minimi di esistenza
agli effetti del diritto delle esecuzioni, redatte periodicamente dalla Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello: in base alle tabelle del
1° luglio 1990 e del 1° aprile 1992, appare adeguata un'aggiunta di fr. 1'200.–
mensili per i coniugi e di fr. 170.– per la figlia. Ne risulta un importo di
fr. 16'440.– in media annua. In tale somma non rientrano, tuttavia, spese per
vacanze né per il mantenimento di automobili o per l'acquisto di beni
voluttuari.
Appare
pertanto più che prudenziale l'aggiunta di un reddito d'altra fonte di fr.
20'000.– in media annua.
- Tassa di giustizia e
spese
Il ricorso è dunque
parzialmente accolto. Nell'attribuzione della tassa di giustizia e delle spese
deve comunque essere tenuto presente il fatto che il ricorso alla Camera è
stato determinato in gran parte dalla mancata collaborazione del contribuente
con l'autorità di tassazione. Proprio per casi come questo la legge stabilisce espressamente
che la tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla Camera di
diritto tributario sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente
vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe
potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo
oppure ha ostacolato con raggiri l'inchiesta della Camera (art. 231 cpv. 2 LT
1994; cfr. anche art. 185 LT 1976 e 144 cpv. 2 LIFD).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD, 185 LT 1976 e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 22 gennaio 1996 è riformata nel senso
che il reddito d'altra fonte è ridotto a fr. 20'000.– e sono ammessi in deduzione
un importo di fr. 150'000.– dalla sostanza (debiti privati) e di fr. 7'500.–
dal reddito (interessi passivi privati).
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994, art. 184 cpv. 3 LT 1976).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster