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80.1996.45 ΓÇó German-language tax appeal struck from docket for formal defect
80.1996.45Altro tribunale21 mar 1996Dismissed
Heinz Zweifel filed a German-language tax appeal after his objection had been declared inadmissible by the Lugano-Campagna tax office for lack of an Italian translation. The Tax Chamber of the Cantonal Court asked him to clarify whether the filing was meant as an appeal and to translate and motivate it, but he instead requested money for translation. The court held that Italian is required in relations with Ticino authorities and that the office had acted correctly by offering a cure period to avoid excessive formalism. The appeal was therefore struck from the docket, and no fees or costs were imposed.
Art. 116 cpv. 1 CF; language of proceedings before Ticino authorities and formal validity of remedies; in relations with cantonal authorities the use of Italian is an essential procedural requirement, justified by the principle of territoriality. A filing in another national language does not satisfy formal requirements unless the defect is cured within the granted period. To avoid excessive formalism, the authority must indicate the defect and allow rectification; if no translation is submitted, the objection may be declared inadmissible and a subsequent appeal dismissed or struck from the docket. The territoriality principle is compatible with the ECHR (consid. on linguistic freedom and territorial limits).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.45
Data decisione, Autorità: 21.03.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00045
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 19 febbraio 1996
in materia di: IC/IFD 89/90
presentato da:
Heinz Zweifel, 9401 Rorschach,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con scritto del 19 febbraio 1996, redatto in lingua tedesca, Heinz Zweifel ha ritornato all' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna la decisione su reclamo notificatagli lo stesso giorno, chiedendone la traduzione in tedesco;
che l'autorità fiscale, considerando lo scritto in questione come ricorso contro la propria decisione, lo ha trasmesso alla Camera di diritto tributario, per ragioni di competenza;
che questa Camera ha indirizzato al contribuente, il 27 febbraio 1996 una lettera raccomandata, con la quale gli ha chiesto se il suo scritto debba intendersi quale ricorso e, in caso di risposta affermativa, di tradurlo in italiano e motivarlo, conformemente alle esigenze poste dalla legge tributaria;
che, per tutta risposta, il contribuente ha rinviato alla Camera, in data 29 febbraio 1996, lo scritto ricevuto, chiedendo, in lingua tedesca, di inviargli l'importo di fr. 145.–, per farlo tradurre in tedesco;
che, di fronte ad una simile condotta processuale, lo scritto del 19 febbraio 1996, nella misura in cui dovesse essere considerato quale ricorso contro la decisione su reclamo intimata lo stesso giorno, può senz'altro essere stralciato dai ruoli;
che si vuole precisare,a titolo abbondanziale, che questa Camera avrebbe dovuto comunque respingere il ricorso, se anche fosse entrata nel merito dello stesso, per il fatto che già l'autorità fiscale aveva dichiarato irricevibile il reclamo interposto dal contribuente, in quanto non tradotto in italiano;
che, infatti, la Camera di diritto tributario, in caso di ricorso contro una decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, deve esaminare preliminarmente se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, nel qual caso gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, oppure se la decisione di irricevibilità deve essere confermata;
che, secondo dottrina e giurisprudenza, la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione federale: nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 116 cpv. 1 CF, che riconosce quattro lingue nazionali;
che, tuttavia, il riconoscimento delle lingue nazionali all' art. 116 cpv. 1 CF pone alla libertà linguistica anche dei limiti, poiché la stessa norma costituzionale garantisce altresì il principio di territorialità, per il quale tutte le lingue nazionali hanno pari diritti: sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua;
che, secondo il Tribunale federale, il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile anche con con l' art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.);
che, pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile, tanto è vero che, per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.; CDT n. 80.95.00006 del 31 maggio 1995 in re R.K.);
che, di fronte al reclamo del contribuente, redatto in lingua tedesca, l' Ufficio di tassazione, per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234), ha provveduto, con scritto del 6 dicembre 1995 a segnalare il vizio al ricorrente e ad attribuirgli contestualmente un termine di quindici giorni per la traduzione;
che, non essendo pervenuta alcuna traduzione del gravame, l'autorità fiscale lo ha pertanto correttamente dichiarato irricevibile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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