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Numero d'incarto:
80.1996.43
Data decisione, Autorità:
10.05.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00043
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 28 febbraio 1996
in
materia di: IC 95/96
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: avv. __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
fiscale 1995-96, inoltrata in data 18 settembre 1995, __________, segretaria,
domiciliata a __________, chiedeva la deduzione dal reddito di un importo di
fr. 997.80, per spese di malattia, infortunio o invalidità. Alla dichiarazione
era allegata una nota d'onorario del dentista dott. __________, da cui
risultavano interventi per complessivi fr. 1'771.30, fra il 1993 e il 1994.
Con decisione del 20
novembre 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ negava peraltro la
deduzione richiesta, ritenendo che non fossero deducibili le spese per cure
dentarie.
La contribuente impugnava
la suddetta decisione con reclamo del 1° dicembre 1995, argomentando di essersi
attenuta alle istruzioni distribuite con il formulario per la dichiarazione.
L'autorità di tassazione
respingeva il gravame con decisione del 29 gennaio 1996, così motivata:
«Sono considerate spese
per cure dentarie quelle per prestazioni del medico dentista riconosciute dalle
casse malati che rientrano nell'elenco delle prestazioni obbligatorie incondizionate
e condizionate, come pure quelle riconosciute dall'assicurazione infortuni.
Dall'esame della documentazione acquisita agli atti risultano deducibili
unicamente le spese per anestesia e radiografie, che ascendono a fr. 122.30 di
media annua. La deduzione riconosciuta non supera l'ammontare della franchigia
(fr. 796.– di media annua), ragion per cui la contribuente non ha diritto ad alcuna
defalcazione per spese mediche».
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta le
argomentazioni contenute nella decisione su reclamo. Osserva, in primo luogo,
che dalla lettera dell'art. 32 lett. i LT non si rileva alcuna
esclusione di determinate spese per malattia o infortunio; in secondo luogo,
ritiene che la ratio della norma in questione non possa essere «altra
che quella di permettere al contribuente di poter dedurre dal reddito
imponibile le spese che non vengono risarcite da alcuna Cassa malati, rispettivamente
assicurazione infortuni».
-
Sebbene la decisione
impugnata si riferisca sia all'imposta cantonale sia all'imposta federale
diretta, la ricorrente ha circoscritto la contestazione alla sola imposta cantonale.
Nel ricorso, redatto da un avvocato, si menziona infatti solo la legge
tributaria ticinese.
3.1.
A tale riguardo, si deve
ricordare che, con le sue richieste di modifica del dispositivo della decisione
impugnata e con le sue considerazioni a supporto di tali domande, il ricorrente
determina l'oggetto della lite. In tal modo, dal ricorso si stabilisce quale periodo
fiscale sia contestato e se la decisione viene contestata solo in relazione all'imposta
federale diretta, solo in merito all'imposta cantonale o in relazione a tutte
le imposte (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol.
III, Basilea 1992, p. 235; Behnisch, Die Verfahrensmaximen und ihre
Auswirkungen aus das Beweisrecht im Steuerrecht, in ASA 56 pp. 612-613).
È dunque possibile
motivare un ricorso in materia di IFD facendo rinvio ai fatti invocati e alle
prove presentate in un ricorso in materia di imposta cantonale, a condizione
però che il contribuente designi chiaramente quelle indicazioni che vengono addotte
a motivazione del ricorso concernente le imposte federali (Masshardt/Tatti,
Commentario IFD, Lugano 1985, pp. 437-438).
3.2.
Nella fattispecie, il
legale che rappresenta la contribuente ha unicamente motivato il ricorso in
materia di imposta cantonale, chiedendo espressamente la modifica di quella
parte del dispositivo che si riferisce all'IC. Alle osservazioni delle
amministrazioni fiscali cantonale e federale, che proponevano alla Camera di
non entrare nel merito del ricorso, per quanto concerne l'IFD, la ricorrente
non ha d'altra parte manifestato alcuna opposizione.
- 4.1.
Per l'art. 32 cpv. 1 lett.
i LT 1994 sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità
del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando
tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento
del reddito imponibile.
La deduzione in questione,
che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla
legge tributaria del 1994, non rientra nella categoria delle c.d. «deduzioni
organiche», cioè di quelle detrazioni dei costi connessi con il conseguimento del
reddito, che sono dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta per
contro di una deduzione fondata su considerazioni di carattere extrafiscale: vi
sono cioè spese che, pur rientrando nel novero dei costi per il mantenimento
del contribuente e della sua famiglia – la cui deduzione pertanto sarebbe
esclusa dall'art. 33 lett. a LT – sono invece ugualmente dedotte dal
reddito, in particolare per esigenze di politica sociale (Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; Höhn, Steuerrecht,
7a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 192).
4.2.
La legge tributaria non
definisce la nozione di «spese per malattia, infortunio o invalidità», ragione
per cui si deve procedere ad un'interpretazione alla luce dei materiali
legislativi. La creazione di nuove norme fiscali e la modifica di disposizioni
esistenti sono, infatti, sovente oggetto di estese consultazioni in commissioni
e parlamenti. Perciò i materiali offrono informazioni circa il senso delle
norme, permettendo di stabilire che cosa il legislatore abbia voluto o non
abbia voluto disporre. Intenzioni del legislatore che non hanno trovato
espressione nella legge non sono tuttavia vincolanti (Höhn, op.
cit., p. 94 e giurisprudenza citata).
4.3.
Dai verbali della
Commissione speciale in materia tributaria, si evince che, nell'ambito
dell'esame del disegno di nuova legge tributaria, vi è stata effettivamente una
discussione circa i casi in cui ammettere la deduzione in esame. Un commissario
ha pertanto affermato espressamente quanto segue:
«La legislazione
fiscale non crea nuove categorie di malattia, infortunio o invalidità ma si
riferisce a quelle dichiarate tali dalla specifica LF.
Possono quindi essere
dedotti in ambito fiscale i costi non coperti dalla cassa malati riferiti a
interventi di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero.
Gli interventi sui
denti non rientrano, ad esempio, nelle casistiche ammesse in deduzione poiché
non configurano una malattia ai sensi della LF e della relativa giurisprudenza»
(Verbale del 10 novembre 1993, p. 11).
Tale interpretazione
restrittiva trova riscontro nel Rapporto della stessa Commissione, in cui si
precisa espressamente che «le spese che entrano in linea di conto sono
quelle di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero riferite a malattia,
infortunio o invalidità secondo le disposizioni della relativa legislazione
federale, per la parte assunta direttamente dal contribuente per se stesso o
per le persone al cui sostentamento egli provvede». La Commissione conclude
pertanto che «le casistiche non coperte dalla legislazione federale come ad
esempio le cure dei denti non possono quindi beneficiare di questa deduzione» (Rapporto
di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio
13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1,
del 26 aprile 1994, p. 39).
Il Gran Consiglio ha
accolto l'art. 32 cpv. 1 lett. i del disegno di legge annesso al citato
Rapporto di maggioranza, senza discussione né modifiche (cfr. Verbali
del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. II, Sessione
ordinaria primaverile 1994, pp. 606-615).
4.4.
La disposizione legale in
questione deve dunque essere interpretata nel senso che entrano in
considerazione unicamente le categorie di spese assicurabili riferite a
casistiche considerate di malattia, infortunio o invalidità dalle relative
legislazioni federali (cure mediche e ospedaliere, prestazioni farmaceutiche,
per occhiali, ecc.) (Bernardoni, Le principali modifiche della
nuova legge tributaria, in: La riforma della legge tributaria, Lugano
1995, p. 38).
- Sulla base
dell'interpretazione descritta dell'art. 32 cpv. 1 lett. i LT 1994,
l'autorità di tassazione ha negato la deduzione delle spese che la contribuente
ha sostenuto per le cure dentarie prestate dal dott. __________.
5.1.
La cura medica prevista
dalla legge federale sull'assicurazione contro le malattie serve a riconoscere
una malattia (diagnosi), a sottoporla ad un trattamento specialistico (terapia)
ed a curarla o migliorarla o almeno a rendere il suo decorso più sopportabile,
nella misura in cui non è più possibile una cura con mezzi ragionevoli. I
capoversi da 2 a 6 dell'art. 12 LAMI (art. 25 LAMAl dal 1° gennaio 1996)
disciplinano le prestazioni minime o obbligatorie (Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea 1993, p. 278; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1994, p. 178).
5.2.
Le misure dentarie non
costituiscono, in linea di principio, trattamenti medici, sicché le casse
malati non hanno l'obbligo di assumerle a proprio carico.
Secondo la giurisprudenza,
il trattamento dentario è una misura terapeutica applicata all'apparato
masticatorio. Sotto il profilo del diritto alle prestazioni dell'assicurazione
contro le malattie, poco importa che la prestazione sia praticata da un
dentista o da un medico. Neppure è determinante la causa dell'affezione da curare.
Il fatto che una misura dentaria sia resa necessaria da una malattia la quale
deve essere oggetto di un trattamento medico non è neppure decisivo, così come
sono irrilevanti le prevedibili incidenze del trattamento dentario sullo stato
di salute dell'assicurato, come la prevenzione di un'affezione dell'apparato
digerente o le conseguenze favorevoli che il trattamento può avere sull'evoluzione
di una tale malattia.
Neppure la circostanza che
il trattamento dell'apparato masticatorio costituisca una misura preliminare e
necessaria per l'esecuzione del trattamento medico di una malattia basta a far venir
meno il carattere dentario della misura stessa (DTF 116 V 114 e
giurisprudenza citata; inoltre Maurer, op. cit., p. 281).
5.3.
Sulla base delle
considerazioni che precedono, la Divisione delle contribuzioni ha pertanto
emanato una circolare in cui circoscrive le spese per cure dentarie deducibili
alle sole spese rientranti nell'elenco delle prestazioni obbligatorie
incondizionate e condizionate (Circolare n. 25 del 20 aprile 1995
concernente la deduzione delle spese per malattia, infortunio o invalidità, p.
6).
5.4.
Nella fattispecie,
l'autorità di tassazione ha pertanto ammesso la deducibilità, in linea di
principio, delle spese per radiografie ed anestesie, per un ammontare di fr.
244.60. Poiché peraltro tale importo è inferiore al 5% del reddito imponibile,
la deduzione è infine stata negata.
Nessuna ulteriore spesa
potrebbe entrare in considerazione.
- Alla luce del chiaro
esito dell'esame dei materiali legislativi, deve essere respinta la censura del
ricorrente, secondo cui l'interpretazione restrittiva della disposizione in
esame sarebbe arbitraria.
Né una simile conclusione
può essere tratta dalla circostanza che, ai fini dell'imposta federale diretta,
le spese per cure dentarie sembrano essere deducibili in misura maggiore.
Sebbene, infatti, il tenore letterale delle disposizioni della LT e della LIFD
sia pressoché identico, si deve tuttavia ricordare come un'interpretazione
divergente di norme simili di diritto federale e cantonale sia considerata
dallo stesso Tribunale federale come non arbitraria (ASA 61 p.
79, 27 p. 294).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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