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Numero d'incarto:
80.1996.35
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00035
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 15 febbraio 1996
in
materia di: imposte alla fonte
presentato
da:
SA, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, con istanza del 18
gennaio 1996, indirizzata all'Ufficio imposte alla fonte, la __________ SA
chiedeva che il proprio dipendente __________ potesse beneficiare dell'aliquota
comprensiva delle deduzioni per figli senza attività lucrativa, che frequentano
scuole superiori;
-
che l'autorità di
tassazione respingeva l'istanza con decisione del 24 gennaio 1996, argomentando
che la scuola frequentata dai figli del dipendente in questione non sarebbe
stata compresa nell'elenco di quelle riconosciute dal Decreto esecutivo dell'8
novembre 1994;
-
che, con reclamo del 29
gennaio 1996, la società datrice di lavoro faceva notare che la scuola
frequentata dai figli di __________ permette di conseguire il diploma per
accedere agli studi universitari;
-
che l'Ufficio imposte alla
fonte accoglieva in parte il reclamo, con decisione del 6 febbraio 1996,
ammettendo la deduzione per il solo figlio minorenne __________;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ SA reputa
contraddittoria la concessione della deduzione solo per uno dei due figli, essendo
gli stessi iscritti al medesimo corso di ragioneria, e fa osservare come entrambi
i figli siano effettivamente a carico del padre;
-
che, nelle sue
osservazioni del 4 marzo 1996, l'Ufficio imposte alla fonte precisa che la sola
ragione per cui per uno dei figli è stata riconosciuta la deduzione deve ricercarsi
nella circostanza che è ancora minorenne;
-
che sono soggetti ad una
trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa
dipendente:
a) i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli
stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;
analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b) i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la
settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art.
91 LIFD);
-
che l'imposta è prelevata
sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD);
-
che, per quanto attiene
alle aliquote applicabili, l'onere fiscale cui sono sottoposti i contribuenti
soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde essenzialmente, per effetto del
principio della parità di trattamento, a quello che si avrebbe nel caso della
tassazione in una procedura ordinaria, tanto è vero che la legge stabilisce
che:
• le
aliquote sono allestite conformemente a quelle per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);
• si
deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi
un'attività lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86
cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);
• si
deve tener conto, in forma forfettaria, delle spese professionali, per premi
assicurativi, nonché della deduzione per oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT; art.
86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID);
-
che l'allestimento delle
aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per
l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del Consiglio di Stato per
l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT);
-
che l'art. 1
dell'ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta
(OIF), emanata il 19 ottobre 1993 dal Dipartimento federale delle finanze, e,
per l'imposta cantonale, l'art. 108 LT, definiscono quattro tipi di aliquote:
a) per
persone sole;
b) per
coniugati con un solo reddito nonché per contribuenti vedovi, separati legalmente
o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli convivono con figli minorenni
o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
c) per
coniugati con doppio reddito (entrambi conseguiti in Svizzera);
d) per
contribuenti che esercitano un'attività a tempo parziale o accessoria;
-
che, secondo la Direttiva
n. 1/1995 della Divisione delle contribuzioni, concernente l'imposizione alla
fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, è considerato
figlio a carico ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo
anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede;
-
- che, secondo l'Ufficio
imposte alla fonte la scuola frequentata dai figli del dipendente __________
non rientrerebbe fra quelle che, secondo il decreto esecutivo concernente le
persone fisiche, dell'8 novembre 1994, danno diritto alla deduzione per figli
agli studi, riconosciuta dall'art. 34 LT 1994;
-
che l'art. 10 cpv. 2 del
citato decreto esecutivo stabilisce che «deve trattarsi di scuole, studi o
corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza
retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano
ad un esame riconosciuto»;
-
che la laconica
motivazione della decisione impugnata, secondo cui la scuola frequentata da
__________ e __________ non figurerebbe nell'elenco di quelle riconosciute, non
permette a questa Camera di valutare le vere ragioni per cui l'aliquota richiesta
è stata negata, dal momento che un elenco di scuole "riconosciute"
non esiste;
-
che, nella fattispecie, i
figli di __________ frequentano, secondo i certificati allegati all'istanza,
l'istituto tecnico commerciale legalmente riconosciuto "__________"
di __________, che permette di conseguire il diploma di ragioniere;
-
che l'istituto tecnico
commerciale, nell'ordinamento scolastico italiano, è una scuola d'istruzione
secondaria che rilascia il diploma di ragioniere (cfr. Daniele,
Scuole d'istruzione secondaria, in: Novissimo Digesto Italiano, vol. XVI,
Torino 1969, pp. 874-875), ma che, in seguito alla liberalizzazione
dell'accesso all'Università del 1969, permette di conseguire la maturità (Salazar,
Scuola (ordinamento scolastico), in: Novissimo Digesto Italiano – Appendice,
vol. VI, Torino 1986, pp. 1110-1111), ed è pertanto assimilabile, fatte le
debite distinzioni, alla scuola cantonale di commercio di Bellinzona;
-
che di conseguenza, nella
misura in cui il corso frequentato dai figli di __________ adempie gli altri
requisiti stabiliti dal decreto in questione, non si vede per quale ragione
possa essere negata la concessione dell'aliquota postulata dalla ricorrente;
-
che pare pertanto
opportuno rinviare gli atti all'autorità di tassazione, perché proceda a
verificare l'esistenza delle condizioni richieste, in particolare che si tratti
di un corso a tempo pieno – e non magari di un corso serale – ed emetta una
nuova decisione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- La
decisione su reclamo del 6 febbraio 1996 è annullata.
§ Di
conseguenza, gli atti sono rinviati all'Ufficio imposte alla fonte, per una
nuova decisione conforme alle considerazioni espresse nella presente decisione.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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