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Numero d'incarto:
80.1996.33
Data decisione, Autorità:
13.01.1997, CDT
Incarto n.
80.96.00033
Lugano
13 gennaio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 14 febbraio 1996
in
materia di: IC/IFD 91/92 - IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: avv. __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
d'imposta 1991-92 __________ ha dichiarato quale unico reddito gli alimenti per
il figlio minorenne per un importo di fr. 20'600.-- annui; nella successiva
dichiarazione non ha indicato entrate di sorta. L' Ufficio di tassazione le ha
invece esposto in via valutativa un reddito d'altra fonte di fr. 60'000.-- di
media annua, adducendo che nei periodi precedenti la contribuente aveva
sostenuto di vivere separata dal marito, cittadino svizzero con attività
lucrativa in Svizzera ma residente a __________ (cfr. decisioni su reclamo
IC/IFD 1991-92 e 1993-94 del 15 gennaio 1996).
Questa Camera con sentenza
del 6 marzo 1987, considerata l'impossibilità a quell'epoca di accertare il
luogo di domicilio del marito e non essendo stato possibile escludere che la
separazione di fatto fosse la mera conseguenza delle continue e prolungate
assenze per motivi di lavoro, aveva proposto alle parti, in via di transazione,
di stabilire il reddito imponibile netto della contribuente in fr. 40'000.-- di
media annua.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ chiede l'annullamento delle suddette tassazioni e
la retrocessione degli atti all' Ufficio di tassazione perché si pronunci
nuovamente, intestando la partita fiscale al marito, tenuto conto del fatto che
dal 1991 __________ lavora in Ticino alle dipendenze della __________ Sagl di
__________ e che è assoggettato all'imposta alla fonte.
Rileva in particolare che
il domicilio fiscale del marito, ossia il centro dei suoi interessi personali e
professionali, deve essere accertato in Ticino sin dal 1991. L'imposizione di
un reddito d'altra fonte di fr. 60'000.-- configura, secondo la ricorrente, una
doppia imposizione economica.
-
All'udienza dell' 11
dicembre 1996, dopo discussione ed esame della nuova documentazione prodotta
pendente causa, le parti, su proposta del giudice, hanno convenuto di
stabilire, per entrambi i periodi fiscali in discussione, il reddito d'altra
fonte in fr. 30'000.-- di media annua, confermate le deduzioni già concesse
nelle contestate decisioni su reclamo.
-
Spese e tassa di
giustizia tengono conto dell'esito parzialmente positivo del ricorso, non senza
dimenticare che la lo stesso è stato sostanzialmente provocato dalla situazione,
invero non del tutto trasparente, relativa al domicilio del marito della ricorrente.
(art. 231 cpv. 2LT 1994 e art. art. 185 cpv. 1 LT).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 15 gennaio 1996 relative ai periodi
fiscali IC/IFD 1991-92 e 1993-94 sono riformate nel senso che il reddito
d'altra fonte è ridotto a fr. 30'000.-- di media annua per ciascuno dei
periodi.
- Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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