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Numero d'incarto:
80.1996.30
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00030
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 12 febbraio 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________,
domiciliato a __________, è docente al __________ __________ di __________.
Nella dichiarazione
fiscale per il periodo 1995-96, inoltrata il 23 febbraio 1995, chiedeva fra
l'altro la deduzione dal reddito delle liberalità a diversi enti di pubblica
utilità, per un ammontare di complessivi fr. 4'468.– per l'imposta cantonale
(IC) e fr. 4'649.– per l'imposta federale diretta (IFD).
Con decisione dell'11
dicembre 1995, l' Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava al
contribuente la tassazione IC/IFD 1995-96. La deduzione per liberalità era
concessa solo nella misura di fr. 2'683.– per l'IC e di fr. 3'075.– per l'IFD.
In seguito ad una richiesta esplicita del contribuente, l'autorità di
tassazione precisava, con scritti successivi del 12 e del 19 dicembre 1995, di
non avere ammesso in deduzione i versamenti effettuati a favore delle comunità
religiose e degli enti con fini di culto. Erano pertanto stati esclusi i
seguenti enti: __________, Collegio __________ __________, Parrocchia di
__________.
Il contribuente impugnava
allora la decisione in questione, postulando la deduzione dei versamenti a
favore del __________ e del __________, di cui negava il carattere di enti con
scopi di culto. L'autorità di tassazione respingeva il gravame con decisione
del 29 gennaio 1996, ribadendo che i due enti citati non adempivano i requisiti
stabiliti dalla legge.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ chiede la deduzione dal
proprio reddito delle seguenti liberalità effettuate nel periodo di computo:
fr. 1'000.– all'anno al __________ e fr. 1'170.– nei due anni al Collegio
__________. A suo avviso, l'esenzione dei versamenti a questi due enti deriverebbe
non dalla loro natura di persone giuridiche con scopo pubblico o di esclusiva
pubblica utilità, bensì dalla stessa esenzione di cui gode la Diocesi di
__________, della quale i due soggetti in questione sarebbero parte integrante.
Nelle loro rispettive
osservazioni del 30 aprile e del 10 giugno 1996, l'Amministrazione federale
delle contribuzioni (AFC) e la Divisione cantonale delle contribuzioni chiedono
la reiezione del ricorso, sottolineando come la legge escluda che siano dedotte
dal reddito delle persone fisiche le devoluzioni alla Chiesa cattolica.
- Per l'art. 33 cpv. 1
lett. i LIFD, sono dedotti dai proventi le prestazioni volontarie in
contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate
dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (art.
56 lett. g), sempre che tali prestazioni siano di almeno 100 franchi e
non superino complessivamente il 10 per cento dei proventi imponibili, dopo le
deduzioni di cui agli articoli 26 a 33.
Una disposizione analoga è
contenuta nella legge cantonale, con due sole differenze: la singola
prestazione, per poter essere dedotta, deve ammontare ad almeno 100 franchi e
il limite massimo è fissato non nel 10% del reddito imponibile bensì in 5'000
franchi (art. 32 cpv. 1 lett. h LT 1994).
La deduzione in questione,
che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla legge
sull'imposta federale diretta e dalla legge tributaria del 1994, non rientra
nella categoria delle c.d. «deduzioni organiche», cioè di quelle detrazioni dei
costi connessi con il conseguimento del reddito, che sono dettate dal principio
di capacità contributiva. Si tratta per contro di una deduzione fondata su
considerazioni di carattere extrafiscale, in particolare di politica sociale (Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; Höhn, Steuerrecht,
7a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 192).
- 4.1.
Il ricorrente sostiene che
Collegio __________ e __________ non godono di personalità giuridica autonoma
ma sono attività della Diocesi di __________. Pertanto, sono esenti da imposta
in virtù della stessa esenzione di cui gode la Diocesi, con ogni sua attività.
4.2.
Come correttamente
rilevato dalle autorità resistenti, nelle rispettive prese di posizione, la
possibilità, per le persone fisiche, di chiedere la deduzione delle liberalità
dai propri redditi è limitata ai versamenti a favore delle «persone
giuridiche... che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo
pubblico o di esclusiva pubblica utilità», tanto è vero che le stesse
disposizioni legali rinviano poi, per la delimitazione delle persone giuridiche
in questione, agli articoli 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT.
Queste norme prevedono appunto l'esenzione dall'imposta delle persone
giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità.
Ne consegue, chiaramente, che la stessa deducibilità delle devoluzioni
effettuate dalle persone fisiche non è data quando il beneficiario rientri in
un'altra categoria di soggetti esenti dall'imposta sull'utile e sul capitale
delle persone giuridiche. Non sono allora deducibili le prestazioni volontarie
alla Chiesa cattolica, cui la stessa Costituzione cantonale riconosce la
personalità giuridica di diritto pubblico e che è dunque esente in virtù dell'art.
65 lett. c LT 1994.
Ne consegue che, se quelle
che hanno beneficiato delle liberalità del ricorrente fossero, come egli ha
sostenuto nel ricorso, attività della stessa Diocesi di __________, non vi
sarebbe alcun diritto alla deduzione richiesta.
4.3.
L'affermazione su cui si
fondano le argomentazioni contenute nel ricorso non trova peraltro riscontro
nei fatti.
Il __________ dei
cattolici svizzeri è infatti una fondazione ai sensi dell'art. 80 CCS, con sede
a __________ (cfr. Statuti di fondazione del 24 novembre 1992, art. 1).
Pare quindi opportuno
esaminare i requisiti cui sottostà la deduzione delle liberalità alle persone
giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità.
4.4.
Come si evince dalla
lettera delle norme applicabili, occorre, in primo luogo che le persone
giuridiche che beneficiano delle liberalità della persona fisica che chiede la
deduzione godano dell'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche e, in
secondo luogo, che l'esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica
persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto.
A tal fine, la Divisione
delle contribuzioni ha allestito un'apposita lista degli enti esenti ex art.
65 lett. f LT, al 1° gennaio 1995. Poiché tale elenco contiene però le
sole persone giuridiche dichiarate esenti dall'autorità fiscale ticinese, per
il fatto di avere sede nel Cantone, è stato preparato, dalla Conferenza dei
funzionari fiscali di Stato, un ulteriore elenco delle persone giuridiche con
sede in Svizzera, che beneficiano dell'esenzione dall'imposta federale diretta
per il fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità.
4.5.
Dall'elenco allestito
dalla Conferenza dei funzionari fiscali di Stato risulta che il
____________________ cattolici svizzeri (____________________Schweizer Katholiken)
gode dell'esenzione quale persona giuridica con scopi pubblici o di pubblica
utilità. Tale esenzione appare giustificata, alla luce degli scopi perseguiti
dalla fondazione in questione: sostegno al lavoro della Chiesa ed a progetti di
sviluppo a favore di persone sfavorite sul piano economico e sociale in Africa,
Asia, America Latina e Oceania; contributo alla realizzazione degli scopi della
Chiesa in Svizzera; promozione della solidarietà universale della popolazione
svizzera; partecipazione alla formazione d'opinione e alla presa di decisioni
in materia di politica dello sviluppo (cfr. Statuti di fondazione, art. 2).
Non è invece esentato dal
pagamento delle imposte il Collegio __________ di __________.
- Il ricorso è
parzialmente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 29 gennaio 1996 è riformata nel senso
che è ammessa la deduzione di fr. 1'000.– all'anno per liberalità a enti di
pubblica utilità (__________cattolici svizzeri).
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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