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Numero d'incarto:
80.1996.28
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00028
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 12 febbraio 1996
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
e __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1993-94 __________ e __________ hanno chiesto la deduzione dai
loro redditi del lavoro delle perdite aziendali subite nella gestione del
negozio di articoli di regalo "__________" per ca. fr. 15'000.-- di
media annua. L' Ufficio di tassazione non ha invece concesso la deduzione delle
perdite lamentate dai contribuenti e ha azzerato il reddito aziendale (cfr.
notifica della tassazione del 16 gennaio 1995, confermata in sede di reclamo
con decisione del 15 gennaio 1996).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________ ripropongono la deduzione delle perdite
aziendali subite negli esercizi 1991 e 1992 per fr. 15'231,50 di media annua.
-
La Camera di diritto
tributario ha conferito incarico al proprio ispettore di verificare il reddito
aziendale dei contribuenti alla luce delle perdite denunciate. Egli ha potuto
constatare innanzi tutto che l'attività aziendale è cessata e che la ditta è
stata radiata dal Registro di commercio il 29 aprile / 9 maggio 1996. Dopo
aver esaminato in contraddittorio i dati contabili con il fiduciario dei
ricorrenti, l'ispettore fiscale ha proposto, trovando il consenso del rappresentante
dei contribuenti, di ammettere perdite in ragione di fr. 9'000.-- di media
annua.
Questa Camera acconsente
in considerazione del cattivo andamento degli affari, che ha costretto i
ricorrenti a cessare l'attività aziendale e degli accertamenti dell'ispettore
fiscale, secondo i quali tali perdite riflettono l'oggettivo andamento dell'attività.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 15 gennaio 1996 è riformata nel senso
che dal reddito dei contribuenti sono dedotte perdite in ragione di fr.
9'000.-- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione
di nuovi conteggi d'imposta.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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