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Numero d'incarto:
80.1996.27
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00027
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 12 febbraio 1996
in
materia di: IC/IFD 91/92 int.
presentato
da:
__________, arch. __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________, di
professione architetto, ha conseguito negli anni 1989-90 un reddito annuo medio
di fr. 35'000.-- quale dipendente della __________ SA. Nella tassazione IC/IFD
1991-92 l'UT gli ha pertanto esposto detto reddito del lavoro, concedendogli le
deduzioni di legge (cfr. notifica della tassazione del 26 giugno 1995).
Nel biennio successivo il
reddito del lavoro annuo è mediamente sceso a fr. 18'200.--. Tale importo gli è
quindi stato imposto nella tassazione IC/IFD 1993-94 (cfr. notifica di
tassazione del 10 luglio 1995).
-
Con scritto del 28 ottobre
1993 __________ presentava reclamo contro la tassazione 1989-90, formulando nel
contempo una domanda di tassazione intermedia con effetto dal 1° agosto 1991.
Faceva rilevare di essere stato licenziato dalla società per la quale lavorava,
la __________ SA e di essersi annunciato disoccupato all' Ufficio cantonale del
lavoro, postulando l'erogazione delle indennità di disoccupazione. Essendogli
però state rifiutate le indennità, veniva riassunto dalla __________ SA dal 1°
gennaio 1992; veniva tuttavia nuovamente licenziato con effetto dal 1° aprile
-
Annunciatosi come disoccupato, gli veniva nuovamente negato il diritto
alle indennità di disoccupazione dapprima con sentenza del Tribunale cantonale
delle assicurazioni e in seguito con sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni.
-
Con due decisioni
prive della data di notificazione l'UT respingeva la domanda, considerando che
la parziale sospensione dell'attività, senza versamento delle indennità di
disoccupazione, non costituisce motivo di tassazione intermedia né secondo l'art.
99 LT né secondo l'art. 96 DIFD.
Entrambe le decisioni
venivano confermate in sede di reclamo con decisioni del 16 gennaio 1996,
negando in entrambi i casi l'applicabilità dell'art. 99 lett. e LT.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso il contribuente ripropone in questa sede la domanda di
tassazione intermedia, invocando l'applicazione della lett. b dell'art. 99 LT.
Evoca la progressiva riduzione del reddito del lavoro: fr. 36'400.-- nel 1990,
fr. 19'600.-- nel 1991 e fr. 16'800.-- negli anni 1992-1994.
-
5.1.
A giusta ragione, nel suo
ricorso, __________ non contesta l'inapplicabilità alla presente fattispecie dell'art.
99 lett. e LT per quanto riguarda la richiesta di tassazione intermedia
in materia di IC.
5.2.
In effetti, secondo l'art.
99 lett. e LT si fa luogo a intermedia in caso di modificazione durevole
del reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata a titolo principale
nella misura di almeno il 50%. La modificazione, come risulta dal testo della
legge, deve essere riferita al reddito e deve raggiungere almeno la misura del
il 50%. Non é quindi dato motivo di intermedia, quand'anche l'attività fosse ridotta
di oltre la metà, se non vi è riduzione del salario pari almeno al 50%. Invero
non sempre la riduzione del tempo di lavoro e del salario sono proporzionali. È
comunque opportuno sottolineare che la modifica del reddito di almeno il 50%
deve essere la conseguenza di una modifica del tempo di lavoro sostanzialmente
corrispondente (cfr. CDT n. 32/89 del 3 marzo1989 in re P., CDT
n. 288/91 del 31 ottobre 1991 in re A. G.; CDT 136/92 del 29 maggio
1992 in re F.Z.). Occorre infine precisare che per stabilire se il reddito é
diminuito di almeno il 50% occorre considerare uno stesso e unico momento che
non può essere altro se non quello in cui l'attività viene ridotta: cioè il
momento in cui sorge il motivo di intermedia (cfr. ad es. CDT
130/89 in re T.F.).
5.3.
Va infine rilevato che
questa Camera ha altresì avuto modo di decidere che non ha diritto alla
tassazione intermedia per diminuzione del reddito nella misura del 50% non solo
l' azionista dipendente, come deciso in CDT n. 146 del 22 agosto
1994, ma neppure un dipendente che ha nella società una posizione preminente,
quanto a indipendenza nell'organizzare e nel dirigere l'attività della società,
in casu presidente del consiglio d'amministrazione e consigliere delegato (CDT
n. ..__________ del 31 maggio 1995 in re GL. G.).
5.4.
Orbene, non appena si
consideri l'evoluzione dei salari del contribuente nell'arco degli anni dal
1989 al 1994 non si ravvisa uno specifico momento in cui vi sarebbe stata una
riduzione del salario del 50% accompagnata da una riduzione della durata del
lavoro sostanzialmente corrispondente.
Nemmeno con il presente
ricorso egli rende liquida una simile circostanza. Anzi, egli rinuncia ad
invocare, per quanto è dato di arguire dal testo della memoria ricorsuale,
l'applicazione della lett. e dell'art. 99 LT.
5.5.
A titolo abbondanziale non
si può fare a meno di attirare l'attenzione sulla sentenza pronunciata il 28
gennaio 1993 dal Tribunale cantonale delle assicurazioni e su quanto da essa
accertato sul ruolo e sull'attività che il qui ricorrente ha continuato a
svolgere per la __________ SA quando ne era amministratore unico e di fatto
quando aveva trasferito formalmente nel gennaio del 1992 l'amministrazione
della società alla figlia.
- Resta pertanto da
esaminare se torni applicabile per l'IC la lett. b dell'art. 99 LT e per
l'IFD l'analoga disposizione contenuta nell'art. 96 DIFD.
6.1.
Come è noto, di regola sia
l'imposta federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate
sul reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art.
41 cpv. 1 DIFD e art. 95 cpv. 1 LT). Se tuttavia nel corso di un periodo di
tassazione le basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una
tassazione intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della
modifica (art. 96 DIFD, rispettivamente dell'art. 99 cpv. 1 lett. b LT).
Fra i motivi, elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD, che danno
diritto alla tassazione intermedia vi è l'inizio d'attività lucrativa e il
mutamento di professione (cfr. DTF 109 Ib 11; STF
del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig, Direkte Bundessteuer,
II ediz., vol. I, Basilea 1982, ad art. 42 nota 29; Rivier, Droit
fiscal suisse, p. 262). Detti motivi sono previsti anche dall'art. 99 cpv. 1
lett. b LT.
6.2.
Per quanto riguarda la
modifica delle fonti di reddito occorre che essa sia sostanziale e duratura.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale una mera diminuzione
dell'attività lucrativa globale non esclude la possibilità di una tassazione
intermedia, purché il decremento tragga origine dalla cessazione completa dell'attività
principale (cfr. STF del 25 maggio 1984, in re G.M. St.; DTF
109 Ib 12; DTF 110 Ib 313). Occorre tuttavia che ciò provochi non
solo una modifica sostanziale del reddito, bensì anche una modifica strutturale
fondamentale della situazione professionale complessiva del contribuente (cfr. DTF
110 Ib 313 cons. 2 b, c; anche in StR 1986 p. 399, cons. 2 b, c).
Di contro il mutamento del campo d'attività all'interno dello stesso settore o
della medesima azienda non costituiscono, di regola, un cambiamento di professione
(cfr. CDT del 17 dicembre 1984 in re G. T.).
6.3.
Analogamente, per quanto
attiene al diritto cantonale, la giurisprudenza di questa Camera ha
costantemente negato che oscillazioni di reddito d'attività lucrativa dipendente
di un contribuente costituiscano motivo di tassazione intermedia (cfr. tra le
molte, CDT del 18 aprile 1979 in re Lo.; CDT del 16
marzo 1981 in re Ma.; CDT del 21 settembre 1981 in re St.; CDT
del 17 dicembre 1984 in re T.; STF del 25 maggio 1984, cit.). Vi
è mutamento di professione quando il genere e il modo di attività si sono
profondamente modificati, sia con l'acquisto di un altro stato professionale,
sia con una fondamentale modificazione dello stesso stato professionale (cfr. CDT
22 ottobre 1979 in re Za. in RTT 1979 p. 216).
6.4.
Visto quanto precede, non
v'è dubbio che la decisione dell'UT sia conforme alla legge. Non si ravvisano
infatti nella presente fattispecie gli elementi richiesti dalla giurisprudenza,
perché possa essere ammessa una modifica durevole delle fonti di reddito. Nel
caso in esame l'innegabile riduzione salariale che __________ si è imposto
quale dipendente e amministratore, prima di diritto e in seguito di fatto,
della propria SA va considerata quale oscillazione di reddito.
Se ne ha la riprova nel
fatto che il Legislatore cantonale aveva avvertito l'esigenza di aggiungere all'art.
99 LT la lett. e, proprio per ovviare a simili casi, a condizioni ben
precise, condizioni che, come si è visto, non sono adempiute.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.--
per un totale di fr. 480.--
sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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