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80.1996.25 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to file Italian translation
80.1996.25Altro tribunale21 mar 1996Inadmissible
The Ticino Tax Chamber of the Court of Appeal declared inadmissible an appeal against a disciplinary fine because it had been filed in German and the appellant did not submit the ordered Italian translation within the 15-day grace period. The court held that the use of Italian before Ticino authorities is a mandatory formal requirement and that non-compliance leads to inadmissibility under Art. 227(3) LT-1994. It also ordered procedural costs of CHF 120 against the appellant under Art. 231 LT.
Art. 227 cpv. 3 LT-1994; art. 231 LT; language of proceedings before Ticino authorities and sanction for non-compliance with translation order. The use of Italian in relations with Ticino authorities constitutes an essential formal requirement in all branches of law; a filing submitted in another language does not meet the formal admissibility conditions. The authority must grant a grace period for submission of an Italian translation under threat of inadmissibility. If the appellant fails to comply within the time limit, the appeal is inadmissible (consid. 1). Procedural costs follow the outcome and may be charged to the appellant (consid. 2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.25
Data decisione, Autorità: 21.03.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00025
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 1996
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________, __________,
Considerato:
che il contribuente ha presentato il 22 gennaio 1996 un ricorso in materia di multa disciplinare redatto in lingua tedesca;
che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302);
che, in tal caso, alla parte ricorrente, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, viene fissato -sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso- un termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;
che, in concreto, alla parte ricorrente è stato assegnato per lettera raccomandata il 12 febbraio 1996 un termine di 15 giorni per presentare la traduzione, rendendola attenta sulle conseguenze del mancato ossequio di tale richiesta;
che la parte ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;
visto per le spese l’art. 231 LT;
decreta
Il ricorso è irricevibile
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 20.--
per un totale di fr. 120.--
sono a carico della parte ricorrente.
Intimazione alle parti.
La presente decisione è definitiva (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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