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Numero d'incarto:
80.1996.24
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00024
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 8 febbraio 1996
in
materia di: IC 93/94
presentato
da:
e __________, __________,
Ritenuto che
-
nella tassazione
IC1993-94, notificata il 12 giugno 1995, l' Ufficio di tassazione ha esposto a
__________ e __________ una sostanza derivante dalla partecipazione alla
comunione ereditaria fu __________ di fr. 761'877.--;
-
a seguito del reclamo del
19 giugno 1995, in cui i contribuenti facevano presente che due dei terreni di
proprietà dell'indivisione erano stati dichiarati inedificabili, il valore
della partecipazione veniva ridotto dall' Ufficio di tassazione, con decisione
su reclamo del 29 gennaio 1996, a fr. 719'350.--;
-
con tempestivo ricorso del
6 febbraio 1996 i contribuenti chiedono l'ulteriore riduzione della
partecipazione a fr. 663'507,25, ribadendo che i terreni dichiarati inedificabili
sono due, il n. __________ e il n. __________ RFD di __________ e che per
entrambi, e non soltanto per uno dei due, è stato ridotto retroattivamente il
valore ufficiale di stima;
Considerato che
-
la LT non prevede la
possibilità di una restituzione degli atti all'autorità di tassazione, ma al
contrario l'autorità di ricorso dispone del più ampio potere di indagine e di decisione,
sicché essa dovrebbe in linea di massima pronunciarsi nel merito di un gravame;
-
tuttavia il Tribunale
federale, pronunciandosi in materia di imposta federale diretta, ha precisato
che, in determinate circostanze, si giustifica una restituzione degli atti
all'autorità inferiore, in particolare quando, dopo che la stessa autorità di
ricorso ha stabilito di nuovo i fattori imponibili, si tratti di procedere ad
un nuovo accertamento degli importi corrispondenti, per il quale l'autorità di
tassazione incontra minori difficoltà (cfr. ASA 43 p. 49 e p.
387; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol.
III, Basilea 1992, p. 278);
-
d'altronde, una
restituzione degli atti all'autorità inferiore si impone anche in quei casi in
cui la decisione impugnata presenta vizi tali da inficiare la stessa validità
della decisione in questione (sentenza del Tribunale
amministrativo di Zurigo del 21 gennaio 1975, in RB 1976 p. 75; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, Berna 1978, p. 198);
-
nella fattispecie, l'
Ufficio di tassazione ha proceduto alla correzione del valore ufficiale di
stima di uno soltanto dei terreni di __________ dichiarati inedificabili e per
i quali l' Ufficio di stima ha riveduto il valore ufficiale;
-
dagli atti non è possibile
ricostruire, con precisione, il valore della partecipazione, anche se il valore
dovrebbe approssimativamente corrispondere a quello indicato dai ricorrente;
-
la determinazione esatta
della partecipazione concerne anche altri membri dell'indivisione e si riflette
inoltre sui periodi successivi;
-
si giustifica quindi la
retrocessione degli atti all' Ufficio di tassazione per nuovi accertamenti;
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione su reclamo del 29 gennaio 1996 è annullata.
§§ Gli atti dl procedimento
vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per nuovi accertamenti e
per nuova decisione suscettibile di ricorso.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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