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Numero d'incarto:
80.1996.231
Data decisione, Autorità:
20.02.1997, CDT
Incarto n.
80.96.00231
Lugano
20 febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 5 novembre 1996
in
materia di: IC 93/94
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- La signora
, precedentemente domiciliata a __________ (), trasferiva
il proprio domicilio a __________ a partire dal 1° luglio 1993.
Lo trasferiva in seguito a
__________, a partire dal 1° luglio 1994.
La contribuente inoltrava
nel 1994 la dichiarazione fiscale per nuovi contribuenti, allegando un
certificato di salario redatto su formulario dell’autorità fiscale cantonale
del Canton Grigioni, cui aveva unito un foglietto con le parole «durante la
settimana abito a __________». Il certificato di salario in questione indicava
infatti come datore di lavoro un ufficio dell’amministrazione cantonale grigionese.
Con decisione del 10
luglio 1995, l’Ufficio di tassazione di __________ notificava alla contribuente
la tassazione IC 1993-94 per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994,
nella quale commisurava il reddito del lavoro in fr. 92’447.– e il reddito
imponibile in fr. 57’839.–; la sostanza imponibile era determinata in fr.
3’000.–.
- In data 20 luglio
1995, la contribuente ritornava all’autorità di tassazione la decisione citata,
aggiungendovi l’indicazione manoscritta che ella aveva pagato le imposte nel Canton
Grigioni.
L’Ufficio di tassazione
respingeva il reclamo, con decisione del 22 luglio 1996, nella quale rilevava
che era stata la reclamante a trasferire il domicilio nel Canton Ticino ed a
dichiarare di risiedere a __________ solo nei giorni di lavoro.
- __________ ha
impugnato la suddetta decisione su reclamo con scritto del 5 novembre 1995,
indirizzato all’Ufficio di tassazione. Invitata da quest’ultimo a voler
precisare se tale lettera debba considerarsi quale ricorso e, in questo caso, a
voler giustificare l’inosservanza del termine di ricorso, la contribuente ha
scritto all’autorità di tassazione in data 25 novembre 1996, allegando una
dichiarazione dell’autorità fiscale grigionese, secondo cui ella avrebbe colà
pagato le imposte per il periodo fiscale 1993-94.
Anche la Camera di diritto
tributario ha chiesto alla contribuente, con scritto del 6 dicembre 1996 di
confermare la propria intenzione di ricorrere e di indicare la causa del
ritardo nell’impugnazione della decisione su reclamo. La ricorrente si è
limitata a trasmettere ancora una volta la dichiarazione dell’Ufficio di
tassazione di __________.
-
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. In
caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
-
Contro la decisione
su reclamo il contribuente può ricorrere a questa Camera entro 30 giorni
dall'intimazione della decisione impugnata (art. 181 LT 1976, art. 227 cpv. 1
LT 1994). Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 157 cpv. 1
LT, art. 192 cpv. 1 LT 1994): una deroga è prevista solo quando esiste un
motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT 1976, art. 192 cpv. 5 LT 1994). In altre
parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile
colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT
n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II
173).
-
Nel presente caso,
la ricorrente ha impugnato la decisione del 22 luglio 1996 con lettera del 5
novembre 1996 all’Ufficio di tassazione. Richiesta a due riprese, dapprima
dall’autorità di tassazione e quindi dalla Camera di diritto tributario, di
giustificare l’inosservanza del termine di trenta giorni, ella non ha invocato
nessun motivo di restituzione dei termini.
Stando così le cose, il
ricorso a questa Camera deve essere dichiarato irricevibile, in quanto
interposto tre mesi e mezzo dopo la notifica della decisione contestata.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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