Tax appeal struck out after clerical error corrected

80.1996.23Altro tribunale21 mar 1996Dismissed

Sintesi

The taxpayer appealed a reconsideration decision concerning the tax assessment for 1993/94, arguing that the amount entered for 'securities/credits/cash' should be corrected to CHF 1,345,111 in line with what had been agreed at the hearing. After the appeal was filed, the tax office issued a new reconsideration decision on 12 February 1996 that annulled the previous one and corrected the transcription error. The court held that the appeal had become moot and struck it from the roll. It also ordered that no judicial fee or costs be charged.

Regest

Art. 198 cpv. 1 LT; correction of clerical or transcription errors in a final tax decision by the authority that last made the decision and adopted the error; a subsequent correction by the competent authority renders the appeal devoid of object. The authority that ‘made its own’ the erroneous decision is the one entitled to amend it; a lower instance may not alter a superior decision. Errors in data entry are not calculation errors stricto sensu, but are nonetheless rectifiable on the basis of good faith and the prohibition of abuse of rights (consid. 1). Where the challenged decision is replaced by a corrected one, the proceedings are removed from the docket and costs may be waived according to the applicable cost rule (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1996.23

Data decisione, Autorità: 21.03.1996, CDT

Incarto n. 80.96.00023

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

statuendo sul ricorso del 8 febbraio 1996

in materia di: IC 93/94

presentato da:

__________, __________, rappr. da: __________, __________,

ritenuto in fatto che:

  • esaminando il reclamo contro la tassazione IC 1993-94, in sede di audizione, il 14 novembre 1995, Ufficio di tassazione e contribuente convenivano di rettificare la posta "titoli-crediti-numerario" in fr. 1'345'111.-- invece di fr. 1'545'111.--;

  • tuttavia nella decisione su reclamo, emessa il 15 gennaio 1996, per un errore di trascrizione, alla posta "titoli-crediti-numerario" continua a figurare l'importo originario, non rettificato, di fr. 1'545'111;

  • con tempestivo ricorso il contribuente chiede la rettifica dell'importo della posta "titoli-crediti-numerario", conformemente a quanto convenuto con l' Ufficio di tassazione;

  • in data 12 febbraio 1996 l'Ufficio di tassazione ha emesso una nuova decisione su reclamo, che annullava la precedente, in cui veniva corretta la svista;

Considerato in diritto che:

  • giusta l'art. 198 cpv. 1 LT gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in una decisione passata in giudicato sono rettificati, a richiesta o d'ufficio, dall'autorità a cui sono sfuggiti;

  • per autorità cui sono sfuggiti deve intendersi quella che ha deciso per ultima nel cui giudizio ha fatto proprio l'errore commesso dalle istanze inferiori, non essendo lecito ad una istanza inferiore modificare una decisione dell'autorità superiore (cfr. CDT n. 188 del 19 maggio 1988 in re C.E. e P.);

  • gli errori in cui incorre l'autorità di tassazione al momento dell'introduzione o della cancellazione di codici nell'ordinatore non costituiscono errori di calcolo in senso stretto, poiché non sono di natura contabile. Essi vanno nondimeno corretti in virtù dei principi generali dell'ordinamento giuridico quali la buona fede e il divieto dell'abuso di diritto (cfr. Sammlung BGE n. 632 del 24 giugno 1985; inoltre CDT n. 185 del 3 settembre 1990 in re A. W.;

  • l'autorità di tassazione, come si è visto, ha già rettamente proceduto a correggere lo spiacevole errore di trascrizione;

  • pertanto il ricorso è divenuto privo d'oggetto;

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  3. Intimazione alle parti.

  4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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