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che il __________,
domiciliato a __________ (Canton __________) è limitatamente imponibile nel Canton
Ticino, quale proprietario di immobili a __________;
-
che, con decisione del 18
luglio 1994, l'Ufficio di tassazione di __________ gli notificava la tassazione
IC 1993/94, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 19'275.– e la
sostanza in fr. 331’440.–;
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che, in data 31 maggio
1996, il contribuente trasmetteva all'autorità fiscale il riparto intercantonale
redatto dall'amministrazione delle contribuzioni del cantone di domicilio,
chiedendo di emettere una nuova tassazione conforme ai dati ivi contenuti, con
particolare riguardo alla ripartizione dei debiti ipotecari e dei relativi
interessi passivi;
-
che, con decisione dell’8
luglio 1996, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, in
quanto tardivo, rilevando altresì che le regole sulla doppia imposizione non
limitano la sovranità fiscale di un Cantone in favore di un altro;
-
che, con ricorso del 10
novembre 1996 alla Camera di diritto tributario, __________ postula nuovamente
una modifica delle tassazioni emesse dall'autorità cantonale ticinese, siccome
non conformi ai dati contenuti nel riparto emesso dal Canton __________;
-
che l’ulteriore scritto
del 31 dicembre 1996 dell’avv. __________ di __________, designato rappresentante
del ricorrente, non solo è irrito, ma trascura completamente le questioni
procedurali alla base della decisione impugnata, limitandosi a censure di
merito;
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che, la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato
da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata;
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che, infatti, se l'irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi
all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario
la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che contro la decisione su
reclamo il contribuente può ricorrere a questa Camera entro 30 giorni
dall'intimazione della decisione impugnata (art. 181 LT 1976, art. 227 cpv. 1
LT 1994);
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che tale termine,
stabilito dalla legge, è perentorio (art. 157 cpv. 1 LT, art. 192 cpv. 1 LT
1994), essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione
in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del
termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o
altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art.
157 cpv. 4 LT 1976, art. 192 cpv. 5 LT 1994);
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che, in altre parole, la
restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa
alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT
n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II
173);
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che, nel presente caso,
nessun motivo di restituzione dei termini è invocato dal ricorrente, che
d'altronde ha chiesto la modifica della propria tassazione solo perché ha
ricevuto il riparto intercantonale emesso dall'autorità fiscale del Canton
Berna;
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che, stando così le cose,
il ricorso a questa Camera deve essere dichiarato irricevibile, in quanto
interposto quattro mesi dopo la notifica della decisione contestata;
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che, a titolo abbondanziale,
si rileva comunque che, se anche la Camera potesse entrare nel merito del
ricorso, non potrebbe comunque censurare la decisione dell'Ufficio di
tassazione, che ha dichiarato irricevibile il reclamo ad esso interposto;
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che l'art. 175 cpv. 1 LT
1976 (art. 206 cpv. 1 LT 1994) stabilisce che contro la tassazione è consentito
interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine
di 30 giorni dall'intimazione della stessa, mentre il contribuente aveva impugnato
la decisione del 18 luglio 1994 con reclamo del 31 maggio 1996;
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che, contrariamente a
quanto asserito dal ricorrente, che si richiama ad un’informazione assunta
presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni, un contribuente non ha
diritto di ottenere dall’autorità di tassazione del Canton Ticino la modifica
di una tassazione cresciuta in giudicato, per il solo fatto che ha ricevuto il
riparto intercantonale emesso dall’amministrazione delle contribuzioni del
proprio cantone di domicilio;
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che, infatti, la norma dell'art.
46 cpv. 2 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha
come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un
altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi
applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto
attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales
Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.);
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che, pertanto, se, per
motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende
contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima
autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e
meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa
legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);
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che d’altronde il
ricorrente non si è neppure servito dell’ulteriore facoltà di sollevare l'eccezione
derivante dall'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima
decisione cantonale, mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale
(cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF 111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA
53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8
gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p. 530; CDT
n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);
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che, nella misura in cui,
con la sua lettera del 31 dicembre 1996, il ricorrente chiede che il reclamo
sia considerato quale istanza di revisione, gli atti sono rinviati all’Ufficio
di tassazione, perché esamini lo scritto del 31 maggio 1996, precedentemente
trattato come reclamo tardivo, quale istanza di revisione;
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che l'art. 234 cpv. 1 LT
1994 attribuisce la competenza decisionale all'Ufficio che ha preso la
decisione oggetto della domanda di revisione, sicché l'istanza del ricorrente
deve essere esaminata e decisa dall' Ufficio di tassazione di __________, quale
autorità che ha emanato la decisione del 18 luglio 1994, cresciuta in giudicato.
visto per le spese l'art. 231 LT 1994