AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1996.227
Data decisione, Autorità:
24.04.1997, CDT
Incarto n.
80.96.00227
Lugano
24 aprile 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 2 dicembre 1996
in
materia di: IC 94 IFD 95
presentato
da:
SA, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella dichiarazione
d'imposta IC 1994 e IFD 1995 la __________ SA dichiarava d'aver registrato
nell'esercizio 1994 una perdita di fr. 379'195.--. L' Ufficio tassazione delle
persone giuridiche, nelle due distinte tassazioni IC e IFD, notificate entrambe
l' 11 dicembre 1995, neutralizzava la perdita con una ripresa per un delcredere
eccessivo di fr. 250'000.-- e, limitatamente alla tassazione IC, con una
ulteriore ripresa per interessi sul capitale dissimulato di fr. 106'237.--.
Nella determinazione del capitale imponibile ai fini dell' IC l' Ufficio
tassazione delle persone giuridiche considerava la ricorrente alla stregua di
una società immobiliare e le esponeva un capitale minimo pari al 20% degli attivi.
-
Il reclamo
presentato dalla contribuente sia contro la tassazione IC 1994 sia contro la
tassazione IFD 1995 veniva respinto con due distinte decisioni del 7 novembre
-
L' autorità fiscale ribadiva la ripresa sul delcredere, osservando che la
debitrice __________ SA è da considerare fiscalmente società sorella della
contribuente, per cui non possono essere ammessi né l'ammortamento né la
creazione di un accantonamento delcredere sul prestito fra le due ditte.
In merito alla sola
imposta cantonale, l' Ufficio tassazione delle persone giuridiche rilevava
inoltre che la contribuente non ha più svolto negli ultimi anni attività
operativa e che la concessione del prestito alla __________ SA è stata
possibile ipotecando ulteriormente la proprietà immobiliare, concludendo che
essa doveva quindi essere trattata alla stregua di una società immobiliare.
Confermava infine il calcolo del capitale proprio dissimulato e la ripresa
degli interessi.
- Con il presente,
tempestivo ricorso la __________ SA chiede la riforma delle tassazioni IC 1994
e IFD 1995 conformemente alla dichiarazione d'imposta. Postula quindi in sostanza
lo stralcio della ripresa sul delcredere, facendo notare le difficoltà finanziarie
in cui si dibatte attualmente la __________ SA, ma contestando che esse fossero
già presenti al momento della concessione del prestito. Chiede inoltre lo
stralcio del capitale minimo e dei relativi interessi, asserendo d'aver sempre
svolto attività commerciale.
La ricorrente, che in un
primo tempo aveva chiesto di essere sentita, ha poi rinunciato all'audizione
(cfr. lettera del 12 marzo 1997).
- 4.1.
Entrano in linea di conto
per il calcolo del reddito netto imponibile delle società anonime tutti i
prelevamenti fatti prima del saldo del conto perdite e profitti e non destinati
alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, come per esempio:
-
le
spese di fabbricazione, d'acquisizione e di miglioramento di immobilizzi;
-
gli
ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale;
-
i
versamenti nelle riserve, i versamenti sul capitale proprio mediante risorse
della persona giuridica che non provengono da riserve imposte come utile;
-
le
distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non
giustificate dall'uso commerciale
(cfr. art. 58 cpv. 1 lett.
b LIFD e art. 67 cpv. 1 lett. b LT-1994).
L'art. 66 cpv. 2 lett. b
LT 1976, applicabile in materia di imposta cantonale ai periodi fiscali
precedenti l'entrata in vigore della nuova LT, cioè concretamente fino alla
fine del 1994 (cfr. art. 324 cpv. 2 LT 1994), è di tenore sostanzialmente
analogo al nuovo art. 67 cpv. 1 lett. b LT 1994 e menziona tra l'altro, a
titolo esemplificativo, le spese di fabbricazione, d'acquisizione e di miglioramento
dei beni patrimoniali, le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le
prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.
4.2.
La dottrina ha così
riassunto la nozione di distribuzione dissimulata di utili che si può
ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn,
Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn, Steuerrecht, 7. ediz.,
Berna 1993, p. 369; Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda,
Bellinzona 1993, p. 275 s.; Probst, Commentaire Impôt fédéral direct - Personnes
morales, Ginevra 1995, p. 151; CDT n. 80524038 del 21 agosto 1995 in re
D. SA).
-
una
prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;
-
il
fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una
persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle
stesse condizioni;
-
il
fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un
azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.
4.3.
In caso di distribuzione
dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione. In
particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente,
bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito in maniera dissimulata
è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier, Droit
fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 25; Probst, Commentaire Impôt fédéral direct
- Personnes morales, Ginevra 1995, p. 151; ASA 32, p. 102). Per valutare
l'ammontare della prestazione, ci si baserà sul valore della prestazione fatta
a terze persone, conformemente a criteri commerciali (cfr. Rivier, loc.
cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz,
Berna 1969, vol. III, p. 40; CDT n. 80524038 del 21 agosto 1995 in re D.
SA).
4.4.
Sono considerate vicine
alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che
può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure
dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op. cit.,
p. 225). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate tra le
persone vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle circostanze,
traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo della
prestazione insolita (cfr. ASA 45, p. 595; inoltre Bernardoni/Duchini,
op. cit., p. 276; Probst, Commentaire Impôt fédéral direct - Personnes morales,
Ginevra 1995, p. 151; CDT n. 80524038 del 21 agosto 1995 in re D. SA).
- Distribuzione
dissimulata di utili in materia di IFD e di IC: ripresa dell'accantonamento sul
delcredere
5.1.
Il rapporto di verifica
del 7 settembre 1994 dell’Ispettorato fiscale della Divisione delle
contribuzioni rivela come tanto la ricorrente, __________ SA, quanto la
__________ SA siano amministrate entrambe dalla stessa persona, il signor
__________, il quale è pure praticamente azionista unico di entrambe le
società. Emerge inoltre dall’incarto fiscale che la ricorrente è in sostanza la
principale finanziatrice della __________ SA. Il debito di quest’ultima verso
la ricorrente, che nel 1989 era di soli fr. 6’317.--, è passato nel 1990,
esercizio in cui la __________ SA ha riscontrato una perdita di oltre un
milione di franchi, a oltre tre milioni di franchi per attingere alla fine del
1994 l’importo di fr. 3’293’726.--.
Già queste semplici
inoppugnabili constatazioni mettono in evidenza il carattere "insolito"
della prestazione, che non può spiegarsi se non con la stretta relazione tra le
due società, comprovata dall’identità dell’azionista unico (o comunque
largamente maggioritario) e dell’amministratore unico delle due società.
5.2.
Non può invece essere
condivisa la tesi ricorsuale, secondo cui il prestito sarebbe stato concesso
dalla ricorrente quando la __________ SA ancora non navigava in cattive acque.
Se è vero che quando il prestito è stato concesso la situazione non era
prossima al naufragio, è comunque incontestabile che la tempesta già si affacciava
pericolosamente all’orizzonte. Nel 1990 la __________ SA subiva infatti una
perdita di ben fr. 1’174’596.--.
Né si deve ignorare che
proprio nel 1990 il signor __________ sen. cedeva alla __________ SA il proprio
prestito di fr. 800’000.--, che vantava verso la __________ SA, un’altra società
del gruppo, e che __________ sen. rinunciava poi, con valuta 31 dicembre 1990,
al proprio credito nei confronti della __________ SA.
5.3
Comunque sia,
indipendentemente dalla situazione finanziaria iniziale della debitrice, è
indubbiamente "insolito" che un creditore, che si accorge che il suo
debitore ha difficoltà economiche, accetti che l’interesse sul credito di ca.
il 9% venga semplicemente accreditato, senza preoccuparsi di ottenere garanzie
tangibili.
Non solo, dal citato
rapporto risulta pure che la ricorrente si è fatta garante con un’ipoteca sul
proprio terreno di __________ di una linea di credito della __________ SA nei
confronti del __________.
5.4.
Non si può quindi fare a
meno di constatare di trovarsi in presenza di una distribuzione dissimulata di
utili.
La verosimile e ormai
ineluttabile perdita del credito da parte della ricorrente non ha fiscalmente
altra conseguenza se non quella di compensare perdite subite dalla __________
SA con utili quanto meno potenziali della ricorrente.
L’azionariato della
__________ SA non avrebbe mai accettato di subire una ormai ineluttabile
perdita, se fra le due società non vi fosse l’ identità non solo sul piano
dell’azionariato ma anche dell’amministrazione.
5.5.
A giusta ragione quindi l'
Ufficio tassazione delle persone giuridiche ha ripreso alla ricorrente sia per l'
IC 1994 che per l'IFD 1995 l'accantonamento sul delcredere relativo al prestito
concesso alla __________ SA.
- Imposta sul
capitale delle società immobiliari e ripresa degli interessi sul capitale
proprio dissimulato in materia di IC
6.1.
Secondo l'art. 79 cpv. 1
LT 1976 il capitale imponibile delle società o cooperative immobiliari non può
essere inferiore ad un quinto del valore totale degli attivi determinanti ai
fini dell'imposta sull'utile. Inoltre, secondo l'art. 71 LT 1976, l'utile delle
società immobiliari è maggiorato degli interessi passivi corrispondenti alla
parte di capitale dissimulato da aggiungere al capitale proprio ai sensi dell'art.
79 LT 1976.
Tali norme scaturiscono
dalla chiara volontà del Legislatore del 1976, che è stata esaminata da questa
Camera in recenti sentenze (cfr. CDT n. 211 del 28 agosto 1992 in re C.
SA, pubbl. in RDAT I-1993 p. 301 con riferimento a: cfr. Messaggio
del Consiglio di Stato n. 2000, dell'11 settembre 1974, p. 21; Rapporto
della Commissione speciale in materia tributaria n. 2000 R, del 30 agosto 1976,
ad art. 79, p. 78 e p. 84 s.; inoltre CDT n. 284-93 del 6 dicembre 1993
in re M. SA).
6.2.
La ricorrente non contesta
invero il principio posto dall'art. 79 cpv. 1 LT 1976. Contesta piuttosto di
adempiere il requisito di essere una società immobiliare, condizione
imprescindibile per l'applicazione dell'art. 79 cpv. 1 LT 1976.
6.2.1.
Sono fondamentalmente due
i criteri che permettono di definire la società immobiliare: uno prettamente
formale, che consiste nel verificare quale sia lo scopo sociale iscritto al
registro di commercio; l'altro, che invece prende in considerazione l'attività
effettivamente esercitata dalla società. La giurisprudenza ritiene che il
secondo aspetto sia preminente, ed afferma che, se l'attività consiste
esclusivamente o principalmente nell'acquistare, amministrare e vendere
immobili, si può parlare di società immobiliare (RF 34/1970 p. 476; StE
1988 B 42.23 n. 1). Occorre pertanto fondarsi sostanzialmente sulla struttura
del bilancio della società: si ha una società immobiliare quando la maggior
parte degli attivi è costituita da immobili.
I requisiti possono così
essere sintetizzati:
la società deve, in base agli statuti o di fatto, occuparsi esclusivamente o
in modo preminente di immobili;
-
la
rendita lorda dell'impresa deve consistere esclusivamente o in modo preminente
in rendita da patrimonio immobiliare;
-
i
beni dell'impresa devono consistere esclusivamente o in modo preminente in
fondi (cfr. Locher, Das Objekt der bernischen Grundstückgewinnsteuer,
Berna 1976, p. 189; Guhl, Die Spezialbesteuerung der Grundstückgewinne
in der Schweiz, Zurigo 1953, p. 101; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 709; Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari, Lugano 1996, p. 104 s.; CDT n.
284-93 del 6 dicembre 1993 in re M. SA).
6.3.
Nel caso in esame
dall'inizio degli anni '90 la ricorrente non è praticamente più operativa nel
contesto del proprio scopo sociale, essendosi limitata dal 1991 ad amministrare
gli immobili di cui è proprietaria, segnatamente l'ampio appezzamento di terreno
nel Comune di __________ di cui è proprietaria e a gestire il prestito concesso
alla società sorella a scopo di finanziamento.
Il che è più che sufficiente
per considerare soddisfatti i requisiti della società immobiliare. La
ricorrente, dal 1990 si occupa praticamente in modo esclusivo dei propri
immobili; la sua rendita lorda deriva, di principio, esclusivamente dal
prestito alla società sorella finanziato ipotecando il proprio immobile di
__________; i suoi beni consistono sostanzialmente nel solo fondo di __________
e nel capitale prestato ipotecando il fondo.
In simili condizioni non
può minimamente essere censurata la decisione dell' Ufficio tassazione delle
persone giuridiche di esporre nella tassazione IC 1994 un capitale di fr.
1'019'000.--, pari a un quinto degli attivi.
6.4.
Deve quindi pure essere
ammessa la ripresa degli interessi sul capitale proprio dissimulato.
Il calcolo e l'importo
della ripresa non sono contestati in quanto tali.
In ogni caso, sia notato a
titolo del tutto abbondanziale, l' Ufficio di tassazione ha calcolato gli
interessi sul capitale proprio dissimulato secondo i criteri stabiliti dall'
Amministrazione federale delle contribuzioni e, meglio, con un tasso di
interesse del 5,75% sul primo 60% di fr. 5'096'129.-- e del 6,25%
sull'ulteriore 20%. Ha quindi ammesso interessi passivi per un importo di fr.
239'518.-- a fronte di interessi passivi contabilizzati per un importo di fr.
345'755.--.
6.5.
Di nessun rilievo sono
quindi, sia notato di transenna, gli scarni argomenti ricorsuali. Non serve
infatti richiamare lo scopo per la quale la società è stata fondata, le difficoltà
economiche del momento, la sopravvalutazione del franco svizzero, ecc., se essa
non è più operativa da anni nel suo specifico ambito commerciale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2'000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2'100.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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