Intercantonal tax apportionment of deductible interest

80.1996.216Altro tribunale25 mar 1997Partially Granted

Sintesi

The taxpayer, taxable only in Ticino, appealed the revised tax assessment, arguing that deductible interest had been allocated too narrowly in the intercantonal split. After further inquiries with the St. Gallen tax authority, the tax office itself proposed a substantially lower Ticino taxable income. At the hearing, the taxpayer accepted this revised allocation immediately. The court therefore partially upheld the appeal, amended the objection decision accordingly, and remitted the file to the tax office for fresh calculations. No court fees or costs were charged.

Regest

Art. 231 LT 1994; intercantonal allocation of deductible interest and remittal after revised apportionment: where, in the course of the appeal, the tax authority adopts a corrected intercantonal allocation of deductible interest and the taxpayer accepts it, the appeal is partially upheld and the matter is remitted for new tax calculations. If no further dispute remains, the appellate court may limit itself to reforming the objection decision and ordering the authority to issue revised computations; no costs are levied where so provided by the applicable cantonal law and the outcome so warrants.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1996.216

Data decisione, Autorità: 25.03.1997, CDT

Incarto n. 80.96.00216

Lugano 25 marzo 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 13 novembre 1996

in materia di: IC 89/90 - 91/92

presentato da:

__________, __________ SG, rappr. da: __________ SA, __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. Il 18 gennaio 1993 l' Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________, contribuente limitatamente imponibile nel Cantone Ticino in quanto domiciliato nel Canton San Gallo a __________, la tassazione IC 1989-90, in cui stabiliva un reddito imponibile nel Cantone Ticino in fr. 220'993.-- di media annua e la sostanza in fr. 49'632.--.

A seguito del reclamo presentato dall'interessato, l' Ufficio di tassazione, con decisione su reclamo del 21 ottobre 1996 riduceva il reddito imponibile a fr. 122'300.-- e stralciava la sostanza. Di particolare importanza ai fini della determinazione del reddito imponibile nel Canton Ticino è il riparto intercantonale allegato alla decisione su reclamo con particolare riferimento alla distribuzione tra i diversi cantoni interessati degli interessi passivi deducibili dal reddito.

  1. Con il presente, tempestivo ricorso __________, assistito dalla __________ SA in __________, chiede l'azzeramento del reddito imponibile nel Canton Ticino, postulando sostanzialmente l'aumento degli interessi passivi deducibili da fr. 184'911.-- a fr. 313'322.--.

Sollecitato da questa Camera a esprimersi sul ricorso, l' Ufficio di tassazione, dopo aver chiesto nuove informazioni al Canton San Gallo, giunge alla conclusione che gli interessi passivi da dedurre devono essere portati a fr. 297'152.-- con conseguente riduzione del reddito imponibile a soli fr. 14'982.-- di media annua.

  1. In occasione dell' udienza del 14 marzo 1997 il presidente della Camera ha sottoposto al rappresentante del ricorrente le conclusioni cui è pervenuto l' Ufficio di tassazione dopo aver assunto nuove informazioni presso l'autorità fiscale sangallese.

Il signor __________ della __________ SA per conto del ricorrente ha dato la propria adesione seduta stante.

Gli atti del procedimenti vanno pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi conformemente alla proposta di riparto rettificata, cui il ricorrente ha dato la propria adesione.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 21 ottobre 1996 è riformata a' sensi dei considerandi e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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