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Numero d'incarto:
80.1996.21
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00021
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 26 gennaio 1996
in
materia di: IC/IFD 91/92
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con decisione
dell'11 settembre 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ notificava ai
coniugi __________ e __________, domiciliati a __________, la tassazione IC/IFD
1991-92. Il reddito imponibile era commisurato in fr. 51'219.– per l' IC e fr.
57'150.– per l'IFD; la sostanza risultava per contro pari a zero.
I contribuenti impugnavano
la suddetta decisione con reclamo del 20 ottobre 1995, lamentando varie
differenze fra quanto da loro dichiarato e quanto accertato dall'autorità di
tassazione. Quest'ultima accoglieva solo in parte il gravame, con decisione del
27 dicembre 1995, riducendo in particolare il valore locativo dell'abitazione
dei contribuenti da fr. 12'000.– a fr. 11'000.– e modificando lievemente le
relative deduzioni. Quanto, in particolare, alla richiesta dei reclamanti di
poter dedurre le perdite relative al mancato pagamento del prezzo da parte
dell'acquirente di un appartamento da loro alienato nel 1986, l' Ufficio di
tassazione osservava che tale perdita era già stata considerata nella determinazione
del reddito da commercio professionale di immobili del periodo fiscale in cui
aveva avuto luogo la vendita stessa.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ postula nuovamente la
deduzione della perdita di fr. 18'533,40, scaturita dalla vendita immobiliare
al signor __________. Rileva che tale perdita non può già essere stata considerata
in un precedente periodo fiscale, per il fatto che essa è certificata da un attestato
di carenza beni emesso dall' Ufficio fallimenti di __________ solo in data 16
marzo 1989.
-
3.1.
Dai proventi di attività
lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali
giustificate (cfr. art. 26 cpv. 1 LT).
Possono inoltre essere
dedotte le perdite fiscalmente accertate nelle tassazioni corrispondenti dei
due esercizi precedenti il periodo di calcolo, in quanto esse non siano state
prese in considerazione per il calcolo del reddito determinante degli anni precedenti
(cfr. art. 26 cpv. 3 LT).
Dal canto suo il Decreto
concernente l'imposta federale diretta (DIFD) stabilisce che se uno dei due
anni del periodo di computo chiude in perdita, questa potrà essere dedotta dal
risultato dell'altro anno (cfr. art. 41 cpv. 2 DIFD). I contribuenti obbligati
a tenere una contabilità commerciale possono dedurre la somma delle perdite
medie di tre precedenti periodi di computo dal reddito medio del periodo di
computo determinante, in quanto queste perdite non abbiano potuto essere
compensate con altri redditi (cfr. art. 41 cpv. 2 ultima frase DIFD).
3.2.
Per la LT, le perdite commerciali
sofferte nell'esercizio di un'azienda possono essere dedotte dai proventi netti
conseguiti in altre categorie di reddito nel medesimo periodo di computo
(principio dell'universalità del reddito), quindi anche dal reddito derivante
dall'esercizio di un'attività salariata (cfr. Bottoli, Lineamenti
di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 36 e p. 53).
Le perdite, nella misura
in cui non possono essere compensate con altri redditi del medesimo periodo di
computo, possono essere compensate con gli utili del biennio successivo. Esse
vengono così ripartite su un periodo quadriennale (cfr. Bottoli,
op. cit. p. 53).
Tale è la portata
dell'art. 26 cpv. 3 LT riguardante le persone fisiche.
Il DIFD, invece, distingue
tra contribuenti obbligati a tenere la contabilità e contribuenti non
obbligati. Per i secondi la compensazione delle perdite è limitata al periodo
di computo, per i primi invece abbraccia i tre periodi di computo precedenti
(cfr. ad es. Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea
1982, p. 758 s.).
3.3.
In base alle regole
descritte, il commerciante di immobili in senso stretto, cioè quello iscritto a
registro di commercio, ha diritto alla compensazione delle perdite. Non così il
commerciante di immobili non obbligato a tenere la contabilità: proprio
l'assenza di una contabilità impedisce, in linea di principio, di accertare l'esistenza
di perdite. D'altra parte, è caratteristica di questa categoria di commercianti
di immobili che le singole operazioni da loro compiute siano considerate a sé
stanti, indipendenti l'una dall'altra, e che formino oggetto di tassazione solo
quelle che si concludono positivamente, che generano cioè un guadagno imponibile
(Soldini, Il commercio professionale di immobili alla luce della
giurisprudenza federale e cantonale e nella prospettiva della nuova Legge
tributaria, in RDAT I-1994, p. 410).
Ne consegue che il
ricorrente, che rientra evidentemente nella categoria dei commercianti di
immobili in senso lato e che non tiene quindi alcuna contabilità, non può in
nessun modo invocare le disposizioni sulla compensazione delle perdite, tanto
più che la perdita di cui si tratta, sebbene sia attestata da un documento
emesso solo nel 1989 (l'attestato di carenza beni dell'Ufficio fallimenti),
risale verosimilmente al 1986, anno in cui egli ha venduto l'immobile al signor
__________.
- Si aggiunga che il
problema sollevato dal ricorso non è, in realtà, tanto quello di compensare
un'eventuale perdita con degli utili, quanto quello della realizzazione del
reddito proveniente dall'alienazione immobiliare del 1986.
4.1.
Sia per l'IC sia per l'IFD
l'imposta delle persone fisiche é calcolata sulla media annua dei redditi
conseguiti durante il periodo di computo cioè nei due anni civili che precedono
il periodo di tassazione (cfr. art. 95 LT e art. 41 DIFD). Secondo dottrina e
giurisprudenza un reddito é acquisito o realizzato quando il soggetto fiscale
ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso, cioè incassando la
somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma; semplici
previsioni sono, al contrario, insufficienti. L' acquisizione di un diritto non
può invece essere considerata realizzazione del reddito se il debitore è
insolvibile o non è disposto a effettuare la prestazione (STF del
3 maggio 1985 in re AFC/A.G.; ASA 45 pag. 61 c. 2; DTF
95 I 23 consid. 5a, 94 I 382 c. 3, 92 I 291 consid. 2a, 73 I 140 consid. 1; Masshardt/Tatti,
Commentario IFD, Lugano 1985, p. 223; Känzig, Direkte Bundessteuer,
II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 754 s.; Rivier, Droit fiscal suisse,
Neuchâtel 1980, p. 91; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts,
Zurigo 1992, p. 215 s.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum
Zürcher Steuergesetz, Vol. II, Berna 1971, p. 6).
Quando dunque l'adempimento
del debito è incerto, l'imposizione deve essere differita fino al momento
dell'adempimento (DTF 105 Ib 242 consid. 4a; Känzig,
op. cit., p. 229).
4.2.
Su questa base, l'autorità
di tassazione, al momento di imporre l'utile relativo all'alienazione della
part. n. __________ al signor __________, nel periodo di tassazione 1987/88, ha
tenuto conto dell'avvenuto fallimento del debitore e delle ripercussioni di
tale situazione sulla posizione fiscale dei ricorrenti. In seguito al reclamo
di questi ultimi, che contestavano l'imposizione di un reddito da commercio
professionale di immobili di fr. 58'135.– in media annua, l' Ufficio di
tassazione li ha convocati ad un'udienza, nel corso della quale, esaminate le
censure ed i mezzi di prova sottoposti, fra i quali gli attestati di carenza
beni relativi al fallimento __________, si è convenuto di ridurre il reddito
medio annuo derivante dal commercio professionale di immobili a fr. 1'000.–
netti (cfr. Verbale di audizione dell'8 aprile 1991 e decisione su reclamo del
30 aprile 1991).
Alla luce di quest'ultima
circostanza, appare difficilmente comprensibile che ora i contribuenti tornino
a domandare la deduzione di una perdita già considerata in un precedente
periodo fiscale.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico dei
ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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