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80.1996.196 ΓÇó Tax warning fee appeal struck out as moot
80.1996.196Altro tribunale11 ott 1996Dismissed
A taxpayer challenged a warning fee imposed by the Lugano-Campagna tax office for failure to file a tax return. During the appeal, the tax office admitted an error and annulled the warning. The Ticino tax chamber therefore found the appeal to be moot and struck it from the docket. It ordered no justice fee and no costs. The decision was stated to be final for cantonal tax purposes, with a further federal appeal available only for federal direct tax within 30 days.
Art. 144 LIFD; Art. 231 LT 1994; mootness of an appeal after withdrawal or annulment of the challenged tax measure by the authority. If, during appeal proceedings, the contested administrative act is annulled by the authority and no further legal interest subsists, the appeal becomes devoid of object and is struck from the docket. In such a situation, the court may decide the allocation of costs according to the applicable tax procedural provisions and may waive both justice fee and costs where justified by the procedural posture (consid. unspecified).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.196
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00196
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 27 settembre 1996
in materia di: tassa di diffida
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, __________ __________, studente, domiciliato a __________, è stato assoggettato alle imposte per la prima volta nel periodo fiscale 1995/96;
che, non avendo ricevuto la dichiarazione fiscale, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna diffidava il contribuente, con decisione dell'8 agosto 1996, a voler adempiere all'obbligo, avvertendolo che in caso di inottemperanza gli sarebbe stata inflitta una multa;
che con scritto del 14 agosto 1996 il contribuente contestava la diffida, argomentando di avere già trasmesso la dichiarazione fiscale;
che in data 26 agosto 1996 l'autorità fiscale notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 1995/96, nella quale rilevava l'inesistenza di elementi imponibili;
che, con decisione del 16 settembre 1996, l'Ufficio di tassazione gli infliggeva una multa disciplinare di fr. 50.– per non avere consegnato la dichiarazione fiscale;
che con decisione del 17 settembre 1996 l'autorità fiscale respingeva il reclamo contro la tassa di diffida, non essendo stato provato l'inoltro della dichiarazione;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede nuovamente di annullare la tassa di diffida, facendo notare la contraddizione rappresentata dal fatto che egli è stato multato per non avere consegnato la dichiarazione, quando già aveva ricevuto la notifica della tassazione;
che, invitato a prendere posizione sul ricorso, l'Ufficio di tassazione ha ammesso, con scritto del 7 ottobre 1996, di essere incorso in un errore ed ha avvertito di avere proceduto all'annullamento della tassa di diffida;
che con ciò il ricorso è divenuto privo d'oggetto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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