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Numero d'incarto:
80.1996.193
Data decisione, Autorità:
12.11.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00193
Lugano
12 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 30 settembre 1996
in
materia di: IC 1995/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ è formalmente domiciliato a __________ dal __________ __________
1995, ma lavora a __________, nel Canton __________, alle dipendenze dell'impresa
di costruzioni paterna.
Nella tassazione 1995-96 l'
Ufficio di tassazione di Mendrisio gli ha esposto:
-
per
l'IC (intermedia per inizio dell'assoggettamento dal 1° gennaio 1995) un reddito
del lavoro di fr. 54'107.-- e uno della sostanza di fr. 1'570.-- di media
annua;
-
per
l'IFD (tassazione ordinaria basata sugli anni di computo 1993-94) un reddito
del lavoro di fr. 17'730.-- e uno della sostanza di fr. 19'438.--.
Gli ha inoltre concesso
per l' IC le seguenti deduzioni: fr. 3'300.-- per le spese di trasporto
(abbonamento generale FFS) e fr. 12'000.-- per spese di doppia economia
domestica e di alloggio sul luogo di lavoro, a fronte di un importo chiesto in
deduzione dal contribuente di fr. 28'560.--. Per l' IFD l'autorità fiscale ha
ammesso le deduzioni relative al biennio di computo, durante il quale il
contribuente era stato domiciliato a Tavannes (cfr. decisione su reclamo del 30
agosto 1996).
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede che la deduzione per spese di
trasferta sia elevata a fr. 16'560.-- di media annua, pari a 600 chilometri
settimanali per quarantasei settimane all'anno al prezzo di fr. 0,60 al chilometro.
Fa presente che utilizzando i mezzi pubblici di trasporto la trasferta si allunga
settimanalmente di 3,5 ore per tratta, che una trasferta di 6,5 ore comporta
spese di vitto e che sul luogo di lavoro abbisogna dell'automobile.
L'autorità fiscale propone
invece di respingere il ricorso.
Su richiesta della Camera
il ricorrente ha poi prodotto il contratto di locazione stipulato con il padre
per l'abitazione di __________ e i giustificativi dei versamenti del canone di
locazione, come pure un foglio contabile del padre, dal quale risulta l'allibramento
di un importo di fr. 15'120.-- per la locazione dell'appartamento di
__________.
-
In linea di
principio, il contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora
e trascorre il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua
famiglia (il c.d. Wochenaufenthalter) ha diritto di dedurre costi che è
costretto a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al
domicilio (Känzig, p. 688; AA.VV., Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, Berna 1991, p. 328; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten
nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo
1991, p. 106; CDT n. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT I–1994 n.
4t p. 318).
-
Nella fattispecie,
per l' IC (intermedia dal 1° gennaio 1995) l' Ufficio di tassazione ha ammesso
le deduzioni massime per spese di doppia economia domestica: fr. 4'800.– per il
pranzo e per la cena e di fr. 7'200.-- per la camera.
Tale decisione appare tutt'altro
che ingenerosa, se si considera che il ricorrente ha saputo provare il
versamento del canone di locazione per l'abitazione di Ligornetto, ma che per
quella di __________ si è limitato a produrre la scheda contabile del padre
__________ -__________, dalla quale risulta l' allibramento una tantum
di un canone di locazione di fr. 7'560.-- all' anno con l'indicazione tra
parentesi "val. loc." e la fotocopia di due ricevute di versamento
per il 1995 e il 1996 datate risp. 2 febbraio 1996 e 14 settembre 1996. Il che
potrebbe far pensare addirittura all'eventualità di una prestazione valutabile
in denaro del genitore al figlio, soprattutto se si considera che il canone
locatizio che risulta dall' Acte de bail à loyer è di soli fr. 630.--
annui (e non mensili), come indicato a due riprese.
- 5.1.
Quanto alle spese di
trasporto, l'autorità di tassazione ha invece concesso la deduzione di un
importo di fr. 3'300.-- (fr. 2'800.-- per l'abbonamento generale FFS e fr.
500.-- per altre spese), a copertura del trasferimento settimanale da
__________ a __________ e dalla dimora al luogo di lavoro.
Nel ricorso, il
contribuente sostiene che se si servisse dei mezzi pubblici di trasporto i suoi
spostamenti settimanali da __________ a __________ aumenterebbero in termini di
tempo di __________ __________ sia per l'andata sia per il ritorno.
5.2.
Con riferimento al
tragitto giornaliero necessario per recarsi al lavoro, la giurisprudenza ha
stabilito che se, da un lato, l'uso del mezzo privato non deve essere una soluzione
di comodo, dall'altro, l'uso del mezzo pubblico non deve apparire irragionevole
(CDT n. ..__________ dell'11 luglio 1996 in
re D.B.).
Il limite entro il quale è
possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si
determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile
stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi
criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi
concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di
risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto
di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton
Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig,
Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE
1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere
la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico
richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in
tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber,
Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern,
5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei
Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà
di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di
lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno
alla sera (sentenze citate in: Funk, op. cit., p. 84, nota 17).
5.3.
Nel caso del cosiddetto Wochenaufenthalter
la dottrina è ancor più severa nell'ammettere l'uso del mezzo privato.
I Wochenaufenthalter sono
invero gli unici contribuenti che in modo più o meno legale - talvolta con la
compiacenza delle autorità locali - possono dedurre dal reddito lordo quali
spese necessarie per l'esercizio della professione spese che invece sono di
mantenimento, così testualmente i commentatori argoviesi (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
op. cit., p. 329). Di parere sostanzialmente analogo anche Funk, per il quale
la decisione di separare il domicilio dal luogo di lavoro colloca questi
contribuenti nella confortevole situazione di poter dedurre costi motivati da
considerazione esclusivamente private, contrariamente a quanto esige la prassi
restrittiva in materia di uso quotidiano del veicolo privato (Funk,
op. cit., p. 108).
È infine appena il caso di
rilevare che le spese per recarsi la fine settimana nell'abitazione di vacanza
non costituiscono pacificamente spese necessarie per l'esercizio della
professione (Gruber, op. cit., p. 109).
5.4.
Il riconoscimento della
deduzione delle spese causate dall'uso privato del mezzo di trasporto deve
dunque costituire l'eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente
in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro.
Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti
qualche "disagio" supplementare e, meglio, anche una sensibile
dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio,
senza considerare che l'uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe
tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli
imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad
es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,
ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali
del fondo stradale.
5.5.
Nel caso in esame, posto
che il contribuente rientri effettivamente ogni settimana da __________, dove
per altro vivono i genitori e la sorella, a __________, la scelta di usare il
mezzo privato, se può essere condivisa da un punto di vista meramente personale,
non può esserlo dal profilo fiscale per le ragioni sopra illustrate.
Senza che metta conto
verificare partitamente i tempi di percorrenza proposti nel ricorso, l'uso del
mezzo pubblico non appare, nel caso concreto, del tutto irragionevole,
soprattutto se si considera che si tratta del solo rientro settimanale e che la
trasferta con il mezzo pubblico è sostanzialmente al riparo da insidie e
imprevisti.
Né può essere dimenticato
che il ricorrente dimora durante la settimana a __________, dove lavora. Non
solo: l'abitazione da lui occupata è situata nella stessa via e allo stesso
numero civico in cui il padre ha lo studio d'architettura e il domicilio (ch.
de la __________, 8) e a poca distanza dalla sede dell'impresa di costruzioni (rue
.. __________, __________).
5.6
In simili condizioni,
senza che metta conto interrogarsi sull'aspetto, non controverso, del domicilio
del ricorrente, già ammettere la deduzione delle spese di trasporto con il
mezzo pubblico significa sostanzialmente ammettere la deduzione di spese motivate
unicamente da considerazioni personali. A maggior ragione quindi non può essere
ammessa la deduzione per l'uso del mezzo privato.
La decisione dell' Ufficio
di tassazione deve quindi essere condivisa. Essa sfugge per altro a critiche
fondate anche dal profilo della quantificazione delle spese ammesse. L'autorità
fiscale ha infatti concesso al ricorrente la deduzione dell'abbonamento generale
delle FFS, cui ha aggiunto prudentemente un importo di fr. 500.-- per tener
conto di eventuali ulteriori spese.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Si precisa ancora che le
censure del ricorrente sono state esaminate solo con riferimento all'imposta
cantonale, per il fatto che ai fini dell'IFD non è stata effettuata alcuna
tassazione per inizio dell'assoggettamento ed i redditi imposti sono dunque
quelli del periodo di computo 1993/94, nel quale il contribuente era ancora
domiciliato a __________. Le deduzioni per il trasferimento da quest'ultimo
comune a Ligornetto non possono quindi in nessun modo essere prese in
considerazione.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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