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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.184
Data decisione, Autorità:
30.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00184
Lugano
12 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 13 settembre 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1995-96 i coniugi __________ e __________ __________
chiedevano una deduzione per spese di trasporto di fr. 4'920.-- di media annua
e una per doppia economia domestica di fr. 3'960.--, che venivano invece loro
concesse dall' Ufficio di tassazione nella ridotta misura di fr. 2'957.--, risp.
di fr. 1'200.--. L'autorità fiscale rilevava che la deduzione per le spese di
trasporto doveva essere ridotta in considerazione della distanza dei luoghi di
lavoro di marito e moglie dal domicilio e quella per doppia economia domestica
perché il contribuente poteva rientrare a casa per il pasto di mezzogiorno durante
parte dell'anno (cfr. decisione su reclamo del 12 agosto 1996).
-
Con il presente
tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono che la deduzione per doppia
economia domestica per il marito venga elevata a fr. 1'800.-- di media annua,
essendo costretto per circa tre quarti dei giorni lavorativi a pranzare fuori casa
e che quella per spese di trasporto venga portata a fr. 4'320.--.
L' UT propone invece di
respingere il ricorso, precisando che alla moglie è stata concessa la deduzione
per l'uso della bicicletta, come richiesto e al marito la trasferta da
__________ a __________ e ritorno due volte il giorno per 220 giorni la settimana.
Rileva infine che la deduzione di fr. 1'200.-- per il pranzo è stata
concordata, in linea di principio, con i rappresentanti sindacali.
Questa Camera,
lette le osservazioni dell' Ufficio di tassazione invitava pertanto il
ricorrente a comunicare se intendeva mantenere il ricorso e in tal caso a
produrre una dichiarazione circostanziata del datore di lavoro relativa al
luogo di lavoro durante gli anni 1993-94 e all' impossibilità di far rientro al
domicilio per il pranzo.
Con lettera del 31 ottobre
1996 il ricorrente dichiarava di ritirare il ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è stralciato
dai ruoli.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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