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Numero d'incarto:
80.1996.182
Data decisione, Autorità:
26.11.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00182
Lugano
26 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 11 settembre 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, domiciliato a __________, è titolare di un'azienda agricola.
Nella dichiarazione
fiscale 1995/96, il contribuente denunciava redditi netti dall'attività di
agricoltore per fr. 51'924.– nel 1993 e fr. 23'760.– nel 1994. Notificandogli
la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 10 giugno 1996, l'Ufficio di
tassazione di Bellinzona elevava il reddito aziendale a fr. 80'000.– in media
annua. In seguito ad un reclamo del contribuente, l'autorità di tassazione riduceva
il reddito in questione a fr. 64'000.– in media annua, spiegando di averlo
calcolato aggiungendo al reddito dichiarato delle riprese per partecipazione
privata a spese generali e le riserve tacite manifestatesi con la rivalutazione
contabile degli attivi di bilancio. Il calcolo dell'utile era il seguente:
reddito
aziendale medio dichiarato fr. 37'842.–
- ripresa
affitto privato fr. 10'500.–
ripresa
consumo privato e partecipazione alle spese fr. 3'000.–
aggiunta
entrate non dichiarate (parte sussidi) fr. 1'162.–
rivalutazione
contabile degli attivi fr. 12'000.–
reddito
aziendale fr. 64'504.–
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta le
riprese e le aggiunte effettuate dall'Ufficio di tassazione. Quanto
all'affitto, spiega di occupare solo tre locali al secondo piano della masseria
per la quale paga un canone di fr. 12'000.– all'anno e chiede perciò che la
ripresa sia ridotta a fr. 4'200.–. Per le altre spese private, ritiene
ingiustificata una ripresa superiore a fr. 800.–. Infine, dichiara di non condividere
il valore attribuito agli impianti di irrigazione ed alla rimanente
attrezzatura dell'azienda.
-
Rivalutazione contabile
3.1.
Secondo gli articoli 18
LIFD e 17 LT 1994, sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di
un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola e forestale, da una
libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente (cpv. 1).
Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in
capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione
contabile di elementi della sostanza commerciale (cpv. 2 prima frase).
3.2.
Gli incrementi di valore
dei beni commerciali non sono dunque imponibili finché non appaiono nella
contabilità. In effetti, si tratta di meri incrementi patrimoniali latenti,
spesso legati alla congiuntura; l'equità impone pertanto di imporli come
reddito solo al momento in cui l'imprenditore li riconosce come tali,
contabilizzandoli (Probst, Commentaire de la loi fédérale sur l'impôt
fédéral direct – Personnes morales, Ginevra 1995, n. 23 ad art. 58 LIFD, p.
132). La rivalutazione è dunque una semplice operazione contabile, mediante la
quale viene aumentato il valore contabile di un attivo contabilizzato ad un
valore inferiore a quello reale; tale operazione comporta cioè la realizzazione
di riserve tacite (Reich, Die Realisation stiller Reserven im Bilanz-steuerrecht,
Zurigo 1983, p. 97).
I redditi dovuti a
rivalutazione contabile sono dunque imponibili insieme agli altri proventi
dell'attività commerciale (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a
ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 227 ad art. 21 DIFD, p. 446; Cagianut/Höhn,
Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 420; Bernardoni/Duchini,
La fiscalità dell'azienda, Bellinzona 1993, p. 199).
3.3.
Rispetto al diritto
fiscale in vigore fino al 31 dicembre 1994, con l'introduzione della legge
federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge tributaria del 21
giugno 1994, l'assoggettamento degli utili in capitale relativi alla sostanza
commerciale non è più fatto dipendere dagli obblighi di tenuta della
contabilità previsti dal diritto commerciale (art. 934 cpv. 1 CO; artt. 53 e 54
ORC). Come detto, gli articoli 18 LIFD e 17 LT 1994 estendono infatti tale
assoggettamento all'intero settore dell'attività lucrativa indipendente (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 4 ad art.
18 LIFD, p. 67).
Di conseguenza, per alcune
categorie di lavoratori indipendenti, fra cui gli agricoltori, è sorto solo a
partire dagli esercizi 1993 e 1994 l'obbligo di tenere la contabilità a fini
fiscali. Con la presentazione del bilancio iniziale al 1° gennaio 1993, si è
posto pertanto lo stesso problema che sopravviene ogniqualvolta un'azienda personale
sempre tassata sulla base di una valutazione allestisce e sottopone per la
prima volta all'autorità di tassazione il bilancio ed il relativo conto
economico. In simili casi, il confronto del valore della sostanza risultante
dal primo bilancio con l'ammontare della sostanza aziendale tassata per
valutazione alla stessa data permette di determinare l'ammontare della
sottovalutazione in cui era incorsa l'autorità fiscale fissando per
apprezzamento la sostanza imponibile. La differenza di valore così accertata è
quindi assimilabile, dal punto di vista fiscale, ad una contabilizzazione di plus-valori,
ossia ad uno scioglimento di riserve occulte (Bernardoni/Duchini,
op. cit. p. 611).
3.4.
Non riuscendo a
ricostruire il calcolo effettuato dall’autorità di tassazione, la Camera ha
incaricato il proprio perito di procedere ad un esame in azienda delle schede
contabili. Questi ha potuto rilevare la registrazione di un complemento di
apertura di fr. 32’500.– in data 1° gennaio 1993; tale registrazione si riferisce
all’acquisto del furgone __________, che in realtà è stato peraltro acquistato
già nel 1992. Il pagamento è stato effettuato in parte nel 1992 (fr. 16’000.–)
e in parte nel 1993 (fr. 16’500.–); al momento dell’apertura, è stato pertanto
inserito nel conto creditori l’importo di fr. 16’500.–.
Nel 1992, avrebbe dovuto
essere messo a bilancio, nel conto trattori e automezzi, l’importo di fr.
32’500.–, cui avrebbero fatto riscontro fr. 16’000.– al conto finanziario e fr.
16’500.– al conto creditori. Con l’introduzione della contabilità, l’attivo si
sarebbe rivalutato di fr. 32’500.– ed il passivo (creditori) di fr. 16’500.–.
La rivalutazione contabile netta ammonta così a fr. 16’000.–, pari a fr.
8’000.– in media annua.
- Redditi in natura
4.1.
Sottostà all'imposta sul
reddito la totalità dei proventi, periodici e unici (art. 16 cpv. 1 LIFD, art.
15 cpv. 1 LT 1994).
Sono pure considerati
reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e
l'alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella
propria azienda e destinati al consumo personale; essi sono valutati al valore
di mercato (art. 16 cpv. 2 LIFD, art. 15 cpv. 2 LT 1994).
L'Amministrazione federale
delle contribuzioni (AFC) ha emanato un promemoria concernente la stima dei
prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari
di aziende e uno concernente la stima del vitto e dell'alloggio per la
tassazione dei dipendenti (cfr. per il periodo di computo 1993/94, l'edizione
1993 dei promemoria, pubblicati in ASA 62 p. 258 ss.).
4.2.
L'autorità ha ripreso
l'importo di fr. 10'500.– in media annua a titolo di parte privata dell'affitto
pagato dal ricorrente ed ulteriori fr. 3'000.– per consumo privato e partecipazione
alle spese.
In occasione dell’incontro
con il perito della Camera di diritto tributario, in data 13 novembre 1993, il
ricorrente ha ritirato il ricorso nella misura in cui si riferiva ai redditi in
natura, accettando le relative riprese.
Su tale punto, la
decisione è conseguentemente confermata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 12 agosto 1996 è riformata nel senso
che il reddito aziendale è ridotto a fr. 60’000.– in media annua.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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