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Numero d'incarto:
80.1996.165
Data decisione, Autorità:
05.03.1997, CDT
Incarto n. 80.96.00165
Lugano
5 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 agosto 1996
in materia di: IC/IFD 91/92
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________, avvocato, domiciliato a __________, è attivo nel campo immobiliare
quale promotore e commerciante. Nella tassazione IC/IFD 1991-92 l' Ufficio di
tassazione gli ha esposto un reddito aziendale di fr. 2'148'620.-- , che è poi
stato ridotto, in sede di reclamo, a fr. 889'216.-- (cfr. decisione su reclamo
- tassazione ordinaria e tassazione intermedia per matrimonio - dell' 8 luglio
1996).
- Con il presente,
tempestivo ricorso il ricorrente, assistito dall'avv. __________, chiede lo
stralcio del reddito aziendale.
Contesta in particolare la
decisione su reclamo nella misura in cui opera una ripresa di fr. 2'075'000.--
sugli onorari versati alla __________ e alla __________ -__________. Senza
questa ripresa non vi sarebbe reddito aziendale, bensì una perdita.
- All'udienza del 16
dicembre 1996 le parti hanno chiesto di tenere in sospeso l'esame del ricorso,
in vista di esaminare puntualmente le diverse censure ricorsuali.
Il 20 febbraio 1997 ilricorrentee
l' Ufficio di tassazione hanno convenuto di determinare l'utile netto
imponibile per il periodo fiscale IC/IFD 1991/92 in fr. 128'000.-- di media
annua.
Le parti hanno inoltre
convenuto di fissare l'utile netto imponibile del periodo fiscale successivo IC/IFD
1993/94 in fr. 79'000.-- di media annua (cfr. verbale di audizione del 20
febbraio 1997).
Questa Camera acconsente.
Quanto concordato dalle parti è in effetti il risultato di un attento e
puntuale riesame delle diverse posizioni relative al reddito aziendale delricorrente
alla luce delle contestazioni ricorsuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza la
decisione su reclamo dell' 8 luglio 1996 è riformata nel senso dei considerandi
e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione perché
emetta nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese. Non si concedono ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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