AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1996.162
Data decisione, Autorità:
12.12.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00162
Lugano
12 dicembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 5 agosto 1996
in
materia di: IC 94 - IFD 95
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto
A. Il 14 dicembre 1995
l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) infliggeva una multa
disciplinare di fr. 500.– alla __________ __________ per la mancata consegna
della dichiarazione fiscale IC 1994 e IFD 1995.
Di conseguenza, con tassazione
notificata il 5 febbraio 1996 l’UTPG tassava d’ufficio la __________
__________, fissando:
• per
la tassazione IFD 1995 l’utile netto imponibile in fr. 90’000.– e il
capitale imponibile in fr. 650’000.–;
• per
la tassazione IC 1994 l’utile netto imponibile in fr. 100’000.– e il
capitale imponibile in fr. 650’000.–.
B. Con raccomandata in
lingua tedesca la __________ __________ __________ di __________ inoltrava
reclamo contro la tassazione del 5 febbraio 1996, chiedendo l’annullamento
della stessa e la concessione di una proroga dei termini di due mesi.
L’UTPG, dando seguito alla
richiesta della ricorrente, le assegnava un termine fino al 22 marzo 1996 per
inoltrare i rendiconti relativi all’esercizio 1994 o per chiedere di essere
sentita, con la comminatoria di irricevibilità del reclamo, qualora il termine
fosse trascorso infruttuoso. Il 6 maggio 1996 l’UTPG concedeva una proroga del
termine fino al 31 maggio 1996. In assenza di riscontri da parte della
ricorrente, l’UTPG con decisione del 4 luglio 1996 dichiarava irricevibile il
reclamo.
C. Con il presente,
tempestivo ricorso la __________, società fiduciaria e di amministrazione,
chiede l’annullamento della tassazione IC 1994 e della tassazione IFD 1995.
Allega i bilanci e i conti PP della ricorrente relativi agli esercizi 1993 e
1994.
L’Amministrazione federale
delle contribuzioni (AFC) propone invece di respingere il ricorso, in ordine,
per mancanza di una procura della __________ __________ a favore della __________
e, nel merito, per l’assenza di una benché minima motivazione atta a suffragare
l’inesattezza manifesta della decisione su reclamo.
La Divisione cantonale
delle contribuzioni dal canto suo si allinea alla presa di posizione
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.
considerando
in diritto
I. In ordine
Come detto, l’AFC propone,
in via principale, di dichiarare inammissibile il ricorso, non essendo stata
allegata al gravame la procura della ricorrente a favore della __________ SA.
A tale proposito, si
ricorda che né l’art. 117 LIFD né l’art. 190 LT 1994, che disciplinano la
rappresentanza contrattuale, richiedono la forma scritta, per la procura. Una
procura scritta deve essere prodotta solo su richiesta esplicita dell’autorità
fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer,
Zurigo 1995, n. 1 ad art. 117 LIFD, p. 400).
Ma, se anche fosse
previsto dalla legge l’obbligo di allegare al ricorso la procura, l’autorità
giudiziaria non potrebbe semplicemente dichiarare irricevibile il gravame,
senza incorrere in un eccesso di formalismo. Secondo il Tribunale federale,
l’autorità deve permettere alle parti di riparare, in un termine determinato,
certi vizi che possono esserlo, oppure rettificare d'ufficio determinate irregolarità.
Vi rientra in particolare proprio il caso dell'assenza di procura scritta a
favore del rappresentante (DTF 108 Ia 104, 104 Ia 404, 94 I 524, 92 I
15; cfr. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in:
Giurisdizione costituzionale e giurisdizione amministrativa, Zurigo e Lugano
1992, p. 234; inoltre Stähli, Die Rechtsstellung des Steuervertreters,
Berna/Stoccarda/Vienna 1994, p. 107).
All’udienza del 25
novembre 1996, la ricorrente ha comunque prodotto la procura richiesta dall’AFC.
II. Imposta
federale diretta 1995
- 1.1.
L’art. 130 cpv. 2 LIFD
consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio
se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una
«valutazione coscienziosa».
La tassazione d’ufficio
sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei
fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su
considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel,
Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.;
Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992,
n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
1.2.
Il legislatore federale ha
definito i presupposti, in presenza dei quali si procede ad una tassazione per
apprezzamento, conformandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, che,
vigente il Decreto concernente l’imposta federale diretta (DIFD) del 1940, aveva
esteso le condizioni previste da quest’ultimo. L’art. 92 cpv. 1 DIFD infatti
limitava la possibilità di intraprendere una tassazione d’ufficio ai soli casi
in cui il contribuente avesse violato i propri obblighi procedurali («il
contribuente non presenta o non completa in tempo utile la sua dichiarazione,
se non comparisce a dare informazioni, non ottempera a una domanda di ragguagli,
se, benché obbligato a tenere i libri contabili, non li presenta o ne presenta
di quelli tanto difettosi da rendere impossibile il calcolo dei fattori
imponibili o non produce i documenti giustificativi richiesti»). Il Tribunale
federale aveva però chiarito che una tassazione d’ufficio deve poter essere
eseguita anche nei casi in cui l’autorità fiscale, alla luce dell’insieme delle
circostanze, scopre che i ragguagli forniti dal contribuente non sono sufficienti
o che la prova della loro veridicità non è stata fornita (cfr. DTF 106 I
b 314; STF II Corte di diritto pubblico del 5 settembre 1984 in re D.
Me. cons. 3 a, non pubblicata). Ciò può avvenire anche al termine della
procedura d’accertamento, quando non sono chiariti o rimangono incerti i fatti
essenziali per la determinazione degli elementi imponibili e quando i dati
forniti dal contribuente sono insufficienti, oppure non suffragati o suffragati
in modo non convincente da validi documenti probatori (cfr. Rep. 1984 p.
92, cons. 4 a).
Condizione imprescindibile
per intraprendere una tassazione per apprezzamento è dunque l’incertezza delle
circostanze di fatto, sia che essa sia determinata da una insoddisfacente
collaborazione del contribuente sia che abbia un’altra causa, come per esempio
l’inosservanza degli obblighi di collaborazione di un terzo obbligato (il
datore di lavoro che non compila il certificato di salario). L’autorità di
tassazione deve però avere prima esau-rito tutti gli strumenti di indagine che
potevano condurre ad un accertamento dei fatti (Zweifel, op. cit., p.
129; Känzig/Beh-nisch, op. cit., n. 9 ad art. 92 DIFD, p. 166).
- 2.1.
Una volta che l’autorità
di tassazione abbia proceduto alla tassazione d’ufficio, si tratta di stabilire
quali rimedi giuridici siano a disposizione del contribuente.
Anche a tale proposito, la
nuova legge federale modifica la situazione preesistente.
2.2.
2.2.1.
Vigente l’abrogato DIFD,
infatti, si doveva distinguere fra due ipotesi:
• nel
caso in cui i fattori accertati d’ufficio fossero aumentati in misura superiore
al 20% rispetto all’ultima tassazione definitiva, il contribuente aveva il
diritto di postulare una verifica della tassazione d’ufficio, mediante reclamo
o ricorso; la sola differenza rispetto all’impugnazione di una tassazione
ordinaria era data dal fatto che il contribuente doveva provare l’inesattezza
della valutazione intrapresa dall’autorità fiscale (inversione dell’onere probatorio);
• se,
invece, la variazione rispetto all’ultima tassazione era inferiore alla misura enunciata,
il contribuente poteva soltanto far valere, con i rimedi giuridici, l’assenza
dei presupposti per una tassazione d’ufficio (adempimento degli obblighi di
collaborazione, mancata diffida, termine troppo breve, esistenza di una
scusante) oppure un abuso del potere di apprezzamento (RF 44/1989 p. 435
= ASA 58 p. 670; Känzig/Behnisch, op. cit., n. 51 ad art. 92 DIFD,
p. 187; cfr. sentenza CDT n. 264-65 del 6 dicembre 1993, in RDAT
I-1994 p. 336; CDT n. 290 del 12 dicembre 1994 in RDAT I-1995 p.
348).
2.2.2.
Si noti che, secondo il
Tribunale federale, la prova dell’inesattezza di una tassazione d’ufficio
poteva essere offerta dal contribuente non solo nella procedura di reclamo, ma
anche in quella di ricorso. Infatti, entrambi i rimedi giuridici sono caratterizzati
dalla piena cognizione che spetta alle autorità che ne sono investite. Con la,
pur tardiva, ripresa della collaborazione da parte del contribuente che si è
dapprima lasciato tassare d’ufficio, l’autorità di reclamo o di ricorso può
dunque servirsi degli stessi mezzi d’indagine che spettano all’ufficio in sede
di tassazione. Della circostanza che il contribuente non abbia ottemperato
(tempestivamente) ai suoi obblighi di collaborazione si può tener conto in sede
di attribuzione delle spese giudiziarie (RF 44/1989 p. 438; RDAT
I-1994 p. 337).
2.2.3.
Dall’esame delle
disposizioni che disciplinavano la tassazione d’ufficio e dalla giurisprudenza
citata, la Camera di diritto tributario aveva fatto discendere la conseguenza
che l’autorità di tassazione non poteva dichiarare irricevibile un reclamo contro
una tassazione d’ufficio, nel caso in cui il contribuente avesse contestato la
valutazione effettuata senza peraltro produrre le prove dell’inesattezza
dell’apprezzamento effettuato, proprio perché altrimenti sarebbe stata
pregiudicata la facoltà di interporre ricorso e quindi di riprendere
eventualmente la collaborazione precedentemente negata.
Tale conclusione era
dettata, da un lato, dall’assenza di una disposizione che consenta all’autorità
di reclamo di pronunciare l’irricevibilità del reclamo per mancata produzione
di prove, e, dall’altro, dall’esplicita affermazione del Tribunale federale, secondo
cui il contribuente può apportare la prova dell’inesattezza di una tassazione
d’ufficio anche in sede di ricorso (RDAT I-1994 p. 336).
2.3.
Anche in relazione ai
rimedi giuridici a disposizione del contribuente tassato d’ufficio la nuova
legge si discosta da quella abrogata.
Per l’art. 132 cpv. 3
LIFD, infatti, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio
soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo deve
essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.
2.3.1.
Come si vede, il
legislatore ha rinunciato alla preclusione del diritto di reclamo prevista
dall’art. 92 cpv. 1 DIFD, in considerazione dei dubbi circa la costituzionalità
di tale disposizione; una analoga norma cantonale era già stata dichiarata
incostituzionale e perciò inapplicabile dal Tribunale amministrativo del Canton
Berna, a causa del suo carattere punitivo (cfr. Känzig/Behni-sch, op.
cit., n. 51 ad art. 92 DIFD, p. 188; Zweifel, op. cit., p. 134).
2.3.2.
La nuova legge pone
peraltro due requisiti che la normativa previgente non conosceva: il
contribuente deve contestare la “manifesta inesattezza” della tassazione ed il
reclamo deve essere motivato. Secondo il Messaggio che accompagnava il disegno
di legge del Consiglio federale del 1983, tale disciplina è ispirata alla
legislazione di alcuni cantoni; il governo menziona espressamente, a titolo di
esempi, l’art. 90 cpv. 3 della legge tributaria di Zurigo e l’art. 109 cpv. 3
di quella di San Gallo (cfr. Messaggio del Consiglio federale a sostegno
delle leggi fede-rali sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e
dei Comuni e sull'imposta federale diretta, in FF 1983, vol. III, p.
133).
Per valutare il
significato e la portata del riferimento alla manifesta inesattezza
della tassazione per apprezzamento, è dunque opportuno esaminare la
giurisprudenza che si è sviluppata intorno alle disposizioni cantonali in
questione (cfr. Zweifel, Verfahrensgrundsätze und Veranlagungsverfahren,
in ASA 61 p. 437).
Ebbene, nelle leggi
cantonali che esigono dal contribuente la prova dell’inesattezza della
tassazione d’ufficio, si è voluta così stabilire un’inversione dell’onere della
prova (Weidmann/ Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht,
4a ediz., Berna 1987, pp. 130 e 254; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung,
cit., p. 139; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar,
Zurigo 1994, n. 10 ad § 90 LT-ZH, p. 510). Per contestare con successo una tassazione
d’uf- ficio, occorre, in altri termini, che siano rimosse le condizioni che
l’avevano determinata, cioè le difficoltà nell’indagine per l’autorità di
tassazione o l’incertezza circa i fatti. È necessario, in particolare, che il
contribuente ponga in essere gli atti di collaborazione trascurati in
precedenza. Se tale esigenza è adempiuta, rinasce anche l’obbligo per
l’autorità fiscale di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire
il vero.
2.3.3.
Vi sono dunque due
possibili sviluppi della situazione.
• Se
il contribuente apporta la prova dell’inesattezza dell’apprezzamento
effettuato, la tassazione d’ufficio è annullata e deve esserne intrapresa una
“ordinaria” (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung, cit., p. 143). La
tassazione d’ufficio apparirà infatti in ogni caso “manifestamente inesatta”,
se è stato possibile accertare la vera situazione di fatto, nell’ambito della
procedura di reclamo (Zweifel, Verfahrensgrundsätze, op. cit., p. 437; Meister,
Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und
DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995, p. 144 s.).
• Se
la prova dell’inesattezza della tassazione non è stata portata, la tassazione
d’ufficio rimane in linea di principio in vigore, mentre l’obbligo per l’autorità
di tassazione di procedere ad indagini d’ufficio non rinasce. Ciò non toglie,
tuttavia, che l’autorità di tassazione, facendo uso del proprio potere di apprezzamento,
possa sottoporre ad una verifica la tassazione d’ufficio. Alla luce di una
simile verifica, condotta sulla base degli atti, una tassazione per
apprezzamento apparirà “manifestamente inesatta”, quando la stima effettuata si
sarà rivelata in contrasto coi fatti ed in particolare quando è evidente che
essa si fonda su basi, su metodi o su strumenti di valutazione errati o
comunque inconciliabili con la situazione del singolo caso (Zweifel, Verfahrensgrundsätze,
op. cit., p. 437 s.; Meister, op. cit., p. 145).
- 3.1.
Venendo all’esame della
fattispecie concreta, la società ricorrente è stata sottoposta a tassazione
d’ufficio, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale, nonostante la diffida
e la successiva multa disciplinare. In seguito, il 29 febbraio 1996, ha interposto
tempestivo reclamo alla stessa autorità, chiedendo che le fosse attribuito un
termine di almeno due mesi per produrre la documentazione necessaria alla
tassazione e precisando comunque che la tassazione non corrispondeva
minimamente ai fatti, giacché la società non conseguirebbe alcun utile.
L’autorità di tassazione le
ha allora attribuito due successivi termini – il primo fino al 22 marzo, il
secondo fino al 31 maggio 1996 – per «inoltrare i rendiconti inerenti
l’esercizio 1994 o chiedere di essere sentiti», con l’avvertenza che, trascorso
infruttuoso il termine assegnato, il reclamo sarebbe stato considerato irricevibile.
Scaduto ampiamente anche il secondo termine, con decisione del 4 luglio, l’UTPG
ha dichiarato irricevibile il gravame, richiamandosi al solo art. 206 LT.
Ci si domanda pertanto se
l’autorità di tassazione abbia operato correttamente, rifiutandosi di entrare
nel merito del reclamo in materia di IFD.
3.2.
Come detto, l’art. 132
cpv. 3 LIFD esige che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il
reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del
reclamo non rappresentano tuttavia prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non dovrebbe entrare nel merito, bensì meri presupposti
sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento (Zweifel,
Verfahrensgrundsätze, op. cit., p. 437; per la giurisprudenza relativa alla
legge tributaria zurighese, cfr. Richner/Frei/Weber/Brütsch, op. cit.,
n. 11 ad § 90 LT-ZH, p. 510).
Secondo lo stesso
Tribunale federale, d’altra parte, una prescrizione deve essere considerata
quale requisito di validità solo se la legge la designa chiaramente come tale (DTF
108 Ia 103).
Se anche il contribuente
che contesta, mediante reclamo, la tassazione d’ufficio, non ne prova la
“manifesta inesattezza”, l’autorità fiscale è comunque tenuta a decidere nel
merito. Tale conclusione appare del resto coerente con il principio per cui, in
seguito al reclamo, l’autorità riesamina, facendo uso del proprio potere di
apprezzamento, la valutazione effettuata nella decisione impugnata, sebbene il
contribuente non abbia provato l’inesattezza della decisione. Si ricordi,
d’altronde, che la procedura di reclamo è stata intenzionalmente concepita dal
legislatore come parte della procedura di tassazione, tanto è vero che è la
stessa autorità a esaminare i reclami contro le proprie decisioni, con piena
cognizione in fatto ed in diritto, compresa la facoltà di riformare una
decisione a svantaggio del contribuente (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 1 ad art. 132 LIFD,
p. 418).
3.3.
Se si ammettesse che
l’autorità fiscale possa dichiarare irricevibile il reclamo del contribuente,
qualora quest’ultimo non comprovi l’inesattezza della valutazione intrapresa,
ne discenderebbe in particolare la conseguenza che gli sarebbe preclusa la
possibilità di apportare tale prova in sede di ricorso.
Il contribuente può invece
provare l’inesattezza della tassazione per apprezzamento anche impugnando la
decisione su reclamo dinanzi alla commissione cantonale di ricorso, che ha lo
stesso potere cognitivo dell’autorità fiscale (Casanova, Rekursverfahren,
in ASA 61 p. 444; Meister, op. cit. p. 180).
Con l’entrata in vigore
della LIFD si può pertanto ritenere che valga ancora quanto deciso dal
Tribunale federale in relazione all’art. 92 DIFD, circa la possibilità per il
contribuente di provare l’inesattezza di una tassazione d’ufficio non solo
nella procedura di reclamo, ma anche in quella di ricorso (cfr. supra consid.
5.2.2.). Come deciso dall’Alta Corte, d’altra parte, della circostanza che il
contribuente non abbia ottemperato (tempestivamente) ai suoi obblighi di
collaborazione si può tener conto in sede di attribuzione delle spese
giudiziarie (RF 44/1989 p. 438).
3.4.
Di fronte alla circostanza
che la ricorrente abbia prodotto il bilancio ed il conto economico, al momento
del ricorso alla Camera di diritto tributario, si deve ritenere che sia venuto
meno quello “stato di necessità” probatorio, che aveva giustificato l’emissione
di una tassazione d’ufficio. Alla luce di tali documenti, la Camera potrebbe
pertanto procedere ai necessari accertamenti e sostituire la tassazione per
apprezzamento con una tassazione ordinaria, disponendo essa degli stessi poteri
d’inda-gine dell’autorità di tassazione. Si ritiene tuttavia che l’inchiesta
possa meglio essere svolta dall’UTPG, al quale gli atti sono conseguentemente
rinviati.
II. Imposta
cantonale 1994
- Diritto applicabile
1.1.
Con l'entrata in vigore
della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28
settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane
applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in
vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie
(art. 324 cpv. 2 LT 1994).
Per quanto attiene ai
rimedi giuridici, vi è una disposizione transitoria, la quale prevede che
contro le tassazioni notificate prima dell'entrata in vigore della nuova legge
sono applicabili i rimedi di diritto e la procedura del diritto precedente
(art. 317 LT 1994).
Nel diritto
amministrativo, d'altronde, vige il principio per cui in materia procedurale si
applicano a tutte le questioni pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi
all'autorità adìta, a prescindere dal fatto che la fattispecie si sia
realizzata prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit
administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412).
1.2.
Con una recentissima
decisione (dell’11 marzo 1996, in StE 1996 B 110 n. 6), cresciuta in
giudicato, la Commissione di ricorso in materia di IFD di Zurigo, ha stabilito
che la disposizione dell'art. 132 cpv. 3 LIFD, secondo cui il contribuente può
impugnare la tassazione d’ufficio solo perché essa è manifestamente inesatta,
rientra nel diritto materiale. La disciplina dell’onere della prova è infatti
una questione di diritto sostanziale e non procedurale, a prescindere dal fatto
che la relativa norma sia collocata nella parte della legge che regola la
procedura. Pertanto l' impugnazione delle tassazioni IFD fino al periodo
1993/94 è disciplinata dal diritto abrogato.
Data l’analogia fra l’art.
132 cpv. 3 LIFD e l’art. 206 cpv. 1 LT 1994, si ritiene che quest’ultimo sia
applicabile solo a partire dalle tassazioni per il periodo fiscale 1995.
- 2.1.
L'art. 173 cpv. 1 LT 1976
consente la tassazione d'ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non ha
soddisfatto ai suoi obblighi procedurali o se i suoi elementi imponibili non
possono essere esattamente accertati in assenza di documenti attendibili. In
tale sede si può tener conto dei coefficienti sperimentali, dell'evoluzione
della sostanza e del tenore di vita del contribuente. Il cpv. 2 propone poi la
preclusione, già prevista dal DIFD, del diritto di reclamare, per gli elementi
che non sono aumentati in misura superiore al 20% rispetto all’ultima
tassazione definitiva.
2.2.
Quanto alle disposizioni
generali sui rimedi giuridici, il reclamo deve essere motivato in fatto e in
diritto, indicare le prove e contenere una proposta. Se un reclamo non soddisfa
questi requisiti, un termine ragionevole é impartito al reclamante per adeguarvisi,
con la comminatoria d'irricevibilità (cfr. art. 176 cpv. 1 LT).
L'autorità fiscale non può
respingere un reclamo, adducendo l'assenza di documentazione, senza aver
soddisfatto questa norma procedurale (cfr. CDT del 4 settembre 1978 in
re Ga.; inoltre CDT n. 16 del 29 gennaio 1981 in re G.D.).
Scaduto
infruttuoso il termine assegnato, il reclamo è dichiarato irricevibile. Irrilevante
è il fatto che il contribuente abbia prodotto la documentazione o parte di essa
dopo la scadenza del termine o dopo l'intimazione della decisione su reclamo
(cfr. CDT n. 16 del 29 gennaio 1981 in re G.D.).
2.3.
Con la già citata sentenza
del 1993 (RDAT I-1994 p. 336, confermata poi dalla successiva RDAT
I-1995 p. 348) la Camera di diritto tributario ha esteso i princìpi vigenti in
materia di imposta federale diretta anche all'imposta cantonale, affermando il
principio per cui il contribuente può riprendere la collaborazione anche in
sede di ricorso.
Ciò impone di interpretare
la comminatoria di irricevibilità che l'autorità di tassazione inserisce nella
richiesta di documentazione che essa indirizza al contribuente, allorché
quest'ultimo interpone un reclamo contro la tassazione d'ufficio senza peraltro
indicare i mezzi di prova necessari, nel senso che la conseguenza, prospettata
per il caso in cui l'invito di produrre la documentazione richiesta venga
disatteso, consista non già nella vera e propria dichiarazione di irricevibilità
– che precluderebbe la facoltà di ricorrere alla Camera di diritto tributario –
bensì in una mera conferma della tassazione impugnata, senza ulteriori atti
istruttori. In tal modo, l'autorità di ricorso potrebbe entrare nel merito di
un eventuale successivo ricorso, accompagnato dalla produzione di mezzi di
prova atti a dimostrare l'inesattezza della tassazione d'ufficio.
- Ne discende che la
conclusione cui si è pervenuti in relazione all’imposta federale diretta per il
1995 può essere estesa anche alla tassazione dell’imposta cantonale 1994. La,
pur tardiva, ripresa della collaborazione della contribuente, che ha presentato
il bilancio ed il conto economico unitamente al ricorso interposto a questa Camera
contro la decisione su reclamo, consente infatti di annullare la tassazione per
apprezzamento e di sostituirla mediante una ordinaria.
III. Spese
Nonostante il sostanziale
accoglimento del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono
poste totalmente a carico della ricorrente, per il fatto che il ricorso è stato
determinato dall’inosservanza degli obblighi procedurali che le incombevano
nell’ambito delle procedure di tassazione e di reclamo (artt. 144 cpv. 2 LIFD e
231 cpv. 2 LT 1994).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 4 luglio 1996 è annullata e gli atti
sono rinviati all’UTPG, perché completi l’inchiesta ed emetta una nuova tassazione
IC 1994 e IFD 1995.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l’IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l’IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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