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80.1996.158 ΓÇó Taxable income zeroed under intercantonal allocation
80.1996.158Altro tribunale11 ott 1996Granted
The Ticino Tax Chamber allowed the taxpayer's appeal against the 11 March 1996 objection decisions for IC 1988 and IC 1989-90. After the tax office accepted the taxpayer's later arguments, the court held that, because he was a professional real-estate dealer and the immovable property was part of the business accounts, financing interest had to be allocated according to the property's location and the booked depreciation and loss carry-forward had to be recognized. The assessments were reformed to zero taxable income, and the file was remanded for new calculations. No court costs or party compensation were awarded.
Art. 231 LT 1994; intercantonal tax allocation of a professional real-estate dealer's business property: interest on third-party capital used to finance the property is deductible at the place where the property is situated; booked depreciation and substantiated loss carry-forwards must likewise be taken into account when determining the cantonal taxable income. Where the reviewing authority accepts the appellant's substantive position, the assessment is to be reformed accordingly and the file remitted for new calculations; waiver of costs does not entail an entitlement to party compensation absent a sufficient basis for such an award (consid. 4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.158
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00158
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 aprile 1996
in materia di: IC 88 - IC 89/90
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con decisione su reclamo dell’ 11 marzo 1996 l’ Ufficio di tassazione di Locarno stabiliva il reddito imponibile di __________ __________, contribuente limitatamente imponibile nel Canton Ticino, in fr. 81’568.-- per il periodo dal 16 giugno 1988, data dell’inizio dell’assoggettamento, al 31 dicembre 1988; con ulteriore decisione su reclamo di pari data l’ autorità di tassazione determinava l’imponibile per il periodo fiscale ordinario successivo 1989-90 in fr. 77’280.--.
Con tempestivo ricorso del 3 aprile 1996, presentato all’ Ufficio di tassazione di Locarno e da questi trasmesso per competenza a questa Camera, il contribuente, assistito dalla __________ __________ __________ di __________, chiede sostanzialmente l’azzeramento del reddito imponibile nel Canton Ticino, conformemente al riparto intercantonale emesso dal cantone di domicilio, vale a dire il Canton __________.
Invitata da questa Camera a motivare il ricorso, la __________ __________ __________ avverte che il contribuente è commerciante professionale d’immobili e che pertanto, in virtù della normativa eccezionale applicabile a tale settore, gli interessi passivi sul capitale di terzi per il finanziamento degli immobili vanno dedotti nel cantone di ubicazione dell’immobile. Rileva inoltre che occorre tener conto degli ammortamenti che si sono resi necessari a seguito della recessione.
Con scritto del 28 agosto 1996 l’ Ufficio di tassazione, in considerazione del fatto che il contribuente è commerciante d’immobili e che l’immobile di __________ è inserito nei bilanci aziendali della ditta, proponeva di accogliere integralmente il ricorso e di azzerare il reddito imponibile sia per quanto concerne la tassazione IC 1988 sia per quanto concerne la successiva tassazione ordinaria IC 1989-90, ammettendo in particolare la deduzione degli ammortamenti allibrati e attribuendo gli interessi passivi secondo il criterio di localizzazione dell’immobile. Precisava inoltre che l’importo complessivo della perdita conseguita nel 1988 da riattivare doveva venire ammesso, come indicato nel riparto intercantonale del canton Lucerna del 3 novembre 1994, in ragione di fr. 44’695.--.
Si può comunque fare astrazione dal caricare spese e tassa di giustizia al ricorrente, poiché già l’UT in sede di procedura di tassazione avrebbe potuto invitare il ricorrente a meglio precisare il fondamento della propria richiesta. La carente motivazione del reclamo e indi del ricorso non giustifica tuttavia la concessione di ripetibili al ricorrente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo dell’ 11 marzo 1988 in materia di IC 1988 e di IC 1989-90 sono riformate nel senso che il reddito imponibile viene azzerato.
§§ Gli atti del procedimento vengono retrocessi all’ Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si concedono ripetibili.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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