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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.155
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00155
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 27 luglio 1996
in
materia di: IC 93/94
presentato
da:
, __________ -
__________ __________ __________ (__________)
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che il contribuente,
domiciliato in __________, ha presentato il 27 luglio 1996 un ricorso in
materia di IC 1993-94 redatto in lingua tedesca;
-
che questa Camera con
raccomandata con ricevuta di ritorno del 29 luglio 1996 ha invitato il
ricorrente, sotto comminatoria di irricevibilità, a tradurre il ricorso in
italiano nel termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata e a
completarlo, precisando, come vuole l'art. 227 cpv. 2 LT-1994, le proprie
conclusioni, i fatti su cui si fondano e i relativi mezzi di prova;
-
che con quello stesso
scritto il ricorrente veniva altresì invitato, conformemente all'art. 191
LT-1994, a designare un rappresentante in Svizzera;
-
che in effetti
l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è
considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del
diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non
soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83
III 58; Rep. 1975 pag. 302);
-
che tale esigenza non è in
contrasto con la CEDU, poiché il principio della territorialità, secondo cui i
confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere
modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e
familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata
sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Häfliger, Die EMRK und
die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT
II-1993 p. 215 s.; CDT n. 80.95.00006 del 31 maggio 1995 in re R.
K.).
-
che, nel caso in esame, al
ricorrente, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, è stato fissato -
sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso - un termine di grazia per
presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;
-
che lo scritto di questa
Camera, con il quale veniva assegnato al ricorrente un termine di 15 giorni per
presentare la traduzione in italiano e per completare il ricorso, gli è stato
recapitato e quindi regolarmente notificato il 16 agosto 1996 (v. ricevuta di
ritorno);
-
che il ricorrente, nel
termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;
-
che pertanto il ricorso
deve essere dichiarato irricevibile;
-
che - sia osservato a
mero titolo abbondanziale - se viene fatta valere una doppia imposizione intercantonale,
il termine per interporre ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale
comincia a decorrere solo dopo che i due Cantoni hanno preso decisioni contro
le quali é ammesso il ricorso di diritto pubblico (art. 89 cpv. 3 OG).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso irricevibile.
-
Le spese del presente
giudizio e la tassa di giustizia in complessivi fr. 150.-- sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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