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Numero d'incarto:
80.1996.150
Data decisione, Autorità:
25.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00150
Lugano
25 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 25 luglio 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________ __________ __________,
__________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ __________, domiciliato a __________, ha frequentato nel corso del
1993 la scuola di aspiranti gendarmi a __________, intercalandola con periodi
lavorativi in luoghi diversi (__________di ____________________ stradale di
__________ __________ e __________ di __________). Dal 1° gennaio 1994 svolge
la sua attività a __________ __________ presso la __________ __________.
Sempre
nel corso degli anni 1993-94 sua moglie __________ ha lavorato presso la
__________ __________ di __________.
Nella
dichiarazione fiscale IC/IFD 1995-96 i contribuenti hanno chiesto di poter
dedurre a titolo di spese di trasferta un importo complessivo di fr. 9'000.--,
che l' Ufficio di tassazione ha invece ammesso nella limitata misura di fr.
3'600.-- (cfr. decisione su reclamo del 28 giugno 1996).
- Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ __________ chiedono che la
deduzione per le spese di trasferta venga aumentata a fr. 6'662,40 di media
annua: fr. 1'500.-- per l'uso del mezzo pubblico da parte della moglie (fr.
1'212.-- di treno e fr. 288.-- di funicolare) e fr. 5'162,40 per l'uso del
mezzo privato da parte del marito in ragione dei diversi luoghi di lavoro nel
corso del 1993, anno durante il quale ha frequentato la scuola di aspirante
gendarme.
L'
Ufficio di tassazione, dal canto suo, propone di applicare la tariffa graduale
prevista dall'art. 5 cpv. 4 dell'Ordinanza sulla deduzione delle spese
professionali IFD.
- In
occasione dell’udienza del 2 ottobre 1996 il ricorrente ha ulteriormente illustrato
le ragioni della sua richiesta, segnatamente lo svolgimento dal 1° gennaio 1994
di turni di servizio di otto ore consecutive sull’arco della giornata, che non
gli consentono l’uso del mezzo pubblico.
Alla
luce di quanto esposto nel ricorso e precisato all’udienza, l’ Ufficio di
tassazione ha dichiarato di aderire al ricorso, stabilendo la deduzione per
spese di trasferta di entrambi i coniugi in fr. 6’660.-- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 28 giugno 1996 è riformata nel senso
che la deduzione per spese di trasferta è elevata a fr. 6’660.-- di media
annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all’ Ufficio di tassazione per
l’emissione di nuovi conteggi.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
146 LIFD).
per la Camera di diritto
tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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