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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.145
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00145
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 22 luglio 1996
in
materia di: IC 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________ + __________ __________ __________, __________ __________,
in
fatto ed in diritto
-
che il rappresentante del
contribuente ha presentato il 22 luglio 1996 un ricorso in materia di IC 93/94
redatto in lingua tedesca;
-
che l'osservanza della
lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una
esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si
considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i
requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep.
1975 pag. 302);
-
che, in tal caso, in
applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, al ricorrente, risp. al suo
rappresentante, viene fissato -sotto comminatoria di irricevibilità del
ricorso- un termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in
lingua italiana;
-
che al rappresentante del
ricorrente è stato assegnato per lettera raccomandata il 23 luglio 1996 un
termine di 15 giorni per presentare la traduzione in italiano del ricorso,
rendendolo nel contempo attento sulle conseguenze del mancato ossequio di tale
richiesta;
-
che il rappresentante del
ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;
-
che comunque il ricorso
non potrebbe essere accolto nemmeno nel merito;
-
che in effetti tra le
spese di manutenzione elencate nella scheda contabile prodotta all' Ufficio di
tassazione dal contribuente sono annoverate diverse spese, che non possono
essere considerate fiscalmente come spese di manutenzione dell'immobile, ma che
in realtà costituiscono o spese per il mantenimento del contribuente e della
sua famiglia o, come nel caso dell'acquisto di una tosaerba, altre spese non
deducibili;
-
che pertanto le spese di
manutenzione vere e proprie fiscalmente deducibili risultano prima facie
addirittura inferiori all'importo della deduzione forfetaria ammessa dall'
Ufficio di tassazione;
visto per le spese l’art. 231 LT;
decreta
-
Il ricorso è irricevibile
-
Le spese con tassa di
giustizia in complessivi fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
La presente decisione è
definitiva (art. 230 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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