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Numero d'incarto:
80.1996.14
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00014
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 15 gennaio 1996
in
materia di: imposta federale speciale sui profitti in capitale
e plusvalori
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ è giunto
in Ticino con la moglie __________ alla fine del 1988, proveniente dal Canton
__________, domiciliandosi a . L’ Ufficio di tassazione di __________
gli notificava in data 22 novembre 1991, limitatamente all’imposta federale diretta,
un’imposta speciale sui profitti in capitale, in cui gli veniva imposto un
utile di fr. 156’730.– derivante dalla liquidazione del ristorante “
” di __________; l’imposta unica dovuta ammontava a fr. 12’043.–.
A seguito dell’esecuzione
promossa dall’Ufficio cantonale di esazione per l’incasso dell’imposta federale
diretta, il 22 novembre 1994 la __________ AG, per conto di __________, chiedeva
spiegazioni a detto Ufficio, facendo presente che il suo cliente ha scontato
una pena privativa della libertà tra il 1988 e il 1993 e che dal 1992 è
divorziato.
Dal canto suo __________,
assistita dalla Fiduciaria __________ AG, faceva presente, con lettera del 5
marzo 1995, di non aver mai avuto conoscenza della notifica di tassazione del
22 novembre 1991, asserendo che non le era mai stata inviata personalmente;
contestava quindi che le potessero venire chiesti interessi di mora, postulando
nel contempo il condono del debito d’imposta.
Il 24 novembre 1995 l’
Ufficio di tassazione sentiva la signora __________ alla presenza del suo
patrocinatore. Nel verbale d’audizione l’interessata precisava che la gestione
del ristorante “__________ ” di __________ era condotta in società semplice tra
i coniugi e che quindi l’onere fiscale derivante dall’utile di liquidazione era
da ripartire in parti uguali. Veniva inoltre convenuto di dedurre dall’utile di
liquidazione la perdita di gestione del 1987 e di stralciare un versamento
della __________; il profitto in capitale imponibile per l’IFD scendeva così a
fr. 100’000.-- netti.
A seguito di quanto
precede, il 26 gennaio 1995 l’ Ufficio di tassazione notificava separatamente
sia ad __________ sia a __________ la decisione in materia di riparto fra
marito e moglie relativo all’imposta federale speciale sui profitti in
capitale, stabilendo, come convenuto con __________, di ridurre l’utile netto a
fr. 100’000.-- e di caricarne l’onere in ragione di metà ciascuno agli
ex-coniugi, vale a dire fr. 2’336.-- a testa. Tale decisione veniva poi
confermata in sede di reclamo con risoluzione del 1° dicembre 1995.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________, sempre assistito dalla __________ AG, contesta
la quota del 50% dell’onere fiscale postagli a carico, affermando che l’intero
onere derivante dalla liquidazione dell’esercizio pubblico deve essere caricato
alla ex-moglie, che dirigeva da sola il ristorante. Fa altresì presente di
essere stato nel frattempo dichiarato fallito, cosicché un eventuale credito
avrebbe dovuto essere contenuto nella massa fallimentare.
-
Il ricorso veniva
notificato anche a __________ e al suo rappresentante, con l’assegnazione di un
termine di venti giorni, decorso infruttuoso, per presentare le proprie
osservazioni. Il giudice delegato con decreto del 26 gennaio 1996 invitava
inoltre sia il ricorrente sia la sua ex-moglie a produrre le notifiche di tassazione
del Canton __________ dalle quali risultasse l’imposizione del reddito
aziendale derivante dalla gestione del Restaurant “__________ ” di __________ e
la relativa titolarità, come pure l’eventuale tassazione dell’utile di
liquidazione IFD da parte dell’autorità fiscale sangallese.
Anche detto termine
decorreva infruttuoso. Il giudice delegato, in data 28 febbraio 1996,
sollecitava quindi nuovamente il rappresentante del ricorrente a produrre la
prova della titolarità esclusiva della moglie del reddito aziendale del
ristorante nel termine di dieci giorni. La __________ AG rispondeva con lettera
del 5 marzo 1996 di non essere in grado di produrre le tassazioni richieste,
precisando che il suo cliente non possiede alcuna documentazione e che pure
l’Ufficio comunale di tassazione di __________ si è detto non più in grado,
essendo decorsi più di dieci anni, di mettere a disposizione la documentazione.
- 4.1
L'art. 13 cpv. 2 DIFD si
limita a disporre che la moglie risponda solidalmente col marito per la sua
quota all'imposta complessiva. Il vincolo di solidarietà sorge pertanto per
effetto della legge senza che sia necessaria una decisione formale che lo constati.
La moglie ha nondimeno diritto a ottenere la notifica di una decisione di
riparto contro cui possa esperire i rimedi giuridici ordinari (cfr. Känzig,
Wehrsteuer, p. 151).
In sostanza il DIFD lascia
facoltà all'autorità di esazione di scegliere contro quale dei due debitori
solidali procedere (cfr. Känzig, loc. cit.).
4.2
Diversamente dall'art. 13
cpv. 2 LIFD, l'art. 13 cpv. 1 LIFD, in vigore dal 1° gennaio 1995, dispone che
i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente
dell'imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell'imposta
complessiva quando uno di essi è insolvibile. La responsabilità solidale dei
coniugi separati legalmente o di fatto invece decade anche, secondo l'art. 13
cpv. 2 LIFD, per tutti gli ammontari dovuti.
- Tra gli ex-coniugi
vi è controversia sulla titolarità del reddito aziendale, segnatamente
dell’utile di liquidazione del Restaurant “__________ ” di __________: in
ragione di metà ciascuno secondo la ex-moglie, tutto della ex-moglie secondo il
ricorrente.
Gli atti dell’incarto non
consentono su questo punto di decidere con tranquillante certezza. La decisione
su reclamo in materia di riparto degli elementi imponibili relativa all’imposta
federale speciale sui profitti in capitale e i plusvalori del 1° dicembre 1995,
poggia invero sulle dichiarazioni unilaterali della ex-moglie rilasciate all’
Ufficio di tassazione il 24 novembre 1994, ma contestate recisamente dall’
ex-marito, il quale asserisce per altro di non possedere alcuna documentazione
relativa alla gestione del ristorante, tanto meno le notifiche di tassazione
dalle quali risulta l’imposizione e la titolarità del reddito aziendale.
Vero è che la mancata
collaborazione della moglie, qualora ella fosse in possesso della
documentazione richiesta, potrebbe essere interpretata quale indizio a favore
della tesi del ricorrente, vale a dire la titolarità esclusiva della moglie del
reddito aziendale, poiché non si vede quale interesse possa aver avuto a non
inviare una tassazione che le avesse dato ragione, ossia una tassazione del Canton
__________ che le avesse attribuito il reddito aziendale solo per metà. D’altra
parte l’immobile in cui era sito il ristorante era di esclusiva proprietà della
moglie, come risulta incontrovertibilmente dal contratto di vendita al signor
H. F.
- La titolarità del
utile conseguito con la liquidazione del ristorante di Wattwil può essere
chiarito solo mediante ulteriore accertamenti, segnatamente un’indagine da
parte dell’autorità fiscale cantonale, agente in materia di IFD, volta ad
accertare a chi siano stati attribuiti nelle tassazioni IFD precedenti la
chiusura del ristorante i relativi redditi, se a entrambi i coniugi oppure
esclusivamente alla moglie.
Si deve pertanto rivolgere
all’ autorità fiscale l’invito a richiamare al Cantone di domicilio le
tassazioni in materia di IFD dei coniugi __________ per i periodo 1985/86 e
1987/88.
- Deve infine essere
rilevato, che, in simili condizioni, non mette conto pronunciarsi sul diritto
applicabile alla fattispecie, se quello anteriore al 1° gennaio 1995 o quello
successivo. Non mette conto anticipare in questa sede la decisione di sapere
se le norme sulla responsabilità solidale, che definiscono contro quale dei
coniugi il fisco può procedere, siano da considerare norme di procedura, alle
quali tornerebbe applicabile il principio della lex mitior (StE
1995 B 110 n. 5; CDT n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re R.).
È comunque il caso di
rilevare che, in tale prospettiva, l'attribuzione del reddito riveste
importanza ancora maggiore, per effetto della decadenza del vincolo di solidarietà
in caso separazione legale o di fatto.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 144 LIFD
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto a'sensi
dei considerandi.
§ Di conseguenza, la
decisione su reclamo del 1° dicembre 1995 è annullata in ordine e gli atti del
procedimento vengono retrocessi all'autorità di tassazione per nuova decisione
dopo ulteriori accertamenti.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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