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Numero d'incarto:
80.1996.132
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00132
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 3 luglio 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________ , __________
__________ (),
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ ,
domiciliato a __________ (), è titolare di una ditta individuale di
costruzioni edili.
Nella dichiarazione
fiscale 1995/96 denunciava redditi da attività indipendente per complessivi fr.
51'294.– nel 1993 e per fr. 54'060.– nel 1994. Fra le deduzioni, chiedeva in
particolare che si tenesse conto di contributi AVS per fr. 1'050.– nel 1993 e
fr. 13'624.– nel 1994.
Notificandogli la
tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 5 aprile 1996, l'Ufficio di
tassazione di Bellinzona commisurava il reddito aziendale in fr. 64'000.– in
media annua ed ammetteva le deduzioni per contributi AVS nella misura di soli
fr. 3'291.– in media annua. Il contribuente impugnava la suddetta tassazione
con reclamo del 2 maggio 1996, chiedendo la deduzione integrale dei contributi
AVS indicati nella dichiarazione fiscale. L'autorità di tassazione respingeva
il gravame con decisione del 17 giugno 1996, in cui faceva notare che i
contributi fatti valere non erano stati ammessi in deduzione dai redditi del
1993 e del 1994 per il fatto che gli stessi, sebbene riferiti agli anni in
questione, erano però stati effettivamente versati nel corso del 1995. La loro
deducibilità sarebbe stata pertanto possibile solo nell'ambito della tassazione
1997/98.
- Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula nuovamente la
deduzione di contributi AVS per complessivi fr. 7'337.–. Dichiara di non essere
d'accordo con la decisione dell'autorità di tassazione di non considerare tali
versamenti, che a suo avviso si riferiscono al biennio di computo 1993/94.
Nelle rispettive
osservazioni del 26 agosto e del 25 settembre 1996, l'Amministrazione federale
delle contribuzioni (AFC) e la Divisione cantonale delle contribuzioni del
Dipartimento delle finanze propongono la reiezione del gravame.
- 3.1.
Dal reddito sono
deducibili i versamenti, i premi e i contributi legali, statutari o regolamentari
per acquisire diritti alle prestazioni dell'assicurazione vecchiaia, superstiti
e invalidità, nonché delle istituzioni di previdenza professionale (art. 32
cvp.1 lett. d LT 1994, art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD). Tali
disposizioni si riferiscono ai contributi dei lavoratori dipendenti,
indipendenti ed anche delle persone senza attività lucrativa (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 12 ad art.
33 LIFD, p. 131; Richner/Frei/Weber/Brüt-sch, Zürcher Steuergesetz
- Kurzkommentar, Zurigo 1994, n. 56 ad § 25 LT-ZH, p. 191). Di fatto, tuttavia,
i contributi del lavoratore indipendente vengono perlopiù inseriti nella contabilità
aziendale, come quelli dei dipendenti (Baur/Klöti-Weber/Ko-ch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, n. 320 ad § 24 LT-AG, p. 391).
Non vi è dubbio, d'altronde, che vi sia una stretta relazione tra i contributi
AVS ed il reddito da attività lucrativa. Proprio per questa ragione, il
Tribunale amministrativo di Zurigo ha avuto modo di precisare che il lavoratore
indipendente, che presenta una contabilità sull'incassato, può dedurre i
contributi in questione solo al momento dell'effettivo adempimento (ZStP
1995 p. 217 ss.).
3.2.
Chi ha l'obbligo di far
iscrivere la propria ditta nel registro di commercio deve tenere regolarmente i
libri che sono richiesti dalla natura e dall'estensione della sua azienda e dai
quali si possono rilevare lo stato patrimoniale di questa, i rapporti di debito
e di credito derivanti dagli affari ed il risultato dei singoli esercizi annuali
(art. 957 CO).
In particolare, i conti
d'esercizio e i bilanci annuali devono essere allestiti in modo chiaro e
completo, sì da mostrare agli interessati con la maggiore evidenza e verità la
situazione economica dell'azienda (art. 959 CO).
La legge non contiene
ulteriori precisazioni sulla natura dei libri contabili e su come devono essere
tenuti. La contabilità deve nondimeno rispettare il principio della regolarità,
che, pur tenendo conto delle diverse possibili soluzioni (uso di libri, di schede
o di supporti elettronici), pone esigenze precise quanto a chiarezza e
sincerità, a completezza e alla conservazione delle pezze giustificative (cfr.
ad esempio Helbing, L'analyse du bilan et du résultat, 5a
ediz., Berna 1988, pp. 17 ss., in particolare p. 21).
Esercita un commercio,
un'industria o altra impresa in forma commerciale colui che svolge un'attività
economica indipendente diretta a conseguire durevolmente un guadagno (cfr. art
934 CO e art. 52 ORC).
3.3.
Secondo la legislazione
fiscale, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le
persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati
(conto economico, bilancio e, per le società anonime, l'allegato) del periodo
di computo oppure, in mancanza di una contabilità conforme all'uso commerciale,
le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come
anche degli apporti e dei prelevamenti privati (art. 199 cpv. 2 LT 1994;
analogamente art. 125 cpv. 2 LIFD).
Pertanto, chi, pur
esercitando un'attività lucrativa indipendente, non tiene una contabilità
conforme all'uso commerciale, sottostà comunque ad un obbligo di registrazione,
dovendo inoltrare insieme alla dichiarazione fiscale le distinte degli attivi e
dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti
privati. Di conseguenza, l'obbligo di registrazione secondo la nuova
legislazione fiscale appare esteso rispetto al diritto previgente, concernendo
ora tutti i lavoratori indipendenti, senza che vi sia più il limite della cifra
d'affari di 100'000 franchi, e comprendendo altresì gli agricoltori e coloro
che svolgono un'attività indipendente a titolo accessorio (Agner/Jung/Steinmann,
op. cit., p. 409).
3.4.
Per le aziende con ridotto
giro d'affari, in particolare per gli artigiani e i piccoli commercianti,
l'autorità fiscale permette l'allestimento e la presentazione della contabilità
sulla base del solo movimento finanziario delle entrate e delle uscite (c.d.
«contabilità sull'incassato»). Il risultato imponibile scaturisce quindi dalla
differenza fra entrate monetarie dell'esercizio e uscite monetarie del medesimo
esercizio. Non vengono invece presi in considerazione né i crediti da incassare
per lavori già finiti o in corso di esecuzione né i debiti per fatture da
pagare (Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, Bellinzona
1993, p. 64; v. anche Richner/Frei/Weber/Brütsch, op. cit., p.
128; Widler, Das Buchführungsrecht als Stiefkind des Steuerrechts,
in ZStP 1995 p. 124).
- Il ricorrente chiede
di poter dedurre, nell'ambito della tassazione 1995/96, fondata sui redditi del
biennio 1993/94, i contributi AVS dovuti per gli anni 1992 e 1993 ma pagati nel
1995, in virtù di una rateazione concessa dalla Cassa di compensazione.
Il contribuente non è
obbligato a tenere la contabilità e non ha effettivamente allegato alla
dichiarazione fiscale né bilancio né conto economico. Ha prodotto solo una
somma di fatture emesse ed un elenco di spese sostenute per ognuno degli
esercizi che costituiscono il periodo di computo per la tassazione 1995/96.
Da quel poco che è
possibile evincere dall'esame della documentazione agli atti, egli si è dunque
attenuto a criteri contabili sul fatturato per quanto concerne le entrate,
mentre ha adottato il metodo del pagato in relazione alle uscite. I conti sono
pertanto necessariamente incongruenti, contrapponendo «fatturato» da una parte
ed «incassato» dall'altra.
Poiché comunque le spese
sono tutte state considerate, attenendosi alle obbligazioni adempiute nel
periodo di computo, non si vede per quale ragione dovrebbero essere trattati
diversamente i debiti per contributi AVS. Si consideri inoltre che, anche nei
periodi precedenti, questi ultimi sono sempre stati dedotti solo nella misura
in cui fossero stati effettivamente versati nel periodo di computo, con la sola
eccezione dei contributi arretrati degli anni 1987/91, che, sebbene versati
solo nel 1993 e nel 1994, sono stati ammessi in deduzione nello stesso periodo
fiscale 1993/94, per venire incontro al contribuente, che aveva addotto
sopravvenute difficoltà. Non ha bisogno, infatti, di essere dimostrato che un
cambio di criterio contabile (dall'«incassato» al «fatturato» e viceversa), da
un periodo fiscale all'altro, si presterebbe ad ogni sorta di abuso,
permettendo al contribuente di "pilotare" a piacimento la propria
tassazione.
Il ricorrente non ha
evidentemente ragione di lamentarsi per l'esito della decisione dell'autorità
fiscale, poiché, in primo luogo, conserva intatta la possibilità di far valere
le deduzioni richieste nel prossimo periodo fiscale e, in secondo luogo, ha già
beneficiato di un trattamento di favore – molto discutibile, alla luce dei
princìpi fin qui esposti – nell'ambito della tassazione 1993/94.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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