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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.128
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00128
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 27 giugno 1996
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, ing. __________
__________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, nato nel 1926, ingegnere, dichiarava nella tassazione IC/IFD
1993-94 un reddito aziendale di fr. 20’693.-- di media annua, che veniva rivalutato
d’ufficio dall’ Ufficio di tassazione di Lugano-Città a fr. 60’000.-- di media
annua. Il reddito della sostanza, dichiarato in ragione di fr. 38’500.-- di
media annua, veniva a sua volta portato a fr. 45’100.-- di media annua (cfr.
notifica della tassazione del 14 agosto 1995).
-
__________ presentava reclamo in data 21 agosto 1995, sostenendo che il reddito
aziendale era di soli fr. 14’087,50 di media annua e che quello della sostanza
era, al netto delle deduzioni, di soli fr. 28’305.--. Chiedeva inoltre informazioni
sulla sostanza aziendale espostagli e l’aumento della quota esente sulla sostanza
da fr. 30’000.-- a fr. 50’000.--.
L’ Ufficio di tassazione
ordinava l’allestimento di una verifica del reddito aziendale, che veniva
affidata all’ispettorato fiscale. Constatata l’inesistenza di una contabilità,
l’ispettore ha proceduto a ricostruire, per quanto possibile, le entrate in
base agli estratti bancari e le spese in base ai documenti reperiti nei classatori
messi a disposizione dal contribuente.
L’esito del lavoro di
ricostruzione ha portato ad accertare un reddito aziendale medio annuo nel
biennio di computo 1991-92 di fr. 105’000.--. Con decisione su reclamo del 31
maggio 1996 l’UT ha pertanto ulteriormente rivalutato il reddito aziendale a
fr. 105’000.--; ha confermato il reddito della sostanza, precisando che esso è
comprensivo del valore locativo dell’appartamento del contribuente; ha
rettificato la sostanza aziendale; ha infine ribadito l’importo della quota
esente della sostanza di fr. 30’000.--.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________, assistito dall’avv. __________,
chiede che il reddito aziendale IC/IFD 1993-94 venga fissato in fr. 24’802.--
per il 1993 e in fr. 33’730.-- per il 1994 e che la quota delle partecipazioni
venga ridotta a fr. 781’600.--.
Avverte che egli svolge
un’attività di ingegnere alquanto ridotta, dedicando la maggior parte del suo
tempo all’allenamento nel canottaggio, sport nel quale eccelle nelle sua
categoria d’età. Rileva inoltre di non essere tenuto a iscriversi a Registro di
commercio e quindi ad allestire e tenere libri contabili, ma di aver comunque
messo a disposizione i giustificativi concernenti gli incassi e le spese. Dalla
sostanza in usufrutto, argomenta ancora il ricorrente, deve essere dedotto
l’importo di fr. 70’000.-- versato alla ex moglie per rimborsare la quota di un
mezzo sull’immobile di __________ e senza il quale avrebbe potuto percepire
solo metà del relativo reddito. Argomenta in particolare che l’autorità fiscale
sarebbe stata tratta in inganno dall’esame del conto bancario utilizzato per la
libera professione, sul quale sarebbero affluite alcune pigioni e spese
accessorie (ad es. __________ __________ e __________). Sul suo conto
professionale sarebbe inoltre affluito un importo di fr. 20’000.-- di spettanza
di certo __________ __________, al quale lo aveva messo a disposizione.
- 4.1
Venendo all’esame delle
censure ricorsuali, occorre innanzi tutto sbarazzare il campo da un possibile
equivoco. Il reddito della tassazione IC/IFD 1993-94 corrisponde a quello conseguito
in media annua, nel periodo di computo 1991-92. Non deve infatti essere
dimenticato che, di regola, l'imposta sul reddito è calcolata tanto per l’IC
che per l’ IFD sul reddito medio annuo dei due anni che precedono il periodo
fiscale (art. 95 cpv. 1 LT 1976; art. 41 cpv. 1 DIFD).
Mal si comprende quindi il
petitum ricorsuale nella misura in cui chiede che il reddito aziendale
sia fissato per il 1993 in fr. 24’802.- e per il 1994 in fr. 33’730.--.
4.2
Va inoltre rilevato
preliminarmente che è privo di pregio l'argomento relativo al fatto che il
ricorrente non sarebbe astretto all'obbligo di tenere la contabilità.
È certo vero che solo chi
esercita un commercio, un'industria o altra impresa in forma commerciale è
tenuto a far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio del luogo in
cui si trova la sede principale dell'impresa (art. 934 cpv. 1 CO) e, di conseguenza
a tenere regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e dall'estensione
della sua azienda (art. 957 CO).
Il libero professionista
invece è obbligato all'iscrizione a RC e di conseguenza a tenere una
contabilità, solo qualora l'impresa, data l'importanza ed il volume d'affari,
richieda una gestione commerciale ed una contabilità ordinata (ASA
45, 575; DTF 100 Ib 347; DTF 97 I 1 70; DTF
91 I 287; DTF 70 I 108; DTF 63 I 192; Bernardoni/Duchini,
La fiscalità dell'azienda, p. 4 s.; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,
p. 52 s.).
Ciò non lo esime tuttavia
dal presentare almeno dei rendiconti d'esercizio sulla base del solo movimento
degli incassi e dei pagamenti (Bernardoni/Duchini, La fiscalità
dell'azienda, p. 65). L’ art. 167 cpv. 2 LT 1976 prevede infatti che i
contribuenti non astretti a tenere una contabilità commerciale sono comunque
tenuti ad accludere alla dichiarazione le distinte degli attivi e dei passivi,
delle entrate e delle uscite, come pure degli apporti e dei prelevamenti
privati e, più in generale, a collaborare, come prevede l’art. 168 cpv. 1 LT
1976, per assicurare una tassazione completa ed esatta (Cagianut/Höhn,
Unternehmungssteuer-recht, p. 152 s.).
4.3
L’ ispettore fiscale, cui
era stato affidato il non facile compito di ricostruire i redditi conseguiti
dal ricorrente negli anni di computo 1991 e 1992, dopo attento e approfondito
esame della documentazione messagli a disposizione e dopo averne discusso con
il contribuente, è giunto alla conclusione che il reddito annuo medio del
periodo di computo era di fr. 105’000.-- e, meglio, per il 1991 di fr.
163’578.-- e per l’anno seguente fr. 46’986.--.
Ora il ricorrente obietta
che l’ispettore fiscale sarebbe stato fuorviato da alcune entrate non
aziendali, parte dovute a canoni di locazione, parte all’uso del suo conto
professionale da parte di terza persona residente all’estero.
4.4
Quanto al primo argomento,
relativo all’affluenza di entrate private, segnatamente di pigioni versate
dalla __________ __________ e da __________, va rilevato che il nominativo di
__________ nemmeno risulta dai questionari per la determinazione del reddito immobiliare
relativi agli anni di computo 1991-92 e 1993-94.
Il canone di locazione
annuale versato dalla __________ risulta invece essere, sempre dall'esame dei
citati questionari, di fr. 7'200.--. Il contribuente non ha tuttavia saputo
produrre prove concrete atte a stabilire se e in quale misura i canoni locatizi
del 1991 e del 1992 siano affluiti sul suo conto professionale.
In simili condizioni
nemmeno questo argomento può essere ascoltato.
4.5
Il secondo argomento,
invece, in mancanza di qualsiasi prova, non può manifestamente essere
ascoltato. Per costante giurisprudenza, l’esistenza di un rapporto fiduciario
deve essere ineccepibilmente comprovato, ad es. mediante la produzione degli
accordi scritti tra il fiduciante ed il fiduciario al momento della conclusione
del contratto (CDT n. 34 del 9 marzo 1994 in re Azionisti B.A.
SA; STF del 6 gennaio 1995 in re L.F. e F. Anstalt, consid. 3b;
inoltre: Sammlung BGE no 571 = STF del 10 ottobre
1979 in e A. SA; CDT n. 332 del 21 settembre 1989 in re A.M. con
riferimenti; inoltre, ASA 60 1992 492).
- 5.1
Il ricorrente chiede
infine la deduzione dalla sostanza immobiliare imponibile a titolo di quote di
partecipazione dell’importo di fr. 70’000.--, che avrebbe versato alla ex
moglie per la rinuncia all’usufrutto sull’immobile part. n. __________ RFD di
__________.
L’argomento rasenta la
temerarietà.
5.2
Secondo l’art. 52 cpv. 1
gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale,
fatta eccezione dei terreni agricoli e forestali.
Orbene, è indubbio che il
valore di stima ufficiale della part. __________ RFD di __________ era al 1°
gennaio 1993 di fr. 851’600.--, come dichiarato dal contribuente medesimo sia
nella dichiarazione IC/IFD 1993-94 sia nella successiva IC/IFD 1995-96.
5.3
Il ricorrente non prova
d’altro canto, qualora con l’argomento invocato intendesse sostanzialmente
chiedere che dall’importo della sostanza venga dedotto l’importo versato alla
moglie, d’aver contratto un debito. Se così fosse stato, non avrebbe avuto
alcuna difficoltà a comprovarne l’esistenza e a chiedere coerentemente anche la
deduzione degli interessi passivi dal reddito.
5.4
La realtà dei fatti è però
ben altra. L’importo di fr. 70’000.-- è stato pagato alla moglie mediante assegno
bancario, come risulta dal verbale d’udienza davanti al Pretore del Distretto
di Lugano del 7 giugno 1991, ed è stato inserito dal ricorrente tra le spese
professionali, tant’è che l’ispettore fiscale non ha potuto far altro che riprendere
tale importo.
5.5
A titolo meramente abbondanziale
si vuole ricordare al ricorrente che versamenti una tantum versati nell’
ambito della liquidazione del regime matrimoniale in caso di divorzio non
possono essere assimilati per costante giurisprudenza ad alimenti versati
periodicamente e quindi non possono venire dedotti dal reddito (CDT
n. ..__________ del 27 ottobre 1995 in re B.; CDT n.
__________ __________ del 28 settembre 1993 in re M.; CDT n 280
del 29 settembre 1989 in re P.; STF dell’ 8 marzo 1990 in re
P.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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